Titolo III  –  Consolidamento dei conti pubblici

Capo I – Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

 Art. 10  – Regime premiale per favorire la trasparenza

  • 1 Al fine di  promuovere  la  trasparenza  e  l’emersione  di  base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono

attività artistica o professionale ovvero attività  di  impresa  in

forma individuale o con le forme associative di  cui  all’articolo  5

del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma  2,  i

seguenti benefici:

     a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;

b)  assistenza  negli  adempimenti   amministrativi   da   parte

dell’Amministrazione finanziaria;

     c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei  crediti IVA;

     d) per i contribuenti non soggetti  al  regime  di  accertamento

basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della  legge

8 maggio 1998, n. 146, esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle

presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d),

secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, e  all’articolo  54,  secondo  comma,  ultimo

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attivita’ di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma,  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e dall’articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati  previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

  • 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a  condizione  che il contribuente:

     a) provveda all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

     b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi  all’attivita’  artistica,  professionale   o   di   impresa esercitata.

  • 3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,  sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  con particolare  riferimento  agli  obblighi  concernenti  l’imposta  sul valore  aggiunto  e  gli  adempimenti  dei  sostituti  d’imposta.  In particolare, col provvedimento potra’ essere previsto:

     a)  predisposizione  automatica  da  parte  dell’Agenzia   delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di  versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio  telematico  da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;

     b)  predisposizione  automatica  da  parte  dell’Agenzia   delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e  dei  modelli di versamento periodico delle ritenute, nonche’ gestione degli  esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente  previo  invio  telematico  da parte del sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni necessarie;

     c) soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;

     d) anticipazione del termine di compensazione del  credito  IVA, abolizione del visto di conformita’  per  compensazioni  superiori  a  15.000 euro  ed  esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  per  i rimborsi IVA.

  • 4. Ai soggetti di cui  al  comma  1,  che  non  sono  in  regime  di contabilita’ ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma

2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi’ i seguenti benefici:

     a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica  da  parte  dell’Agenzia  delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;

     b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili  rilevanti  ai fini delle imposte  sui  redditi  e  dell’IRAP  e  dalla  tenuta  del registro dei beni ammortizzabili;

     c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti  periodici  e  dalversamento dell’acconto ai fini IVA.

  • 5. Con uno o piu’ provvedimenti  del  Direttore  dell’Agenzia  delle entrate, da emanare entro  180  giorni  dall’entrata  in  vigore  del presente  decreto,  sono  dettate   le   relative   disposizioni   di attuazione.
  • 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel  periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
  • 7. Il contribuente puo’ adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite  di  un  intermediario  abilitato  ai sensi dell’articolo 3, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  • 8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui  al  precedente comma 2 nonche’ a quelli di cui al decreto  legislativo  n.  231  del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai  commi precedenti  e  sono  soggetti  all’applicazione   di   una   sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti  che  adempiono agli obblighi di cui al comma  2,  lettera  a)  con  un  ritardo  non superiore a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al primo  periodo,  per la  quale  e’  possibile  avvalersi  dell’istituto  del  ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo.  18  dicembre 1997, n. 472.
  • 9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge 8  maggio  1998,  n.  146,  che   dichiarano,   anche   per   effetto dell’adeguamento,  ricavi  o  compensi  pari  o  superiori  a  quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi:

     a) sono  preclusi  gli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo  periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo  periodo,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     b)  sono  ridotti  di  un  anno  i  termini  di  decadenza   per  l’attivita’ di accertamento previsti dall’articolo 43,  primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, e dall’articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la  disposizione  non  si applica in caso di violazione che comporta  obbligo  di  denuncia  ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale  per  uno  dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

     c) la determinazione sintetica del reddito  complessivo  di  cui all’articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600,  e’  ammessa  a  condizione  che  il  reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

  • 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:

     a) il contribuente abbia regolarmente assolto  gli  obblighi  di comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell’applicazione  degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

     b) sulla base dei dati di cui alla  precedente  lettera  a),  la

posizione  del  contribuente  risulti  coerente  con  gli   specifici

indicatori previsti dai  decreti  di  approvazione  dello  studio  di settore o degli studi di settore applicabili.

  • 11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di  accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della  legge 8 maggio 1998, n. 146, per  i  quali  non  si  rende  applicabile  la disposizione di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate e la  Guardia di  Finanza  destinano   parte   della   capacita’   operativa   alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla  numerosita’  dei  contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del  rischio  di  evasione che tengano anche conto delle informazioni  presenti  nella  appositasezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o  compensi inferiori  a  quelli  risultanti  dall’applicazione  degli  studi  di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui  alla  lettera

b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti  prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e  7  del primo  comma  dell’articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e  ai  numeri  6-bis  e  7  del secondo comma dell’articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  • 12. Il comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter della  legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite  le  associazioni  di  categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina  di cui al presente articolo tenuto conto del tipo  di  attivita’  svolta dal  contribuente.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono  dettate  le relative disposizioni di attuazione.
  • 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10  si  applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualita’ 2011 ed  a quelle successive. Per le attivita’  di  accertamento  effettuate  in relazione alle annualità’ antecedenti il 2011 continua ad  applicarsi quanto  previsto  dal  previgente  comma  4-bis  dell’articolo  10  e  dall’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.

       

     

 Titolo III  – Consolidamento dei conti pubblici

Capo I  – Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

         

 Art. 11 – Emersione di base imponibile

  • 1  Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei

poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli  51  e  52  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1972,  n.  633, esibisce o trasmette atti o documenti  falsi  in  tutto  o  in  parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e’  punito  ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  • 2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli  operatori  finanziari  sono obbligati a  comunicare  periodicamente  all’anagrafe  tributaria  le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all’articolo 7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche’  l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
  • 3. Con  provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  delle  entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sonostabilite le modalita’  della  comunicazione  di  cui  al  precedente periodo, estendendo l’obbligo di  comunicazione  anche  ad  ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai  fini  dei  controlli fiscali.
  • 4. Oltre che ai fini previsti dall’articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7,  sesto  comma,  del predetto  decreto  e  del  precedente   comma   2   sono   utilizzate dall’Agenzia delle entrate per la individuazione dei  contribuenti  a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
  • All’articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011  n.  148, il comma 36-undevicies e’ abrogato.
  • 6. Nell’ambito dello scambio informativo previsto dall’articolo  83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Istituto  Nazionale  della  previdenza sociale fornisce all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza  i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali  affinche’  vengano  considerati  ai  fini  della effettuazione di controlli sulla  fedelta’  dei  redditi  dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
  • All’articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.   70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: ”  a) esclusi i casi straordinari di controlli  per  salute,  giustizia  ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorita’ competente deve essere oggetto di  programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioni nell’attivita’ di controllo. Codificando la  prassi,  la  Guardia  di Finanza, negli accessi  di  propria  competenza  presso  le  imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;”

     b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.

  • 8. All’articolo 44 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al secondo comma le parole “e dei consigli  tributari”  e  le parole “nonche’ ai relativi consigli tributari” sono  soppresse,  nel terzo comma le parole “, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario” sono soppresse, la parola “segnalano”  e’ sostituita dalla seguente: “segnala”,  e  le  parole  “Ufficio  delle imposte  dirette”  sono  sostituite  dalle  seguenti:”Agenzia   delle entrate”;

     b) al quarto comma, le parole:”,  ed  il  consiglio  tributario”

sono  soppresse,  la  parola:  ”  comunicano”  e’  sostituita   dalla

seguente:”comunica”;

     c) all’ottavo comma  le  parole:  “ed  il  consiglio  tributario

possono” sono sostituite dalla seguente: “puo’”;

     d) al nono comma, secondo periodo, le parole:  “e  dei  consigli tributari” sono soppresse.

  • All’articolo  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 10. L’articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto  2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e’ abrogato.

       

     

Titolo III  – Consolidamento dei conti pubblici

Capo I  – Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

 

Art. 12  – Riduzione del limite per la tracciabilita’  dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto  all’uso del contante

  • 1 Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di

cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto  legislativo

21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo  di  euro  mille:

conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:

“30 settembre 2011” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “31  dicembre

2011″.

