Viene previsto che, in caso di una violazione che comporta l’obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini di prescrizione sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso, potendo l’Amministrazione finanziaria notificare l’accertamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata La dichiarazione fiscale (dieci anni qualora la dichiarazione sia stata omessa). Quindi in presenza di reato penale il termine prescrizionale si raddoppia rispetto a quello ordinario, derivando per il contribuente l’obbligo di conservare anche ai fini fiscali le scritture contabili sino al suddetto termine (si sottolinea che la disposizione ha effetto retroattivo). Dal 13 agosto 2011 la soglia sotto la quale è possibile, senza particolari limitazioni, trasferire contante, emettere assegni trasferibili e detenere libretti al portatore è di 2.499,00 euro. Inoltre, entro il 30 settembre 2011, i possessori di libretto di deposito bancario o postale al portatore con saldo uguale o superiore a 2.500,00 euro dovranno estinguerlo o ridurre il saldo a 2.499,00 euro. Gli assegni sono negoziabili senza apposizione della causa “non trasferibile” (che deve essere esplicitamente richiesta dal cliente al proprio istituto di credito) solo se di importo inferiore a 2.500,00 euro. Si ricorda che se il professionista o il centro elaborazione dati che provvede ad effettuare le registrazioni contabili non segnala all’apposita struttura del Ministero dell’Economia le transazioni oltre soglia è soggetto ad una sanzioni dal 3% al 30% dell’importo non segnalato, con un minimo di 3.000,00 euro. E’ stato previsto l’innalzamento dell’aliquota IVA dal 20% al 21%; restano, invece, invariate le altre aliquote del 4 e del 10%. La nuova aliquota scatta per le operazioni poste in essere dalla data 17 settembre 2011, avendo premura di distinguere tra cessione di beni e prestazioni di servizi nell’identificazione esatta di quando scatta l’obbligo di fatturazione.
E’ ora consentito all’Agenzia delle entrate di effettuare un accertamento induttivo (fondato su mere presunzioni semplici) prescindendo dal risultato della contabilità, nei confronti di coloro che omettono di presentare il modello degli studi di settore, o che presentano il modello studi di settore con dati irregolari, o che indicano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti. Si precisa che l’ accertamento induttivo può essere effettuato solo se a seguito dell’applicazione corretta dello studio di settore emerge una maggior reddito da dichiarare almeno pari al 10% di quello dichiarato. In caso di accertamento con adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale, l’omesso versamento della prima rata entro il previsto termine impedisce il perfezionamento della definizione. Diversamente l’omesso versamento delle rate successive alla prima, con cadenza trimestrale, non inibisce il perfezionamento della procedura, ma è pesantemente sanzionato. A vantaggio del contribuente è stato eliminato l’obbligo di prestazione della garanzia fideiussoria, per cui questa non è più necessaria nonostante il debito a ruolo sia superiore a euro 50.000,00.
Alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (vale a dire 306 CV) è dovuta un’addizionale del bollo auto di 10,00 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225. La suddetta addizionale si applica a partire dall’anno 2011. Le modalità e i termini per il versamento dell’addizionale sono stati stabiliti da un provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, emanato in questi giorni; il versamento deve avvenire con modello F24 entro il 10 novembre 2011.
Il co. 31 dell’art. 23 del decreto, ha modificato l’art. 13, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevedendo che i brevi ritardi nei versamenti delle imposte non superiori a 15 giorni dalla scadenza fissata dalla normativa fiscale fruiscono di una sanzione pari a 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo.

SCHIAVON ANDREA