La seconda sezione penale della corte di Cassazione il 23 Novembre u.s. ha emesso il seguente provvedimento prot 4604 /2011: rigetta totalmente i ricorsi presentati dalle parti .

Questo è il fatto; in tal modo  la sentenza del  2 luglio del 2010 della Corte di Appello di Reggio Calabria è divenuta definitiva . Tale sentenza  aveva provveduto a riformare parzialmente   il  primo grado, con il quale gli imputati erano stati assolti per non aver commesso il fatto. Il provvedimento della  Corte d’Appello afferma nelle 116 pagine: Pag.75 – “E proprio esaminando gli statuti delle tre banche, vigenti al periodo dei fatti in contestazione, può trovarsi plateale smentita di quanto affermato dai tre imputati (Abete, Geronzi e Marchiorello) nel corso del loro interrogatorio potendosi concludere che gli stessi, nella loro qualità di Presidenti del Consiglio di Amministrazione … insieme agli altri componenti del Consiglio stesso, erano dotati di poteri decisori in materia di erogazione del credito.”

Pag.105 – “Circolazione delle informazioni che non vi è stata e che ha dato prova nei fatti della non tenuta del sistema organizzativo adottato da ciascuna banca da cui è derivato l’evento usurario a carico, tra gli altri, e per quello che ci occupa, di tutte le imprese riconducibili al cd. Gruppo De Masi.”

Pag.106 – “… il ragionamento seguito da questa Corte – di evidente contrario avviso rispetto a quello operato dal Tribunale – in forza del quale si giustifica la diversa formula adottata nell’assoluzione degli organi di vertice, non più legata alla loro estraneità alla condotta usuraia dal punto di vista materiale, ….”

Pag.107 – “E’ di solare evidenza che, accertata la loro responsabilità (o meglio… la riferibilità della condotta usuraria in termini oggettivi con esclusione della loro colpevolezza dal punto di vista psicologico) quali componenti del CDA, la Procura potrà esercitare nel proseguo l’azione penale nei confronti degli altri componenti del CdA medesimo oltre che degli organi semiapicali cui più volte si è fatto riferimento. Accertata la condotta materiale dell’usura….”

Pag.109 – “Tanto induce a ritenere, in conclusione, che la lesione del bene tutelato dalla norma penalistica sull’usura si è prodotta in forza di comportamenti concretatisi, va qui ribadito, nella omessa, doverosa predisposizione di apparati organizzativi e di controllo tali da prevenire il rischio di sforamento dei tassi soglia che, in quanto connotati da negligenza, rientrano nell’alveo del parametro psicologico della colpa, non sono punibili in forza del disposto dell’art.644 c.p.”   P.Q.M.     “Visto l’art.605 c.p.p. in parziale riforma della sentenza emessa in data 08/11/2007 dal Tribunale di Palmi, ….omississ…. assolve Marchiorello Dino Giovanni Maria, Geronzi Cesare e Abete Luigi dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato. Conferma nel resto l’impugnata sentenza.”.

Questa è la sentenza che è passata in giudicato e contro la quale gli imputati in primis sono ricorsi in cassazione per l’annullamento , che è stato rigettato.

Per la prima volta in Italia la corte “accerta la  responsabilità dei presidenti  (o meglio… la riferibilità della condotta usuraria in termini oggettivi.)”come riportato a pag 107  della sentenza.

In relazione a tale formula assolutoria ho dato mandato ai miei legali di valutare le azioni risarcitorie conseguenti.   Questa sentenza , passata in giudicato, è storica per i contenuti,  i fatti parlano da soli, aldilà di ogni commento ed interessata  interpretazione . Siamo in presenza di fatti  gravi ,e dell’individuazione di comportamenti colposi e negligenti. Questo importante risultato è dovuto sicuramente al mio impegno e  sacrifici e principalmente alla elevata professionalità umiltà e pazienza dei miei Illustri Avvocati , il Prof Avv Antonio Mazzone e l’Avv Giacomo Saccomanno, a cui vanno la mia gratitudine e riconoscenza.

Antonino De Masi