  • All’articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

dopo il comma 4-bis, e’ inserito il seguente:

“4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza  degli

strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi

derivanti dalla gestione del denaro contante:

     a) le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche

amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte

mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’  fatto  obbligo  alle

Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di

sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;

     b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si  effettuano  in

via ordinaria mediante accreditamento sui conti  correnti  bancari  o

postali dei creditori ovvero con le  modalita’  offerte  dai  servizi

elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli

eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,  comunque,   superare

l’importo di 500 euro;

     c) lo stipendio, la pensione, i  compensi  comunque  corrisposti

dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti,  in

via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento

a chiunque  destinato,  di  importo  superiore  a  cinquecento  euro,

debbono essere erogati con  strumenti  diversi  dal  denaro  contante

ovvero mediante l’utilizzo  di  strumenti  di  pagamento  elettronici

bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento  prepagate.  Il

limite di importo di cui al periodo precedente puo’ essere modificato

con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;

     d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e  tutelare  i

soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e

pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono

esenti in modo assoluto dall’imposta di  bollo.  Per  tali  rapporti,

alle banche e agli altri intermediari finanziari e’ fatto divieto  di

addebitare alcun costo;

     e) per  consentire  ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  di

riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal

contante,  fatte  salve  le  attivita’  di  riscossione  dei  tributi

regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e  delle

finanze promuove la  stipula  di  una  o  piu’  convenzioni  con  gli

intermediari  finanziari,  per  il  tramite  delle  associazioni   di

categoria, affinche’ i soggetti in questione possano dotarsi  di  POS

(Point of Sale) a  condizioni  agevolate,  che  tengano  conto  delleeconomie  realizzate  dagli  intermediari  per  effetto  delle  norme

introdotte dal  presente  articolo.  Relativamente  ai  Comuni,  alla

stipula  della  Convenzione  provvede  l’ANCI.  Analoghe  Convenzioni

possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma  la

possibilita’ per gli intermediari di offrire condizioni  migliorative

di quelle stabilite con le convenzioni.”.

  • 3. Il Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  e  l’Associazione

bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da  stipulare

entro tre mesi  dall’entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le

caratteristiche di un conto corrente di base.

  • 4. Le banche sono tenute ad offrire il  conto  corrente  di  cui  al

comma 3.

  • 5. La convenzione individua  le  caratteristiche  del  conto  avendo

riguardo ai seguenti criteri:

     a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di  servizi  ed

operazioni, compresa la disponibilita’ di una carta di debito;

     b)  struttura  dei  costi  semplice,   trasparente,   facilmente

comparabile;

     c) livello  dei  costi  coerente  con  finalita’  di  inclusione

finanziaria e conforme a quanto  stabilito  dalla  sezione  IV  della

Raccomandazione  della  Commissione  europea  del  18   luglio   2011

sull’accesso al conto corrente di base;

     d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali  il

conto corrente e’ offerto senza spese.

  • 6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 e’

esente dall’imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).

  • 7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e’ stipulata entro tre

mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le  caratteristiche

del  conto  corrente  sono  individuate  con  decreto  del   Ministro

dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

  • 8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di

conto corrente ai sensi del Titolo  VI  del  decreto  legislativo  1°

settembre 1993, n. 385.

  • 9. L’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle  imprese

rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto,  le  regole  generali

per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni  a  carico

dei  beneficiari  delle  transazioni  effettuate  mediante  carte  di

pagamento.

  • Entro  i  sei  mesi  successivi  il  Ministero  dello  sviluppo

economico,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’economia  e  delle

finanze,   verifica   l’efficacia   delle   misure   definite   dalle

rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal

primo giorno  del  mese  successivo,  le  regole  cosi’  definite  si

applicano anche alle transazioni di cui al comma 7  dell’articolo  34

della legge 12 novembre 2011, n. 183.

  • 11. All’articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  21  novembre

2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e  per  la

immediata comunicazione della infrazione  anche  alla  Agenzia  delle

entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.

       

     

 Capo II  – Disposizioni in materia di maggiori entrate

  Art. 13  – Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria

  • L’istituzione dell’imposta municipale propria e’  anticipata,  in

via sperimentale, a decorrere dall’anno  2012,  ed  e’  applicata  in

tutti i comuni del territorio nazionale fino al  2014  in  base  agli

articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in

quanto   compatibili,   ed    alle    disposizioni    che    seguono.

Conseguentemente  l’applicazione  a  regime  dell’imposta  municipale

propria e’ fissata al 2015.

  • 2. L’imposta municipale propria ha per presupposto  il  possesso  di

immobili di cui all’articolo 2 del decreto  legislativo  30  dicembre

1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale  e  le  pertinenze

della  stessa.  Per  abitazione  principale  si  intende  l’immobile,

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita’

immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede

anagraficamente.  Per  pertinenze   dell’abitazione   principale   si

intendono  esclusivamente   quelle   classificate   nelle   categorie

catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un’unita’

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche

se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo.

  • 3. La base imponibile dell’imposta municipale propria e’  costituita

dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5,  commi

1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  dei

commi 4 e 5 del presente articolo.

  • 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito  da

quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti  in

catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di  imposizione,  rivalutate

del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48,  della  legge  23

dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

     a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  A  e

nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della

categoria catastale A/10;

     b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  B  e

nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

     c. 80 per i fabbricati classificati  nella  categoria  catastale

A/10;

     d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

e. 55 per i fabbricati classificati  nella  categoria  catastale

C/1.

  • 5. Per i  terreni  agricoli,  il  valore  e’  costituito  da  quello

ottenuto applicando all’ammontare del reddito  dominicale  risultante

in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell’anno   di   imposizione,

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.

  • 6. L’aliquota di base dell’imposta e’ pari allo 0,76  per  cento.  I

comuni con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensi

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota  di  base

sino a 0,3 punti percentuali.

  • 7. L’aliquota  e’  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l’abitazione

principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,

in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti

percentuali.

  • 8. L’aliquota e’ ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati  rurali

ad  uso  strumentale  di  cui  all’articolo  9,  comma   3-bis,   del

decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono

ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

  • 9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base  fino  allo  0,4  per

cento nel caso di immobili non produttivi  di  reddito  fondiario  ai

sensi dell’articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  delPresidente della Repubblica n. 917  del  1986,  ovvero  nel  caso  di

immobili posseduti dai  soggetti  passivi  dell’imposta  sul  reddito

delle societa’, ovvero nel caso di immobili locati.

  • 10.  Dall’imposta  dovuta  per  l’unita’  immobiliare   adibita   ad

abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le   relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro

200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae  tale

destinazione;  se  l’unita’  immobiliare  e’  adibita  ad  abitazione

principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno

di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione

medesima si verifica. I comuni possono  stabilire  che  l’importo  di

euro 200 puo’ essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta,

nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il  comune  che

ha  adottato  detta  deliberazione  non  puo’  stabilire  un’aliquota

superiore a quella ordinaria  per  le  unita’  immobiliari  tenute  a

disposizione.  La  suddetta  detrazione  si   applica   alle   unita’

immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del  decreto  legislativo

30  dicembre  1992,  n.  504.  L’aliquota  ridotta  per  l’abitazione

principale e per le relative pertinenze e la detrazione si  applicano

anche alle fattispecie  di  cui  all’articolo  6,  comma  3-bis,  del

decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e  i  comuni  possono

prevedere  che  queste  si  applichino  anche  ai  soggetti  di   cui

all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  • 11. E’ riservata allo Stato la quota  di  imposta  pari  alla  meta’

dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti  gli

immobili, ad eccezione dell’abitazione principale  e  delle  relative

pertinenze di cui al comma 7, nonche’ dei fabbricati  rurali  ad  uso

strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma  6,

primo periodo. La quota di imposta risultante e’ versata  allo  Stato

contestualmente  all’imposta  municipale   propria.   Le   detrazioni

previste dal presente articolo, nonche’ le detrazioni e le  riduzioni

di aliquota deliberate dai comuni non  si  applicano  alla  quota  di

imposta riservata allo  Stato  di  cui  al  periodo  precedente.  Per

l’accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   gli

interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni  vigenti  in

materia di imposta municipale propria. Le attivita’ di accertamento e

riscossione dell’imposta erariale sono svolte  dal  comune  al  quale

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette

attivita’ a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

  • 12. Il  versamento  dell’imposta,  in  deroga  all’articolo  52  del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’  effettuato  secondo

le disposizioni di cui all’articolo  17  del  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241, con le modalita’ stabilite con provvedimento del

direttore dell’Agenzia delle entrate.

