Da domani 20 marzo scatta l’obbligatorietà, per chi e’ coinvolto in liti condominiali o chi ha avuto incidenti stradali ed intende andare in causa, di tentare, prima di rivolgersi al giudice, di trovare un accordo “amichevole” con la controparte, tramite l’istituto della mediazione (conciliazione).

Esattamente un anno fa tale obbligatorietà scattò in molti ambiti civili (controversie bancarie, assicurative, di responsabilità medica, ereditarie, etc. etc.), grazie al D.lgs. 28/2010, ma per le liti condominiali e per quelle inerenti agli incidenti stradali il termine fu prorogato di un anno.

La mediazione, o conciliazione, è un sistema con il quale le due parti, colloquiando tra loro anche senza bisogno di rappresentanza legale, cercano di raggiungere un accordo “amichevole” alla presenza del mediatore, un soggetto specializzato nella materia in discussione che fa da “paciere” e cerca di aiutare le parti a concludere positivamente l’incontro. La legge se n’e’ occupata più volte, e con il D.lgs.28/2010 sono state fissate delle regole e procedure uniformi a garanzia degli interessi di ambedue le parti.

Il verbale redatto in caso di accordo è pienamente vincolante per ambedue le parti ed assume valore di titolo esecutivo una volta omologato dal Tribunale.

Per svolgere la mediazione ci si può rivolgere ad organismi pubblici (come le camere di commercio, classiche figure mediatrici per il consumatore), o privati, riconosciuti ed iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. In determinati ambiti, come quello bancario e di investimento finanziario, ci si può rivolgere anche ad enti specifici come l’Arbitro Bancario finanziario (ABF) e alla CONSOB.

Se ci si rivolge ad organismi pubblici i costi sono fissati dal Ministero della Giustizia. Gli organismi privati non sono vincolati da tali tariffe, con obbligo però di prevedere una riduzione delle proprie indennità (di un terzo) se la mediazione svolta è tra quelle obbligatorie per legge.

Fonte: ADUC