Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, istituiti con legge dello Stato, l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi ordini o collegi, era fissato entro il 29 novembre 2009.
Da quanto detto, si desume che le imprese individuali e le altre imprese non costituite in forma societaria non sono quindi tenute a richiedere l’iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Imprese.
Per le società che si costituiranno successivamente a tale data sarà comunicato all’atto della prima iscrizione al registro imprese l’indirizzo PEC.
La comunicazione dell’indirizzo PEC deve essere effettuata presentando una pratica utilizzando il software Comunica a disposizione dei soggetti abilitati a predisporre le pratiche da inviare al registro imprese, provvedendo alla compilazione del modello S2 al riquadro B.
E’ importante che, una volta attivata la Pec, il soggetto controlli costantemente la propria casella di posta al fine di non incorrere in ritardi in quanto il non controllo della posta certificata equivale con il mancato ritiro di una raccomandata dopo aver ricevuto “l’avviso di giacenza”; l’invio di messaggi e-mail effettuati tramite indirizzi di posta elettronica certificata consiste in un sistema nel quale, a seguito dell`invio di comunicazioni e documenti informatici, viene fornita al mittente una attestazione elettronica, con valenza legale, in merito all`invio e alla consegna di quanto inoltrato, in quanto il suo valore giuridico è equiparato ad una raccomandata A/R ed alle notificazioni a mezzo posta.

ANDREA SCHIAVON