  • 13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo  9  e  dell’articolo

14, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.

All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.

23, le parole: “dal 1° gennaio 2014”, sono sostituite dalle seguenti:

“dal 1° gennaio 2012”.  Al  comma  4  dell’articolo  14  del  decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli  articoli  23,

53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e  al  comma

31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  le  parole

“ad un quarto” sono sostituite dalle seguenti “alla misura  stabilita

dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.

472″. Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del  codice  civile

il  riferimento  alla  “legge  per  la  finanza  locale”  si  intende

effettuato a tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributi

comunali e provinciali. La riduzione dei  trasferimenti  erariali  di

cui ai commi 39 e 46 dell’articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre

2006, n. 286, e successive modificazioni, e’ consolidata, a decorrere

dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al

decreto 7 aprile 2010 del Ministero  dell’economia  e  delle  finanzeemanato, di concerto con il  Ministero  dell’interno,  in  attuazione

dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

  • 14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a. l’articolo  1  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,

convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

     b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e)  ed  h)  del

comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,

n. 446;

     c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8  e  il  comma  4

dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

     d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre

2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio

2009, n. 14.

  • 15. A decorrere dall’anno d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli

enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e  delle

finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e

comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine

previsto per l’approvazione del bilancio di  previsione.  Il  mancato

invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo

periodo  e’  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministero

dell’interno,  con  il  blocco,  sino  all’adempimento   dell’obbligo

dell’invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti

inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell’economia  e   delle

finanze, di concerto con il Ministero  dell’interno,  di  natura  non

regolamentare  sono  stabilite  le  modalita’  di  attuazione,  anche

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente

comma. Il Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  comuni.  Tale

pubblicazione sostituisce l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n.

446 del 1997.

  • 16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto  legislativo

28 settembre 1998, n. 360, le parole “31  dicembre”  sono  sostituite

dalle parole:”20 dicembre”. All’articolo 1,  comma  11,  del  decreto

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge  14  settembre

2011, n. 148, le parole da “differenziate”  a  “legge  statale”  sono

sostituite dalle seguenti:  “utilizzando  esclusivamente  gli  stessi

scaglioni di reddito stabiliti,  ai  fini  dell’imposta  sul  reddito

delle  persone  fisiche,  dalla  legge  statale,  nel  rispetto   del

principio  di  progressivita’”.  L’Agenzia  delle  Entrate   provvede

all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul

reddito delle persone fisiche gia’ richiesti con dichiarazioni o  con

istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del  presente

decreto, senza far  valere  l’eventuale  prescrizione  decennale  del

diritto dei contribuenti.

  • 17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi

dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  il

fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell’articolo  13  del

medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti

erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione

Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito  ad

aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni  recate  dal

presente  articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa

all’entrata del  bilancio  dello  Stato  le  somme  residue.  Con  le

procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,

le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonche’ le Province

autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio

statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio

territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo

stesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai

tributi erariali, e’ accantonato un importo pari al  maggior  gettitodi cui al precedente periodo.

  • 18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,

n. 23 dopo le parole: “gettito di cui ai commi 1 e 2”, sono  aggiunte

le seguenti:  “nonche’,  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  dalla

compartecipazione di cui al comma 4″;

  • 19. Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  non  trovano  applicazione  le

disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo  2,

nonche’ dal comma 10 dell’articolo  14  del  decreto  legislativo  14

marzo 2011, n. 23.

  • La  dotazione  del  fondo  di  solidarieta’  per  i  mutui  per

l’acquisto della prima casa e’ incrementata di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2012 e 2013.

  • 21. All’articolo  7  del  decreto  legge  13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,

sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2-bis, secondo  periodo,  le  parole  “30  settembre

2011″, sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012”;

     b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: “20 novembre 2011”,

sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;

     c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: “20 novembre 2012”,

sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2013”.

Restano salve le domande  presentate  e  gli  effetti  che  si  sono

prodotti  dopo  la  scadenza  dei   termini   originariamente   posti

dall’articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.

       

     

Capo II  – Disposizioni in materia di maggiori entrate

 Art. 14  –  Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

  • A decorrere dal 1° gennaio 2013 e’ istituito in  tutti  i  comuni

del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui

servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei

rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,

svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  relativi  ai

servizi indivisibili dei comuni.

  • 2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria e’ il comune nel cui

territorio insiste,  interamente  o  prevalentemente,  la  superficie

degli immobili assoggettabili al tributo.

  • 3. Il tributo e’ dovuto da chiunque possieda,  occupi  o  detenga  a

qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,

suscettibili di produrre rifiuti urbani.

  • 4. Sono escluse dalla tassazione le aree  scoperte  pertinenziali  o

accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui

all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate

in via esclusiva.

  • 5. Il tributo e’ dovuto da coloro che occupano o detengono i  locali

o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta’

tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in

comune i locali o le aree stesse.

  • 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi

nel corso dello stesso anno solare, il tributo e’ dovuto soltanto dal

possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta’, usufrutto,uso, abitazione, superficie.

  • 7. Nel caso di locali in multiproprieta’  e  di  centri  commerciali

integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e’  responsabile

del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di

uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai

singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

  • 8. Il tributo e’ corrisposto in base a tariffa commisurata  ad  anno

solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

  • 9. La  tariffa  e’  commisurata  alle  quantita’  e  qualita’  medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unita’ di superficie, in  relazione

agli usi e alla tipologia di attivita’ svolte, sulla base dei criteri

determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita’

immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel

catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e’

pari all’80 per cento della superficie catastale determinata  secondo

i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente

della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia’

denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli

interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta

percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi

della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio,  secondo

modalita’ di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore

della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta’   ed

autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli

elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie

catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del

comune,  a  presentare  all’ufficio  provinciale   dell’Agenzia   del

territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le

modalita’ stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro

delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l’eventuale  conseguente

modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le

altre unita’ immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e’

costituita da quella calpestabile.

  • 10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al  tributo

non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola

rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri

l’avvenuto trattamento in conformita’ alla normativa vigente.

  • 11. La tariffa e’ composta da una  quota  determinata  in  relazione

alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei

rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita’  di

rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all’entita’  dei  costi  di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi

di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e’   determinata

ricomprendendo anche i costi  di  cui  all’articolo  15  del  decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

  • 12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012,  ai  sensi

dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze  e  del  Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la

Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri

per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e

per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi

del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall’anno

successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano

comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino

alla data da cui decorre l’applicazione del  regolamento  di  cui  al

primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

  • 13. Alla tariffa determinata in base alle  disposizioni  di  cui  ai

commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  permetro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi

indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del

consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della

maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della

tipologia dell’immobile e della zona ove e’ ubicato.

13-bis.  A  decorrere  dall’anno  2013  il  fondo  sperimentale   di

riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2  del  decreto

legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  fondo  perequativo,  come

determinato  ai  sensi  dell’articolo   13   del   medesimo   decreto

legislativo n. 23 del 2011, ed i  trasferimenti  erariali  dovuti  ai

comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono  ridotti

in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazione

standard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  di

incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello  Stato

le somme residue. Con le procedure previste  dall’articolo  27  della

legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle

d’Aosta, nonche’  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggior

gettito  dei  comuni   ricadenti   nel   proprio   territorio.   Fino

all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo

27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e’

accantonato un importo pari al maggior gettito di cui  al  precedente

periodo.

