Italia. Dalla Suprema Corte di Cassazione arriva un altro pronunciamento importante in materia di Trust. La sentenza 21621/14 della Sesta sezione penale del 20 maggio, infatti, chiarisce che il trust apparente (sham trust) non mette al riparo le quote societarie dal sequestro preventivo della Procura.
In sostanza, commenta l’Associazione Trust in Italia (che sin dal 1999 combatte la diffusione di Trust simulati diffondendo invece la cultura del trust interno diretto a perseguire finalità meritevoli di tutela) la sentenza constata “la permanente disponibilità dei beni in capo al disponente” e stabilisce che il fondo in Trust, rappresentato dalle quote societarie, appartiene al disponente e non al Trustee e pertanto può essere oggetto – quando sussistono elementi indiziari sintomatici – di sequestro penale preventivo.
Dunque, non esiste Trust se il disponente intende utilizzare lo strumento per far apparentemente ricorso allo stesso, ma in effetti mantiene il controllo attraverso un Trustee snaturato dai suoi poteri. Perciò se non vi è il trust non si sono possono produrre i suoi effetti, primo far i quali il risultato segregativo del fondo in trust.