Ruby, Berlusconi assolto: Travaglio e soci tentano il ribaltone con i soliti metodi. L’ossessione continua.
Ebbene sì, mr Marco Travaglio non si capacita dell’assoluzione ottenuta da Berlusconi nel processo Ruby. Il leader dei manettari a senso unico ci ha messo un giorno per digerire la sentenza della Corte d’Appello di Milano o piuttosto per trovare una giustificazione alla clamorosa decisione dei giudici. Infatti, dopo una giornata trascorsa a rintuzzare alla meno peggio i colpi scatanati dall’atto finale del processo più infamante per l’ex Cav., ecco che il cronista armato di penna e manette, insieme ovviamente ai compari sparsi nella maggior parte dei quotidiani nazionali, esce allo scoperto affermando che Berlusconi si è salvato grazie alla legge Severino che lui stesso, insieme al PD, votò ai tempi del governo Monti.
Una sorta di legge ad personam in questo caso partorita in maniera consociativa dalle forze politiche che per due decenni hanno guerreggiato senza esclusione di colpi, bassi. La stessa legge che (tu guarda che pollo l’uomo di Arcore) ha dichiarato decaduto Berlusconi dopo la sentenza definitiva sopraggiunta nel processo Mediaset. E già da questo nella testa del lettore dovrebbe scattare il campanellino e chiedersi: ma Travaglio e i suoi colleghi biliosi e manettari ci stanno prendendo per il culo? Assolutamente no, se la vediamo dal punto di vista di chi per anni ha condotto una guerra mediatica basata sulla manipolazione.
Ma il punto non è nemmeno questo. MT, infatti, punta il dito sullo spacchettamento introdotto dalla legge Severino al reato di concussione che, fino al 2012 inglobava sia il reato di concussione per costrizione che per induzione. Oggi il Codice Penale per il reato dal quale è stato assolto Berlusconi prevede, appunto, due ‘varianti’ ma la sostanza confrontata alla tipologia di assoluzione non cambia perchè i giudici della Corte d’Appello meneghina hanno stabilito che il fatto non sussiste, ovvero non ci sono prove che dimostrino la concussione, che sia per costrizione o per induzione.
Se andiamo a leggere le modifiche all’articolo 317 del cp, la conseguente introduzione dell’articolo 319-quater e la sentenza numero 12228 del 14 marzo 2014 delle sezioni unite della Cassazione, paradossalmente – in riferimento alle farneticazioni di Travaglio – i giudici avrebbero avuto gioco ancora più facile nel condannare Berlusconi anche in secondo grado perchè effettivamente il reato di concussione per induzione ha le maglie molto larghe rispetto alla costrizione perchè nel primo caso per una condanna basterebbe un abuso concretizzato solo con attività di suggestione o persuasione (anche implicita), azione più facilmente dimostrabile (anche a tavolino) rispetto alla mancata presenza di una vera minaccia che configurerebbe il secondo caso. Si noti che la Boccassini nel primo processo chiese la condanna riunendo sotto il vincolo della continuità il reato di concussione per costrizione e induzione andando a sbattere contro la decisione del giudice che invece, avvalendosi dell’articolo 521 comma 1 del ccp cambiò il capo di imputazione condannando Berlusconi per il reato specifico di concussione per costrizione.
Insomma, lo spacchettamento del reato di concussione non ha aiutato Berlusconi, anzi, se vogliamo, ha creato i presupposti per arrivare ad una conferma della condanna in maniera molto più agevole rispetto al vecchio 317 del cp. Cosa che non è avvenuta perchè manca l’elemento soggettivo, ovvero la prova che dimostri l’avvenuta concussione in generale, altrimenti non si spiegherebbe il cambio di capo di imputazione in sede di sentenza quando, come spiegato, il giudice di primo grado ha sposato una linea più decisa essendo evidentemente certo che le prove logiche prodotte dal PM fossero bastevoli per una condanna che prevede fino a 12 anni di reclusione, dunque più severa, rispetto ai ‘soli’ otto per l’induzione.
Dunque Travaglio, se proprio vogliamo prendere per buono il suo ragionamento anche per un solo istante, dovrebbe prendersela con chi ha cambiato il tipo di reato contestato al leader del centrodestra e non con la legge Severino. La Boccassini ci aveva provato a fare di tutta un’erba un fascio ma il giudice di primo grado ha optato per una decisione diversa pur assecondando, anzi accentuando, la sua richiesta di condanna.
Per fare ancora più chiarezza sulle modifiche introdotte dalla Severino ecco cosa diceva il 317 prima della riforma e i cambiamenti oggi in vigore compreso il 319-quater, inoltre vi proponiamo le parole della Boccassini al termine della requisitoria del giugno 2013:
Art. 317 cp ante 6 novembre 2012
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”
Art. 317 cp riformato
“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”
Articolo 319-quater
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”
Requisitoria Boccassini giugno 2013
“Ritenuta quindi la continuità normativa tra gli articoli 317 del c.p. ante legge 190 del 2012 e l’articolo 319-quater c.p. introdotto appunto dalla legge 190 del 2012, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il delitto di cui al capo A (concussione, ndr) lo condanna ad anni sei di reclusione: cinque per il reato di cui al capo A e uno per il reato di cui al capo B (prostituzione minorile, ndr).
Nino Lorusso