Roma, 13 giu – Con 431 sì e 71 no la Camera ha approvato l’articolo 13 del testo anti-corruzione. 38 gli astenuti.

L’articolo 13 introduce numerose modifiche al codice penale. Il minimo sanzionatorio della reclusione per peculato (art. 314 c.p.) è portato da tre a quattro anni. E’ ridefinito il reato di concussione (art. 317) che diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all’incaricato di pubblico servizio) e da cui è espunta la fattispecie per induzione (v. ultra); è previsto un aumento del minimo edittale, portato da quattro a sei anni di reclusione. E’ dettata una nuova formulazione dell’attuale reato di cui all’art. 318 (Corruzione per un atto d’ufficio), ora rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”, sanzionato più severamente (la reclusione da uno a cinque anni, anziché da sei mesi a tre anni). Con la riformulazione dell’art. 318 (cd. corruzione impropria) vengono ridelimitate le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all’art. 319, che rimane ancorata al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio; dall’altra, l’indebita ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità di cui al nuovo art. 318, che risulta adesso collegata all’esercizio delle funzioni e non al compimento di un atto dell’ufficio. Risulta inoltre soppressa l’ipotesi più lieve per il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto. La disposizione si applica anche all’incaricato di pubblico servizio. E’ aumentata, all’art. 319 (che continua ad applicarsi anche all’incaricato di pubblico servizio), la pena della reclusione prevista per la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (da quattro a otto anni anziché da due a cinque anni), mentre all’art. 319-ter è prevista, per la corruzione in atti giudiziari, la pena della reclusione da quattro a dieci anni (attualmente va da tre a otto anni). Sono introdotti nel codice due nuovi delitti: § l’”induzione indebita a dare o promettere utilità” (cd. concussione per induzione, nuovo art. 319-quater). La norma punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da tre a otto anni); il privato che dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni; § il “traffico di influenze illecite” (nuovo art. 346-bis)che punisce con la reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio. Sono previste aggravanti e attenuanti speciali. E’ sanzionato più severamente l’abuso d’ufficio (art. 323: è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni anziché da sei mesi a tre anni). E’ modificato l’art. 317-bis c.p.: l’interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue anche alla condanna per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e in atti giudiziari. Ulteriori modifiche al codice penale dettate dall’articolo 9 hanno, soprattutto, natura di coordinamento rispetto alle novelle introdotte, con particolare riferimento ai nuovi reati aggiunti. Si tratta delle disposizioni sull’incapacità di contrattare con la p.a. a seguito di condanna (art. 32-quater c.p.), sull’estinzione del rapporto di lavoro (art. 32 quinquies), sulla fattispecie di istigazione alla corruzione (art. 322), sull’applicabilità agli organi dell’UE (art. 322-bis), sulla confisca (art. 322-ter), sulla circostanza attenuante (art. 323-bis).
(AGENPARL)