La Manovra Monti ha anticipato al 2012 l’introduzione dell’IMU, l’Imposta Municipale Unica prevista dal Decreto sul federalismo municipale la quale sostituisce sia l’ICI, che l’Irpef e le relative addizionali; rispetto all’ICI, colpisce, però, anche l’abitazione principale, pur concedendo in tale ipotesi alcune agevolazioni (aliquota ridotta e particolari detrazioni). I soggetti passivi dell’IMU sono, come per l’ICI, i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa ed i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, oltre ai locatari di immobili concessi in leasing. Il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il medesimo di quello previsto per l’applicazione dell’ICI, e cioè il possesso di fabbricati, di  aree fabbricabili , di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato e a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. Novità è che ora risulta assoggettata alla nuova imposta anche l’abitazione principale con le relative pertinenze.

Come base imponibile dell’IMU si assume il valore attribuito all’immobile secondo le regole già previste per il calcolo della base imponibile della vecchia ICI, e quindi, per i fabbricati iscritti al catasto edilizio urbano, il valore è quello che si ottiene applicando all’ammontare delle rendite catastali vigenti, debitamente rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: per gli immobili compresi nella categoria catastale A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7  il valore ottenuto è moltiplicato per 160 volte; per gli immobili appartenenti alla B, C/3, C/4 e C/5 per 140 volte mentre per gli immobili classificati A/10 e D/5 per 80 volte. Gli immobili appartenenti alla categoria D (escluso D/5) per 60(65 volte a partire dal 2013) mentre per quelli compresi nella categoria C/1 per 55 volte. Le aliquote previste sono quella ordinaria (pari al 0,76%) e quella ridotta (pari al 0,4%). Relativamente all’abitazione principale, oltre all’applicazione di un’aliquota IMU ridotta (0,4% in luogo dello 0,76% ordinario), è prevista un’ulteriore agevolazione consistente in una detrazione pari a € 200 (rapportata al periodo dell’anno in cui sussiste tale destinazione), fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta. In più, per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di € 50 per ogni figlio (fino al massimo 26 anni di età), a condizione che questi dimori abitualmente e sia residente nell’abitazione principale; la maggiorazione può raggiungere al massimo un importo complessivo pari a € 400, al netto della detrazione di base di € 200. L’IMU deve essere versata, come avveniva per l’ICI, in 2 rate di pari importo, precisamente entro il 18.06.2012 (in quanto il 16 cade in un giorno festivo) ed entro il 16.12.2012 il restante. Il contribuente ha, comunque, la facoltà di versare l’IMU in unica soluzione entro la scadenza di giugno, quindi per il 2012 entro il 18.06.2012.

Andrea Schiavon