  • 14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio  di

gestione  dei  rifiuti  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui

all’articolo 33-bis, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Il

costo  relativo  alla  gestione   dei   rifiuti   delle   istituzioni

scolastiche e’ sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

  • 15. Il comune con regolamento puo’ prevedere  riduzioni  tariffarie,

nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

     a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro

uso limitato e discontinuo;

     c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad

uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

     d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano  o  abbiano  la

dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero;

     e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

  • 16. Nelle zone in cui non e’ effettuata la raccolta, il  tributo  e’

dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da

determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza

dal piu’ vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o

di fatto servita.

  • 17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

  • 18.  Alla  tariffa  e’  applicato  un  coefficiente   di   riduzione

proporzionale alle quantita’ di rifiuti assimilati che il  produttore

dimostri di aver avviato al recupero.

  • 19. Il consiglio comunale puo’  deliberare  ulteriori  riduzioni  ed

esenzioni.  Tali  agevolazioni  sono  iscritte   in   bilancio   come

autorizzazioni di spesa e la  relativa  copertura  e’  assicurata  da

risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio

al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

  • 20. Il tributo e’ dovuto nella misura massima del 20 per cento della

tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione  dei

rifiuti, ovvero di effettuazione dello  stesso  in  grave  violazione

della disciplina di riferimento, nonche’ di interruzione del servizio

per motivi sindacali o per  imprevedibili  impedimenti  organizzativi

che abbiano determinato una  situazione  riconosciuta  dall’autorita’

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

  • 21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20  si  applicano  anchealla maggiorazione di cui al comma 13.
  • 22. Con regolamento da  adottarsi  ai  sensi  dell’articolo  52  del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il  consiglio  comunale

determina la disciplina per l’applicazione del  tributo,  concernente

tra l’altro:

     a) la classificazione delle categorie di attivita’ con  omogenea

potenzialita’ di produzione di rifiuti;

     b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l’individuazione di  categorie  di  attivita’  produttive  di

rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficolta’  di

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di

riduzione rispetto all’intera superficie  su  cui  l’attivita’  viene

svolta;

     e)  i  termini  di  presentazione  della  dichiarazione   e   di

versamento del tributo.

  • 23. Il consiglio comunale deve  approvare  le  tariffe  del  tributo

entro il termine fissato da  norme  statali  per  l’approvazione  del

bilancio di previsione,  in  conformita’  al  piano  finanziario  del

servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto  dal  soggetto  che

svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorita’ competente.

  • 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati  prodotti  da

soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni

stabiliscono con il regolamento  le  modalita’  di  applicazione  del

tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione e’

temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel

corso dello stesso anno solare.

  • 25. La misura tariffaria e’ determinata in base alla tariffa annuale

del  tributo,  rapportata  a  giorno,  maggiorata   di   un   importo

percentuale non superiore al 100 per cento.

  • 26. L’obbligo di presentazione della dichiarazione e’ assolto con il

pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita’ e  nei  termini

previsti per la tassa di occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree

pubbliche  ovvero  per  l’imposta  municipale   secondaria   di   cui

all’articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a

partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

  • 27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano

in quanto compatibili le disposizioni relative  al  tributo  annuale,

compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

  • 28. E’  fatta  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per

l’esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene

dell’ambiente di cui  all’articolo  19  del  decreto  legislativo  30

dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla

superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e’  applicato

nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo  del

tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

  • 29. I comuni che hanno realizzato sistemi  di  misurazione  puntuale

della quantita’ di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,

con regolamento,  prevedere  l’applicazione  di  una  tariffa  avente

natura corrispettiva, in luogo del tributo.

  • 30. Il costo del servizio e’  determinato  sulla  base  dei  criteri

stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

  • 31. La tariffa e’ applicata e riscossa dal soggetto affidatario  del

servizio di gestione dei rifiuti urbani.

  • 32. I comuni di cui al comma 29 applicano il  tributo  comunale  sui

rifiuti e sui servizi  limitatamente  alla  componente  diretta  alla

copertura dei costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni

determinato ai sensi del comma 13.

  • 33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro

il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione

alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione

dei locali e  delle  aree  assoggettabili  a  tributo.  Nel  caso  dioccupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo’  essere

presentata anche da uno solo degli occupanti.

  • 34. La dichiarazione, redatta su modello messo  a  disposizione  dal

comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche’  non  si

verifichino modificazioni dei  dati  dichiarati  cui  consegua  a  un

diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va

presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

  • 35. Il tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga

all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e’

versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo  comunale

per l’anno di riferimento  e’  effettuato,  in  mancanza  di  diversa

deliberazione comunale, in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei

mesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre,  mediante  bollettino  di

conto corrente postale ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E’

consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di

ciascun anno.

  • 36. Il  comune  designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono

attribuiti  tutti  i  poteri  per  l’esercizio  di   ogni   attivita’

organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i

provvedimenti afferenti a tali attivita’, nonche’  la  rappresentanza

in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

  • 37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli  obblighi

tributari, il funzionario responsabile puo’  inviare  questionari  al

contribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici  ovvero  a

enti di gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  e

diritti, e disporre l’accesso ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a

tributo, mediante personale debitamente autorizzato e  con  preavviso

di almeno sette giorni.

  • 38. In caso di mancata  collaborazione  del  contribuente  od  altro

impedimento alla  diretta  rilevazione,  l’accertamento  puo’  essere

effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all’articolo  2729

del codice civile.

  • 39. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del  tributo

risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

  • 40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si  applica

la sanzione dal 100 per cento  al  200  per  cento  del  tributo  non

versato, con un minimo di 50 euro.

  • 41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50

per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo  di

50 euro.

  • 42.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele   risposta   al

questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta  giorni

dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a

euro 500.

  • 43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se,

entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,   interviene

acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  dovuto,

della sanzione e degli interessi.

  • 44. Resta  salva  la  facoltà  del  comune  di  deliberare  con  il

regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei

principi stabiliti dalla normativa statale.

  • 45. Per tutto quanto non previsto dalle  disposizioni  del  presente

articolo concernenti  il  tributo  comunale  rifiuti  e  servizi,  si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a  170,

della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Resta  ferma  l’applicazione

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  • 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti  i  vigenti

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura

patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l’addizionale  per

l’integrazione  dei  bilanci  degli  enti  comunali  di   assistenza.

All’articolo 195, comma 2, lettera  e),  del  decreto  legislativo  3

aprile  2006,  n.  152,  sono  abrogate  le  parole  da  “Ai  rifiutiassimilati” fino a “la predetta tariffazione”.

  • 47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14  marzo  2011,

n. 23, e’ abrogato, con efficacia a decorrere dalla data  di  cui  al

comma 46 del presente articolo.

       

     

Capo II  – Disposizioni in materia di maggiori entrate

   Art. 15  – Disposizioni in materia di accise

  • A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

le seguenti aliquote di accisa di cui all’Allegato I del testo  unico

delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

approvato con il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e

successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:

     a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;

c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77

per mille chilogrammi;

     d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.

  • 2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013,  l’aliquota  di  accisa  sulla

benzina e sulla benzina con piombo nonche’ l’aliquota di  accisa  sul

gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo  unico

richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70

per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.

  • 3. Agli aumenti di accisa  sulle  benzine,  disposti  dai  commi  1,

lettera a), e 2, non si applica  l’articolo  1,  comma  154,  secondo

periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa

sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera  b),

e 2, e’ rimborsato, con le modalita’ previste dall’articolo 6,  comma

2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio  2007,

n. 26, nei confronti dei soggetti di cui  all’articolo  5,  comma  1,

limitatamente agli esercenti le  attivita’  di  trasporto  merci  con

veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o  superiore  a   7,5

tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre  2001,  n.  452,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

 

Capo II  – Disposizioni in materia di maggiori entrate

         

Art. 16  – Disposizioni per la tassazione di  auto  di  lusso,  imbarcazioni  ed                                aerei

  • 1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, dopo il primo  periodo  e’  inserito  il  seguente:  “A  partire

dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica  di

cui al primo periodo e’ fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di

potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.

