Le novità in materia di contanti

Written in

Dal 13 agosto 2011, è stata diminuita ad Euro 2.500,00 la soglia sotto la quale è possibile, senza particolari limitazioni, trasferire  contante, emettere assegni e detenere libretti al portatore. Infatti, la manovra di ferragosto ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 21.11.2007 n. 231; le novità riguardano l’abbassamento dei limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all’utilizzo di assegni e libretti al portatore. Le nuove regole riducono il limite di utilizzo legale dei contanti come mezzo di pagamento fissandolo ad Euro 2.500 con l’intento prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Con tale norma, quindi, uniformandosi a quanto stabilito a livello comunitario si accentuano gli interventi per limitare il ricorso a strumenti di pagamento che, oltre a essere fonte di riciclaggio, sono fonte di evasione, costituendo i mezzi utili e necessari per la gestione del cosiddetto “nero” di attività imprenditoriali e professionali, diminuendo le operazioni in nero, con possibilità di reperire maggiori risorse sia in termini di imposizione diretta che indiretta, sia incrementando il potenziale delle informazioni utilizzabili ai fini degli accertamenti di evasione, che potrà determinare benefici per le casse erariali esclusivamente in termini di maggiori imposte dirette, essenzialmente l’IRPEF, essendo una rettifica in aumento che si colloca nella sfera dei redditi delle persone fisiche.

Per quanto riguarda le novità in materia di contanti la nuova soglia va intesa relativamente alla somma complessiva trasferita in riferimento alla stessa operazione, anche quando l’operazione viene pagata ratealmente. In pratica, se il pagamento è suddiviso in più tranche, nessuna di queste potrà essere corrisposta in contanti. E’ riconosciuta comunque l’ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi inferiori ad Euro 2.500,00 sia previsto da prassi commerciali o stabilito contrattualmente e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti. La novità presenta rilevanti conseguenze sia per le imprese che per i professionisti in quanto le fatture (ovviamente iva compresa), gli stipendi, i finanziamenti di soci, il pagamento di utili o dividendi ed ogni altro trasferimento di denaro tra soggetti diversi non  potranno essere pagate in contanti in unica soluzione quando il loro importo sarà pari o superiore alla nuova soglia. Non va trascurato il fatto che una particolare attenzione a tali operazioni dovrà essere posta da coloro che provvedono alle registrazioni contabili attinenti alla tenuta di contabilità ordinarie poiché tutte le movimentazioni di contanti superiori alla soglia di cui il professionista dovesse avere riscontro nell’ambito della documentazione contabile, infatti, dovranno essere comunicate alle direzioni territoriali dell’economia e delle finanze.

Andrea Schiavon