Entro il prossimo 10 novembre i soggetti che, alla data del 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/2011), risultavano possessori o detentori di un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 225 Kw (equivalente a 306 CV), sono tenuti al versamento di una sopratassa, o meglio di una addizionale erariale della tassa automobilistica, cosiddetta “super bollo”, che è pari ad euro 10,00 per ogni chilowatt eccedente il suddetto limite di potenza. Risultano, quindi, interessati dal tributo solo una ristretta cerchia di autovetture di grossa cilindrata detenute dal soggetto proprietario o usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio (acquisto “a rate”) e anche l’utilizzatore in forza di un contratto di leasing come da iscrizione presso il P.R.A. (resta escluso il noleggio a lungo termine).

L’importo del superbollo ammonta ad €uro 10 per ogni chilowatt che eccede il valore di 225 Kw di potenza. Per un’autovettura con 325 Kw di potenza è necessario dapprima sottrarre alla potenza del veicolo 225 e moltiplicare per 10 il risultato ottenuto; in caso di prima immatricolazione non è previsto alcun ragguaglio ai mesi di possesso del veicolo; infatti, l’addizionale andrà versata in misura integrale.

Per coloro che devono pagare tale addizionale il versamento del cosiddetto “superbollo” andrà effettuato  per l’anno 2011 entro il 10.11.2011 mentre, per il 2012 e per gli anni successivi, il super bollo è dovuto alla stessa scadenza di quelle previste per pagamento della tassa automobilistica ordinarie. Solamente per il 2011 il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello “F24 elementi identificativi” mentre per gli anni successivi sarà pagato unitariamente al “bollo auto”; il codice tributo da indicare è il “3364 – Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, DL 98/2011”.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica una sanzione pari al 30% dell’importo non versato. Tuttavia, è ricorrere, in caso di omesso versamento, all’istituto del ravvedimento operoso (con l’applicazione delle sanzioni a giorni entro i primi 15 giorni di tardivo versamento.