  • 2. Dal 1° maggio 2012 le unita’ da diporto che stazionino  in  porti

marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in  acque  pubbliche,

anche se in concessione a privati, sono soggette al  pagamento  della

tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione

di esso, nelle misure di seguito indicate:

     a) euro 5 per le unita’ con scafo di lunghezza da 10,01 metri  a

12 metri;

     b) euro 8 per le unita’ con scafo di lunghezza da 12,01 metri  a

14 metri;

     c) euro 10 per le unita’ con scafo di lunghezza da  14,01  a  17

metri;

     d) euro 30 per le unita’ con scafo di lunghezza da  17,01  a  24

metri;

     e) euro 90 per le unita’ con scafo di lunghezza da  24,01  a  34

metri;

     f) euro 207 per le unita’ con scafo di lunghezza da 34,01  a  44

metri;

     g) euro 372 per le unita’ con scafo di lunghezza da 44,01  a  54

metri;

     h) euro 521 per le unita’ con scafo di lunghezza da 54,01  a  64

metri;

     i) euro 703 per le unita’ con scafo di lunghezza superiore a  64

metri.

  • 3. La tassa e’ ridotta  alla  meta’  per  le  unita’  con  scafo  di

lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai  proprietari

residenti, come propri ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei  comuni

ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche’ per  le

unita’ di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

  • 4. La tassa non si applica alle unita’ di proprieta’ o in  uso  allo

Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,

ai  battelli  di  servizio,  purche’  questi  rechino   l’indicazione

dell’unita’ da diporto al  cui  servizio  sono  posti,  nonche’  alle

unita’ di cui al comma 2 che si trovino in un’area di  rimessaggio  e

per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

  • 5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le  unita’  da  diporto

possedute ed utilizzate  da  enti  ed  associazioni  di  volontariato

esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

  • 6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2  e

3 la lunghezza e’ misurata secondo le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS

8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

  • 7. Sono tenuti al  pagamento  della  tassa  di  cui  al  comma  2  i

proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di  riservato

dominio o gli utilizzatori a titolo  di  locazione  finanziaria.  Con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite

le modalita’ ed i termini di pagamento della tassa, di  comunicazione

dei dati identificativi dell’unita’ da diporto e  delle  informazioni

necessarie all’attivita’ di  controllo.  I  pagamenti  sono  eseguiti

anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio  dello

Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata

del bilancio dello Stato.

  • 8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa  di  cui

al  comma  2  e’  esibita  dal  comandante  dell’unita’  da   diporto

all’Agenzia delle dogane  ovvero  all’impianto  di  distribuzione  di

carburante, per l’annotazione nei registri  di  carico-scarico  ed  i

controlli a posteriori, al  fine  di  ottenere  l’uso  agevolato  delcarburante per lo stazionamento o la navigazione.

  • 9. Le Capitanerie di porto, le  forze  preposte  alla  tutela  della

sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche’ le altre  forze  preposte

alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria  e

tributaria  vigilano  sul  corretto   assolvimento   degli   obblighi

derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a  7  del  presente

articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale

di  constatazione  che   trasmettono   alla   direzione   provinciale

dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al

luogo della commissione della violazione,  per  l’accertamento  delle

stesse. Per  l’accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  si

applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi;  per

l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di  cui  al

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la  definizione

ivi prevista. Le violazioni possono essere  definite  entro  sessanta

giorni  dalla  elevazione  del  processo  verbale  di   constatazione

mediante il pagamento dell’imposta e della sanzione minima ridotta al

cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui  al

comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie

ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

  • 10. Per l’omesso, ritardato o parziale  versamento  dell’imposta  si

applica una sanzione amministrativa tributaria dal  200  al  300  per

cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.

  • 11. E’ istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui

all’articolo 744 del  codice  della  navigazione,  immatricolati  nel

registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

     a) velivoli con peso massimo al decollo:

       1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;

2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;

3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;

4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;

5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;

6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;

7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

     b) elicotteri: l’imposta dovuta e’  pari  al  doppio  di  quella

stabilita per i velivoli di corrispondente peso;

     c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

  • 12. L’imposta e’ dovuta da chi risulta dai pubblici registri  essere

proprietario,  usufruttuario,  acquirente  con  patto  di   riservato

dominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria

dell’aeromobile,  ed  e’  corrisposta  all’atto  della  richiesta  di

rilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   della

aeronavigabilita’ in relazione all’intero periodo  di  validita’  del

certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita’

inferiore  ad  un  anno  l’imposta  e’  dovuta  nella  misura  di  un

dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun  mese  di

validita’.

  • 13.  Per  gli  aeromobili  con  certificato   di   revisione   della

aeronavigabilita’ in corso di  validita’  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente  decreto  l’imposta  e’  versata,  entro  novanta

giorni da tale data, in misura pari a  un  dodicesimo  degli  importi

stabiliti nel comma 11 per ciascun  mese  da  quello  in  corso  alla

predetta data sino al mese in cui scade  la  validita’  del  predetto

certificato. Entro lo stesso termine  deve  essere  pagata  l’imposta

relativa agli aeromobili per i quali il rilascio  o  il  rinnovo  del

certificato di revisione della aeronavigabilita’ avviene nel  periodo

compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il

31 gennaio 2012.

  • 14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11  gli  aeromobili  di

Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta’ o  in

esercenza dei licenziatari dei servizi  di  linea  e  non  di  linea,

nonche’ del lavoro aereo, di cui al codice della  navigazione,  parte

seconda, libro I, titolo VI, capi I, II  e  III;  gli  aeromobili  diproprieta’ o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle

scuole di addestramento FTO  (Flight  Training  Organisation)  e  dei

Centri di Addestramento per  le  Abilitazioni  (TRTO  –  Type  Rating

Training Organisation); gli aeromobili di proprieta’ o  in  esercenza

dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali  e  dell’Associazione

nazionale paracadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome

dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente

destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.

  • 15. L’imposta di cui  al  comma  11  e’  versata  secondo  modalita’

stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  entrate

da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente

decreto.

       

      

Capo II  – Disposizioni in materia di maggiori entrate

 Art. 17  – Canone RAI

1. Le imprese e le societa’, ai sensi di quanto previsto dal decreto

del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  nella

relativa dichiarazione dei redditi,  devono  indicare  il  numero  di

abbonamento speciale alla radio o alla televisione  la  categoria  di

appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa  di  abbonamento

radiotelevisivo speciale, nonche’  gli  altri  elementi  che  saranno

eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del  modello

per  la  dichiarazione  dei  redditi,  ai  fini  della  verifica  del

pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

       

     

 Capo II  – Disposizioni in materia di maggiori entrate

  Art. 18  – Clausola di salvaguardia

All’articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-ter e’ sostituito dal seguente:

“1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012  le

aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di  2  punti

percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua  ad  applicarsi

il predetto aumento. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  le  predette

aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.”.

b) al comma 1-quater, dopo le parole: “comma 1-ter” sono inserite leseguenti: “, secondo e terzo periodo”; nel medesimo comma la  parola:

” adottati” e’ sostituita dalle seguenti: “entrati  in  vigore”;  nel

medesimo comma le parole: “4.000 milioni di  euro  per  l’anno  2012,

nonche’ a 16.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000  milioni

di euro annui  a  decorrere  dall’anno  2014″  sono  sostitute  dalle

seguenti: “13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni

di euro annui a decorrere dall’anno 2014″.

