La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di usura perpetrata da Banche . La nota vicenda, posta a fondamento del procedimento penale incardinato innanzi al Tribunale di Palmi, che ha portato al pronunciamento della S.C., ha visto imputati per il reato di usura esponenti di vertice dei C.d.A. di importanti Banche a rilevanza  nazionale . Nel corso dei diversi gradi di giudizio le sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte di Appello sono state pressoché conformi nel rintracciare l’elemento materiale del reato (superamento dei tassi soglia) per poi escludere sistematicamente la consapevolezza della condotta dei soggetti agenti in punto di dolo. Anche la Cassazione, pur ripercorrendo e puntualizzando principi di diritto per i quali debba ritenersi verificato il superamento dei tassi soglia finisce per ritenere corretta l’assoluzione degli indagati per carenza dell’elemento psicologico del reato . Nelle motivazioni vengono affermati e confermati diversi principi di diritto in favore del correntista e si sostiene a vario titolo la responsabilità dei Banchieri e delle Banche . Vengono preliminarmente affrontate le censure attinenti alla sussistenza del reato di usura sotto il profilo oggettivo, analizzando in particolare la rilevanza della CMS nel calcolo del costo del denaro, il rilievo del D.L. 70/2011, poi convertito nella legge n. 106/2011, che comporta l’innalzamento del tasso soglia e la scusante dell’asserita ignoranza dei Presidenti delle Banche in ordine al tasso di usura applicato . La S.C. ha inteso definire tali tematiche sancendo l’imputazione della CMS al costo del denaro, l’irretroattività della legge 106/2011 (che innalzando il tasso soglia andrebbe a ridurre gli sforamenti integranti l’usura) e la non invocabilità dell’ignoranza del tasso di usura da parte dei Banchieri imputati in quanto si tradurrebbe in errore sul precetto penale, irrilevante ex art. 5 c.p. :

–         “…Questa Corte, superando un precedente orientamento contrario (Cass. 26.11.2008,n. 8551) ha affermato che In tema di usura, ai fini della valutazione dell’eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale di interesse (TEG) praticato da un istituto dì credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l’utilizzo del credito avviene in modo variabile (Sez. 2, Sentenza n. 28743 del 14/05/2010 Ud. (dep. 22/07/2010 ) Rv. 247861 ; Sez. 2, Sentenza n. 12028 del 19/02/2010 C.c. (dep. 26/03/2010 ) Rv. 246729)...” ;

–         La norma di cui all’art. 644 c.p. configura una norma penale in bianco il cui precetto è destinato ad essere completato da un elemento esterno, che completa la fattispecie incriminatrice giacché rinvia, al fine di adeguare gli obblighi di legge alla determinazione del tasso soglia ad una fonte diversa da quella penale, con carattere di temporaneità, con la conseguenza che la punibilità della condotta non dipende dalla normativa vigente al momento in cui viene emessa la decisione, ma dal momento in cui avviene l’accertamento, con esclusione dell’applicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole. (cfr Sez. 3, Sentenze n. 43829 del 16/10/2007 Ud. (dep. 26/11/2007 ) Rv. 238262; Sez. 1, Sentenza n. 19107 del 16/05/2006 Ud. (dep. 30/05/2006 ) Rv. 234217 Sez. 3″, 22 febbraio 2000 n. 3905, rv. 215952;Sez. 3″, 23 aprile 1986 n. 5231, rv. 173042)” ;

–                   “…Deve, quindi, concludersi che la modifica della normativa secondaria, avvenuta con D.L. n. 70/2011, poi convertito in legge, non trova applicazione retroattiva ex art. 2, comma 2, c.p., non modificandosi la norma incriminatrice, essendo il tasso soglia variabile anche con riferimento a valutazioni di carattere economico che hanno valore, ai fini della individuazione del tasso usurario, per l’arco temporale di applicazione della relativa normativa e non vengono meno a seguito della successiva modifica di tali limiti che hanno validità solo per il periodo successivo…” ;

–         “…Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo…”;

–         “…Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usuraio, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca d’Italia al riguardo . In termini generali, quindi, l’ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.)…” .

