In materia di approvazione della contabilità finale dei lavori di manutenzione e di sua ripartizione tra i condomini, anche se si tratta d’interventi di straordinaria entità, la deliberazione, adottata in seconda convocazione, per essere valida e’ sufficiente che riporti un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.

A questa conclusione è giunto il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 159 depositata in cancelleria lo scorso 20 gennaio 2012, decidendo una causa iniziata nel dicembre del 2007 dal proprietario di un appartamento in un condominio della provincia di Lecce. Fino ad oggi nessun giudice aveva affermato un principio simile; la sentenza, quindi, rappresenta un inedito nel panorama giurisprudenziale italiano a cui ha contribuito l’Aduc, collaborando alla difesa del condominio. Una pronuncia importante perché consente all’assemblea di approvare il piano di contabilità finale dei lavori con maggioranze semplificate evitando così che dei comportamenti dilatori di alcuni possano compromettere la gestione collettiva, consentendo in questo modo anche una più veloce azione per il recupero delle quote non versate dai condomini morosi.

Fonte: ADUC