       

 

 Capo II  – Disposizioni in materia di maggiori entrate

  Art. 19 –  Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli,

     strumenti e prodotti finanziari nonche’ su valori “scudati”

  • A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa,

parte prima, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente:

   

———————————————————————

Articolo | Indicazione degli atti   | Imposte | Imposte dovute

della    | soggetti all’imposta     | dovute  | proporzionali

Tariffa  |                          | fisse   |

———|————————–|———|———————-

13       | 2-ter. Le comunicazioni  |         | 0,1 per cento annuo

         | relative ai prodotti e   |         | per il 2012

| agli strumenti finan-    |         | 0,15 per cento a

         | ziari, anche non soggetti|         | decorrere dal 2013

| ad obbligo di deposito,  |         |

| ad esclusione dei fondi  |         |

| pensione e dei fondi     |         |

| sanitari.                |         |

| Per ogni esemplare, sul  |         |

| complessivo valore di    |         |

| mercato o, in mancanza,  |         |

| sul valore nominale o    |         |

| di rimborso.             |         |

———————————————————————

   

  • 2. Nella Nota 3-ter all’articolo  13  della  Tariffa  allegata  al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:

     a) il secondo periodo e’ sostituito  dal  seguente:  “L’estratto

conto, compresa  la  comunicazione  relativa  agli  strumenti  ed  ai

prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di  deposito,  si

considera in ogni caso inviato almeno una volta nel  corso  dell’anno

nonche’ alla chiusura  del  rapporto,  anche  nel  caso  in  cui  non

sussista un obbligo  di  invio.  Se  le  comunicazioni  sono  inviate

periodicamente nel corso dell’anno,  l’imposta  di  bollo  dovuta  e’

rapportata al periodo rendicontato”;      b)  l’ultimo  periodo  e’  sostituito  dal  seguente:  “Per   le

comunicazioni relative  ai  prodotti  e  agli  strumenti  finanziari,

l’imposta e’ dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella  misura

massima di euro 1.200,00.”.

  • 3. Per le comunicazioni di cui al  comma  2-ter  dell’articolo  13

della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la  percentuale  della  somma  da

versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell’articolo  15-bis  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e’

ridotta al 50 per cento.

  • 4. Le attivita’ oggetto di  rimpatrio  o  di  regolarizzazione  ai

sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e

successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del

decreto  legge  25  settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  e  successive

modificazioni e integrazioni, e ancora  segretate,  sono  soggette  a

un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.

  • 5. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1,  lettera  b),

del  decreto  legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a

trattenere l’imposta dalle  attivita’  rimpatriate  o  regolarizzate,

ovvero ricevono  provvista  dallo  stesso  contribuente.  I  medesimi

intermediari effettuano il relativo versamento in due  rate  di  pari

importo entro il 16 febbraio 2012  ed  entro  il  16  febbraio  2013,

secondo  le  disposizioni  contenute  nel  Capo   III   del   decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  • 6.  Gli  intermediari  di  cui  al  comma   precedente   segnalano

all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali  non

e’ stata applicata  e  versata  l’imposta  a  causa  dell’intervenuta

cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle

attivita’ rimpatriate o  regolarizzate  o,  comunque,  per  non  aver

ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei  confronti  dei

contribuenti l’imposta e’ riscossa mediante  iscrizione  a  ruolo  ai

sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602.

  • 7.  Per  l’omesso  versamento  si  applica   una   sanzione   pari

all’importo non versato.

  • 8. Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta,  nonche’  per

il relativo contenzioso si applicano le disposizioni  in  materia  di

imposte sui redditi.

  • 9. L’imposta di cui al comma 4 e’ dovuta anche  per  le  attivita’

oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono state in tutto o in parte  prelevate  dal  rapporto  di

deposito,  amministrazione  o  gestione  acceso  per  effetto   della

procedura di emersione ovvero comunque dismesse.

  • 10. Con provvedimento del  Direttore  dell’Agenzia  delle  entrate

sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 9.

       

     

 Capo II  – Disposizioni in materia di maggiori entrate

   Art. 20  – Riallineamento partecipazioni

  • La disposizione del comma 12 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate  nel

periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre  2011.  Il  versamento

dell’imposta sostitutiva e’ dovuto in tre rate  di  pari  importo  da

versare:

     a) la prima, entro il termine di  scadenza  dei  versamenti  del

saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012;

     b) la seconda e la  terza  entro  il  termine  di  scadenza  dei

versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata

di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta

2014.

  • 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma  1  decorrono  dal

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

  • 3. Si applicano, ove compatibili, le  modalita’  di  attuazione  dei

commi da 12 a 14 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, disposte con  provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  delle

entrate del 22 novembre 2011.

       

     

  Capo III  – Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

   Art. 21  –  Soppressione enti e organismi

  • In considerazione del processo di convergenza  ed  armonizzazione

del  sistema  pensionistico  attraverso  l’applicazione  del   metodo

contributivo,  nonche’  al  fine   di   migliorare   l’efficienza   e

l’efficacia dell’azione amministrativa nel  settore  previdenziale  e

assistenziale, l’INPDAP e  l’ENPALS  sono  soppressi  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto e le  relative  funzioni  sono

attribuite all’ INPS, che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e

passivi degli Enti soppressi.

  • 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell’economia  e

delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la

semplificazione, da emanarsi entro 60  giorni  dall’approvazione  dei

bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla

data di entrata in vigore del presente decreto  legge  e  sulla  base

delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare  entro  il  31

marzo 2012, le risorse strumentali, umane e  finanziarie  degli  Enti

soppressi sono trasferite  all’INPS.  Conseguentemente  la  dotazione

organica  dell’INPS  e’  incrementata   di   un   numero   di   posti

corrispondente alle unita’ di personale di ruolo in  servizio  presso

gli enti soppressi alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,  rispetto

alla dotazione organica vigente degli  enti  soppressi,  ivi  incluse

quelle di cui all’articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388. Le posizioni soprannumerarie di  cui  al  precedente  periodo

costituiscono  eccedenze  ai  sensi  dell’articolo  33  del   decreto

legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto  previsto

dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

I  due  posti  di  direttore  generale  degli  Enti  soppressi   sono

trasformati in altrettanti posti  di  livello  dirigenziale  generale

dell’INPS,  con  conseguente   aumento   della   dotazione   organica

dell’Istituto  incorporante.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono

l’inquadramento previdenziale di provenienza.

  • 3. L’Inps subentra, altresi’,  nella  titolarita’  dei  rapporti  di

lavoro diversi da quelli di cui  al  comma  2  per  la  loro  residua

durata.

  • 4.  Gli  organi  di  cui  all’articolo  3,  comma  2,  del   decreto

legislativo 30 giugno 1994,  n.  479  e  successive  modificazioni  e

integrazioni, degli Enti soppressi ai  sensi  del  comma  1,  cessano

dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

  • 5. I posti corrispondenti all’incarico di  componente  del  Collegio

dei  sindaci  dell’INPDAP,  di  qualifica  dirigenziale  di   livello

generale, in posizione  di  fuori  ruolo  istituzionale,  sono  cosi’

attribuiti:

     a) in considerazione  dell’incremento  dell’attivita’  dell’INPS

derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,

di cui uno  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali   ed   uno   in   rappresentanza   del   Ministero

dell’economia e delle finanze, incrementano il numero dei  componenti

del Collegio dei sindaci dell’INPS;

     b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e  delle

politiche  sociali  e  tre  posti  in  rappresentanza  del  Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  sono   trasformati   in   posizioni

dirigenziali di livello  generale  per  le  esigenze  di  consulenza,

studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,   nell’ambito   del

Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le  dotazioni

organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate

in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad

adeguare  in  misura  corrispondente  l’organizzazione  dei  medesimi

Ministeri. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del citato

decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i

relativi posti concorrono alla determinazione  delle  percentuali  di

cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e

successive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni

organiche dei Ministeri di appartenenza.

  • 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera  a),  e  per

assicurare  una   adeguata   rappresentanza   degli   interessi   cui

corrispondevano le funzioni  istituzionali  di  ciascuno  degli  enti

soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di  indirizzo  e  vigilanza

dell’INPS e’ integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti

con decreto, non regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali.

  • 7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di  cui  al  comma  2,

l’Inps provvede al riassetto organizzativo e  funzionale  conseguente

alla  soppressione  degli  Enti  di  cui  al  comma  1  operando  una

razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure.

