Roma, 13 gen. “E’ evidente che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere“. E` quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che il 4 dicembre scorso ha bocciato due punti del Porcellum.
L. elettorale: Consulta, premio maggioranza produce distorsione
Il premio di maggioranza previsto dal Porcellum “è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi“. Per questo “si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi“ che “assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto“ . E` quanto si legge ancora nella sentenza della Consulta.
Preferenze regolabili anche con regolamento
“Per quanto riguarda la possibilità per l`elettore di esprimere un voto di preferenza, eventuali apparenti inconvenienti“ possono essere risolti “mediante l`impiego degli ordinari criteri d`interpretazione“ o “rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate. Resta fermo ovviamente, che lo stesso legislatore ordinario, ove lo ritenga, `potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua` (sentenza n. 32 del 1993)“.
Consulta, liste bloccate solo se `corte`
Le liste bloccate, come previste dal Porcellum, sono tali da alterare per l`intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti e coartano la libertà degli elettori nell`elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, pertanto queste condizioni “rendono la disciplina in esame non comparabile ne’ con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, ne’ con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l`effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l`effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)“. E` quanto si legge nella sentenza della Consulta.

