violenzaLa Cassazione non esclude l`applicazione dell’attenuante di minore gravità  nei casi di abusi sessuali commessi ai danni della consorte. In particolare, la Terza sezione penale ha accolto il ricorso di un 48enne veneto condannato (l`entità  della pena non è specificata) per maltrattamenti in famiglia e per violenza sessuale ai danni della consorte. L`uomo si è difeso in Cassazione chiedendo le attenuanti alla luce del fatto che – a detta della difesa – le violenze avvenivano solo quando lui era ubriaco. Tesi alla quale si è opposto con forza il pg della Cassazione Pietro Gaeta che ha sollecitato l`inammissibilità  del ricorso.Nonostante la sollecitazione del pg, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d`appello di Venezia (ottobre 2012) e ha diposto un nuovo esame del caso sulla possibilità  di applicare le attenuanti. In particolare, la Suprema Corte, giudicando “fondato” il ricorso dell`uomo, ha osservato che “così come l`assenza di un rapporto sessuale `completo` non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l`attenuante, simmetricamente la presenza dello stesso rapporto completo non può, per ciò solo, escludere che l`attenuante sia concedibile, dovendosi effettuare una valutazione del fatto nella sua complessità “.Nel dettaglio, gli `ermellini` hanno ricordato che lo scopo di pena “deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui – avuto riguardo ai mezzi, alle modalità  esecutive e alle circostanze dell`azione – sia possibile ritenere che la libertà  sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave”. Ci sarà , dunque, un nuovo esame della vicenda perchè il gudice del precedente grado di giudizio non ha “tenuto conto degli stabili approdi interpretativi” della Cassazione.