 

Ciò posto viene affrontata l’attribuibilità, sotto il profilo soggettivo, della condotta usuraia ai Presidenti dei C.d.A. delle rispettive Banche . In virtù della particolare professionalità richiesta ai vertici degli organi amministrativi delle Banche viene sentenziato che non può essere invocata l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale, avendo costoro il “dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente” . Viene pertanto individuata una “posizione di garanzia”, sì da “…affermare che i Presidenti delle Banche, quali persone fisiche, siano garanti agli effetti penali, cioè tenuti a rendere operativa una posizione di garanzia, che, in ultima analisi, fa capo all’ente, centro d’imputazione dell’attività di erogazione del credito nell’ambito della quale ben può essere ravvisata la violazione del precetto penale anche in capo ai predetti organi…” . Comunque, come anticipato, in ultima analisi la S.C. afferma che debba essere  “…riconosciuta la pretesa buona fede nei confronti degli organi apicali delle banche, in forza delle circolari della Banca d’Italia e dei Decreti ministeriali dell’epoca che non comprendevano la CMS nel calcolo del tasso soglia usurario e da una consolidata giurisprudenza di merito, previgente ai fatti dl causa, che escludeva nell’atteggiamento delle banche alcuna ipotesi di reato, assolvendo gli operatori bancari a ogni livello o non ravvisando gli estremi per iniziare l’azione penale…” . Alla luce di siffatto ragionamento deve ritenersi che i Presidenti della Banche, che comunque la si voglia intendere hanno consentito l’applicazione di tassi di usura, non siano penalmente perseguibili, residuando un illecito di natura civilistica che rileva a fini squisitamente risarcitori . Quindi, anche se grazie all’applicazione abnorme della CMS e di altre spese, che di fatto hanno consentito lo sforamento del tasso soglia, le Banche hanno indebitamente lucrato miliardi di Euro, si deve opinare che ciò abbiano fatto in buona fede . Quando nei C.d.A. delle Banche venivano rilevate le condizioni applicate alla clientela e veniva rilevata già solo l’incidenza della CMS sul costo del denaro (ammontante a miliardi di Euro), era lecito per i Banchieri credere che per loro non valesse il precetto penale portato dall’art. 644 c.p. . Ciò anche perché, come sostiene la S.C., si era in assenza di  consolidata giurisprudenza di merito, previgente ai fatti dl causa, che escludeva nell’atteggiamento delle banche alcuna ipotesi di reato” .

 

A questo punto però ci si dovrebbe interrogare sulla dignità di una Nazione che difronte a siffatti pronunciamenti non interviene per consentire un immediato ristoro.  E’ evidente che l’azione civile può essere indubbiamente utile ed efficace per chi ha comunque mantenuto una certa autonomia finanziaria e può sostenere i costi ed i tempi connessi all’azione civile . Si consideri che i procedimenti civili, procrastinati per anni ed anni non sono assolutamente suscettibili di fornire una tutela adeguata contro fatti che, comunque li si voglia intendere, sono di USURA . Coloro che si sono visti letteralmente rovinare da vessazioni bancarie avranno da lottare buona parte della loro vita per sospendere le azioni esecutive promosse dagli istituti di credito e per tentare di incardinare azioni civili volte a recuperare quanto indebitamente pagato .

Le Banche forti di tale consapevolezza, confidando sul fatto che solo una piccolissima percentuale dei soggetti vessati da pratiche di usura abbiano le capacità economiche nonché psicologiche per affrontare anni di confronto giudiziale impari e potendo contare su risorse economiche pressoché illimitate hanno tutto l’agio di attendere la resa delle proprie vittime o al più, di pagare l’indebito dopo decine di anni, senza avvertirne il benché minimo contraccolpo. Pertanto, sarebbe auspicabile un intervento normativo che, difronte all’usura comunque accertata, consentisse almeno una sospensione di ogni procedimento esecutivo intrapreso dalle Banche .

Orsini Alessio