La Sezione VI del Consiglio di Stato presieduta da Giancarlo Coraggio, relatore Giulio Castriota Scanderbe, ha ‘bocciato’ la tessera del tifoso.
Per l’Alta corte la tessera, viste le forme del rilascio, è illegittima perchè può rappresentare una pratica commerciale scorretta.
Nella motivazione della decisone adottata dal Consiglio di Stato si legge: ”L’abbinamento inscindibile, tra il rilascio della tessera di tifoso e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario, per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente la
libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo; in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l’ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l’acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un’operazione commerciale che non avrebbe altrimenti compiuto”.
Di fatto con questa sentenza viene dato ragione al Codacons e a Federsupporter che si erano appellati contro la decisione del Tar del Lazio
che nelle scorse settimane aveva respinto il loro ricorso contro la ‘tessera del tifoso’. Ora il Tar del Lazio dovrà fissare una nuova udienza e discutere nel merito il ricorso presentato da Codacons e Federsupporter, valutando quindi la sussistenza delle illegittimità denunciate dai due ricorrenti e riconosciuta dal Consiglio di Stato.
“Questa illegittimità, come si legge in una nota congiunta Codacons e Federsupporter, si basa in particolare sul fatto che per ottenere la tessera
e, di conseguenza, abbonamenti e biglietti, i tifosi sono costretti ad acquistare praticamente una carta di credito ricaricabile, circostanza che rischia di condizionare le scelte economiche dei tifosi/consumatori”.
Il ricorso al Consiglio di Stato era stato fatto anche contro la decisione dell’Antitrust che non aveva valutato scorrette le pratiche commerciali relative al rilascio della ‘tessera del tifoso’.
In una nota di Federsupporter viene spiegato: “Il tema dell’utilizzo strumentale di un obiettivo sociale, quale la sicurezza negli impianti sportivi, con chiare finalità commerciali era stato sollevato da sin dal giugno 2010 in occasione di un convegno a Roma e più volte sottoposto all’attenzione sia delle Istituzioni sportive che delle stesse tifoserie.
Richiami ed appelli rimasti, purtroppo inascoltati, ma che indicavano, tra l’altro, soluzioni alternative che, facendo salve le finalità sociali sopra
richiamate, avrebbero consentito ai tifosi stessi di non sottostare ad un comportamento iugulatorio messo in atto dalle società sportive chiaramente limitativo della libertà decisionale del tifoso stesso. Questa decisione conferma l’importanza del ruolo di Federsupporter e la sua validità di interlocutore delle istituzioni, non solo sportive, nella difesa dei diritti e degli interessi dei tifosi”.
la ‘Tessera del Tifoso’ è il nuovo strumento che rientra nel piano sicurezza stadi approntato dal Viminale. Essa costituisce uno strumento
di fidelizzazione introdotta quest’anno con lo scopo di aumentare la sicurezza negli stadi, e un modo per arginare e controllare i settori più ‘caldi’ degli ultras. Per tanti, la card è stata definita ‘anti-costituzionale’ e bollata come strumento di fidelizzazione e commerciale e anche come una schedatura. La card infatti, racchiude i dati del tifoso-titolare in un chip e serve in particolare per l’acquisto di abbonamenti e biglietti in trasferta. Chi ne è in possesso può acquistare, senza dover fare le file ai botteghini, i biglietti per qualsiasi stadio d’Italia, avere varchi preferenziali per entrare allo stadio, sconti in esercizi convenzionati e sui treni Fs per la trasferta.
La tessera del tifoso è libera per tutti i supporter che ne facciano richiesta ad una qualsiasi società sportiva, ma il richiedente non deve essere stato sottoposto a D.a. spo., a misure di restrizione o essere stato condannato negli ultimi 5 anni per reati da stadio.
f.p.