  • 8. Le disposizioni  dei  commi  da  1  a  9  devono  comportare  una

riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all’INPS ed

agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel  2012,  50

milioni di euro per l’anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal

2014. I relativi risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli  di  Stato.

Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato  versamento

all’entrata del bilancio  statale,  derivante  dall’attuazione  delle

misure di razionalizzazione organizzativa degli enti  di  previdenza,

previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.

183.

  • 9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di  efficienza  e

di   efficacia   di   cui   al   comma   1,   di    razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,  nonche’  la

riduzione dei costi di cui al comma 8, il  Presidente  dell’INPS,  la

cui durata in carica, a tal fine, e’ differita al 31  dicembre  2014,

promuove le  piu’  adeguate  iniziative,  ne  verifica  l’attuazione,

predispone rapporti, con cadenza  quadrimestrale,  al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali,  e  al  Ministero  dell’economia  e

delle finanze in ordine allo stato di  avanzamento  del  processo  di

riordino conseguente alle disposizioni di cui al  comma  1  e  redige

alla fine  del  mandato  una  relazione  conclusiva,  che  attesti  i

risultati conseguiti.

  • 10. Al fine di razionalizzare  le  attivita’  di  approvvigionamento

idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,  nonche’  nei

territori della provincia di Avellino,  a  decorrere  dalla  data  di

entrata in vigore  del  presente  decreto,  l’Ente  per  lo  sviluppo

dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in  Puglia  e  Lucania

(EIPLI) e’ soppresso e posto in liquidazione.

  • 11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse  umane  e

strumentali,  nonche’  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,   sono

trasferiti, entro 180 giorni  dall’entrata  in  vigore  del  presente

decreto  al  soggetto  costituito   o   individuato   dalle   Regioni

interessate, assicurando  adeguata  rappresentanza  delle  competenti

amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e’ garantita con

riferimento al personale titolare  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato con l’ente soppresso. A far data dalla soppressione  di

cui al comma 10 e fino all’adozione delle misure di cui  al  presente

comma, la gestione liquidatoria dell’Ente e’ assicurata  dall’attuale

gestione commissariale.

  • 12. A decorrere dall’entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e’

istituito, sotto la vigilanza  del  Ministro  dell’ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi

laghi prealpini, che svolge le  funzioni,  con  le  inerenti  risorse

finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall’articolo  63,

comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  al  consorzio

del Ticino –  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed

esercizio dell’opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  al  consorzio

dell’Oglio –  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed

esercizio dell’opera regolatrice  del  lago  d’Iseo  e  al  consorzio

dell’Adda  –  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed

esercizio dell’opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire

l’ordinaria  amministrazione  e  lo   svolgimento   delle   attivita’

istituzionali fino all’avvio del  Consorzio  nazionale,  il  Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio

decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore  del  presente  decreto,  nomina  un  commissario  e  un   sub

commissario e, su designazione del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di  cui  uno

con  funzioni  di  presidente.  Dalla  data   di   insediamento   del

commissario,  il  consorzio  del  Ticino  –  Ente  autonomo  per   la

costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell’opera  regolatrice  del

lago Maggiore,  il  consorzio  dell’Oglio  –  Ente  autonomo  per  la

costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell’opera  regolatrice  del

lago  d’Iseo  e  il  consorzio  dell’Adda  –  Ente  autonomo  per  la

costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell’opera  regolatrice  del

lago di  Como  sono  soppressi  e  i  relativi  organi  decadono.  La

denominazione “Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini”

sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,  le  denominazioni:

<<Consorzio  del  Ticino  –  Ente  autonomo   per   la   costruzione,

manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore>>,

<<Consorzio  dell’Oglio  –  Ente   autonomo   per   la   costruzione,

manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo>>  e

<<Consorzio  dell’Adda  –   Ente   autonomo   per   la   costruzione,

manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago  di  Como».

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente  edella tutela del territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro

dell’economia e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro  e  non  oltre

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari

competenti in materia di  ambiente,  che  si  esprimono  entro  venti

giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza  con

obiettivi    di    funzionalita’,    efficienza,    economicita’    e

rappresentativita’, gli organi di  amministrazione  e  controllo,  la

sede, nonche’ le modalita’ di funzionamento,  e  sono  trasferite  le

risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi,  sulla

base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni

alla data di  soppressione.  I  predetti  bilanci  di  chiusura  sono

deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di   soppressione,

corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in

carica  alla  medesima  data,  e  trasmessi  per  l’approvazione   al

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al

Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi

dei soppressi consorzi, i compensi,  indennita’  o  altri  emolumenti

comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data

di soppressione mentre per  gli  adempimenti  di  cui  al  precedente

periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il  rimborso  delle  spese

effettivamente  sostenute  nella  misura  prevista   dai   rispettivi

ordinamenti.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  dei   soppressi

Consorzi mantengono l’inquadramento previdenziale  di  provenienza  e

sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi  laghi

prealpini, cui si  applica  il  contratto  collettivo  nazionale  del

comparto enti pubblici  non  economici.  La  dotazione  organica  del

Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo’ eccedere il

numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore  del

presente decreto, presso i soppressi Consorzi.

  • 13. Gli enti di cui all’allegato A sono soppressi a decorrere  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto e  i  relativi  organi

decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.

  • 14. Le funzioni attribuite agli  enti  di  cui  al  comma  13  dalla

normativa vigente e le inerenti  risorse  finanziarie  e  strumentali

compresi  i  relativi  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  sono

trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di  liquidazione,

neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate

nel medesimo allegato A.

  • 15. Con decreti  non  regolamentari  del  Ministro  interessato,  di

concerto con il Ministro dell’economia  e  delle  finanze  e  con  il

Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  da

adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e

finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all’adozione  dei  predetti

decreti, per garantire la  continuita’  dei  rapporti  gia’  in  capo

all’ente soppresso, l’amministrazione incorporante puo’ delegare  uno

o piu’ dirigenti per lo  svolgimento  delle  attivita’  di  ordinaria

amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e

riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia’  intestati  all’ente

soppresso che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei

decreti medesimi.

  • 16. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto legge, i bilanci di chiusura  degli  enti  soppressi

sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di  cessazione

dell’ente, corredati della relazione redatta dall’organo  interno  di

controllo in carica alla data di soppressione  dell’ente  medesimo  e

trasmessi per l’approvazione  al  Ministero  vigilante  al  Ministero

dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli  enti

di cui al comma 13 i compensi, indennita’ o altri emolumenti comunque

denominati ad essi spettanti  sono  corrisposti  fino  alla  data  di

soppressione. Per  gli  adempimenti  di  cui  al  primo  periodo  del

presente   comma   ai   componenti   dei   predetti   organi   spettaesclusivamente, ove dovuto, il rimborso  delle  spese  effettivamente

sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

  • 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni

incorporanti possono avvalersi  di  personale  comandato  nel  limite

massimo delle unita’ previste dalle specifiche  disposizioni  di  cui

alle leggi istitutive degli enti soppressi.

  • 18. Le amministrazioni di destinazione esercitano  i  compiti  e  le

funzioni facenti  capo  agli  enti  soppressi  con  le  articolazioni

amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di

definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di  garantire

la continuita’ delle attivita’ di  interesse  pubblico  gia’  facenti

capo agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento  del

processo di riorganizzazione indicato, l’attivita’  facente  capo  ai

predetti enti continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli

uffici gia’ a tal fine utilizzati.

  • 19. Con riguardo all’Agenzia  nazionale  per  la  regolazione  e  la

vigilanza  in  materia  di  acqua,  in  deroga  a   quanto   previsto

dall’allegato  A,  sono  trasferite   all’Autorita’   per   l’energia

elettrica e il gas le funzioni  attinenti  alla  regolazione  e  alla

vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici,  individuate  con

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da

adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

  • 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse  idriche

e’ soppressa.

     ALLEGATO A

   

———————————————————————

  Ente soppresso      |   Amministrazione     |  Ente incorporante

                      |     interessata       |

———————-|———————–|———————-

Agenzia nazionale per |      Ministero        |      Ministero

la regolazione e la   | dell’ambiente e della |   dell’ambiente e

vigilanza in materia  | tutela del territorio |  della tutela del

di acqua              |     e del mare        |     territorio

                      |                       |     e del mare

———————-|———————–|———————-

Agenzia per la        |    Ministero dello    |   Ministero dello

sicurezza nucleare    |  sviluppo economico   | sviluppo economico

                      |                       |  d’intesa con il

|                       |     Ministero

|                       |  dell’ambiente e

                      |                       |  della tutela del

|                       |     territorio

|                       |     e del mare

———————-|———————–|———————-

Agenzia nazionale di  |    Ministero dello    |  Autorita’ per le

regolamentazione del  |  sviluppo economico   |   garanzie nelle

settore postale       |                       |   comunicazioni

———————-|———————–|———————-

   

  • 21. Dall’attuazione dei commi da 13 a 20 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

   Capo III  – Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

   Art. 22  – Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

  • Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica,  gli  enti  e  gli

organismi pubblici,  anche  con  personalita’  giuridica  di  diritto

privato, escluse le societa’, che ricevono contributi  a  carico  del

bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa  mediante

apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo  prevedano,

a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  –  Dipartimento  della   Ragioneria

Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla  data  di  delibera  o

approvazione.

  • 2. Al fine di conseguire l’obiettivo di  riduzione  della  spesa  di

funzionamento  delle  Agenzie,  incluse   quelle   fiscali   di   cui

all’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e

degli enti e degli organismi strumentali,  comunque  denominati,  con

uno o piu’ regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo  17,  comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall’entrata in

vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del

Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di

concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,   sono

riordinati,  tenuto   conto   della   specificita’   dei   rispettivi

ordinamenti, gli organi  collegiali  di  indirizzo,  amministrazione,

vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle  fiscali  di  cui

all’articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e

degli  enti  e  degli  organismi  strumentali,  comunque  denominati,

assicurando la riduzione del numero complessivo  dei  componenti  dei

medesimi organi.

  • 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e  gli  Enti

locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,  adeguano  i  propri

ordinamenti  a  quanto  previsto  dall’articolo  6,  comma   5,   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  con  riferimento  alle  Agenzie,

agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,   comunque   denominati,

sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall’entrata  in  vigore

del presente decreto.

  • 4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere  dal  primo

rinnovo dei componenti degli organi  di  indirizzo,  amministrazione,

vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in  vigore  dei

regolamenti ivi previsti.

  • 5. All’articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64,

recante “Disposizioni urgenti in materia di  spettacolo  e  attivita’

culturali”, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  giugno

2010, n. 100, le parole “entro il termine di diciotto mesi dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”

sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2012”.

  • 6. I commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del  decreto-legge  6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

«18.  E’  istituita  l’Agenzia  per  la  promozione   all’estero   e

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata “ICE –

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle

imprese italiane”, ente dotato di personalità giuridica  di  diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero

dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie  di

rispettiva  competenza,  il  Ministero  degli  affari  esteri  ed  il

Ministero dell’economia e delle finanze.

19. Le funzioni attribuite all’ICE  dalla  normativa  vigente  e  le

inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi  i

relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,  senza

che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche  giudiziale,

al Ministero dello  sviluppo  economico,  il  quale  entro  sei  mesi

dall’entrata in vigore della legge e’ conseguentemente  riorganizzato

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.

300, e successive  modificazioni,  e  all’Agenzia  di  cui  al  comma

precedente. Le risorse gia’ destinate all’ICE  per  il  finanziamento

dell’attivita’ di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali

con l’estero,  come  determinate  nella  Tabella  C  della  legge  13

dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito  Fondo  per  la

promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese,  da

istituire nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo

economico.

20. L’Agenzia opera al fine di  sviluppare  l’internazionalizzazione

delle imprese italiane, nonche’ la commercializzazione dei beni e dei

servizi  italiani  nei  mercati  internazionali,  e   di   promuovere

l’immagine del prodotto  italiano  nel  mondo.  L’Agenzia  svolge  le

attivita’ utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in

particolare, offre servizi di informazione, assistenza  e  consulenza

alle imprese italiane che  operano  nel  commercio  internazionale  e

promuove  la  cooperazione  nei  settori  industriale,   agricolo   e

agro-alimentare, della distribuzione e  del  terziario,  al  fine  di

incrementare  la  presenza  delle  imprese   italiane   sui   mercati

internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita’,  l’Agenzia

opera in stretto raccordo con le regioni,  le  camere  di  commercio,

industria,   artigianato    e    agricoltura,    le    organizzazioni

imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

21. Sono organi dell’Agenzia il  presidente,  nominato,  al  proprio

interno,  dal  consiglio  di   amministrazione,   il   consiglio   di

amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni

di presidente, e il collegio dei revisori dei  conti.  I  membri  del

consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri

e’ designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio

di amministrazione sono  scelti  tra  persone  dotate  di  indiscusse

moralita’ e indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalita’  e

competenza nel settore. La carica  di  componente  del  consiglio  di

amministrazione e’ incompatibile con incarichi politici elettivi.  Le

funzioni di controllo di regolarita’  amministrativo-contabile  e  di

verifica sulla regolarita’ della gestione dell’Agenzia sono  affidate

al collegio dei  revisori,  composto  di  tre  membri  ed  un  membro

supplente, designati dai Ministeri dello  sviluppo  economico,  degli

affari esteri e dell’economia e delle finanze, che  nomina  anche  il

supplente. La presidenza del collegio spetta  al  rappresentante  del

Ministero dell’economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di

amministrazione dell’Agenzia durano in carica quattro anni e  possono

essere confermati una sola volta. All’Agenzia si applica  il  decreto

legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E’ esclusa l’applicabilita’ della

disciplina della revisione legale di cui al  decreto  legislativo  27

gennaio 2009, n. 39.

22.  Il   direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,

coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell’Agenzia.  Formula

proposte al consiglio di amministrazione, da’ attuazione ai programmi

e alle deliberazioni da questo approvati e assicura  gli  adempimenti

di  carattere   tecnico-amministrativo,   relativi   alle   attivita’

dell’Agenzia ed al perseguimento delle sue  finalita’  istituzionali.Il direttore generale e’ nominato per un  periodo  di  quattro  anni,

rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si  applica

il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.

23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di  amministrazione

sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e   delle   finanze,   in

conformita’ alle  norme  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e,

comunque, entro i limiti di quanto  previsto  per  enti  di  similari

dimensioni. Gli oneri derivanti dall’attuazione  del  presente  comma

sono coperti nell’ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,  primo

periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti  di   amministrazioni

pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si  applica  il

comma 5 dell’articolo 1 del presente decreto.

24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell’Agenzia  delibera   lo

statuto,  il  regolamento  di  organizzazione,  di  contabilita’,  la

dotazione organica del personale, nel limite massimo di  300  unita’,

ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed  approvati  dai  Ministeri

vigilanti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’economia  e  delle

finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta  giorni

per lo statuto  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i

restanti atti. Il piano annuale di attivita’ e’ definito tenuto conto

delle proposte provenienti, attraverso  il  Ministero  degli  esteri,

dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

25. L’Agenzia  opera  all’estero  nell’ambito  delle  Rappresentanze

diplomatiche  e  consolari  con  modalita’  stabilite  con   apposita

convenzione stipulata tra l’Agenzia, il Ministero degli affari esteri

e il Ministero dello sviluppo economico.  Il  personale  dell’Agenzia

all’estero –  e’  individuato,  sentito  il  Ministero  degli  Affari

Esteri, nel limite di un  contingente  massimo  definito  nell’ambito

della dotazione  organica  di  cui  al  comma  24  –  e  puo’  essere

accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,

secondo le  procedure  previste  dall’articolo  31  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita’

alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e

tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di

accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell’ufficio   e’

accreditato presso le  autorita’  locali  in  lista  diplomatica.  Il

restante  personale  e’  notificato   nella   lista   del   personale

tecnico-amministrativo. Il personale dell’Agenzia all’estero  dipende

dal titolare della Rappresentanza  diplomatica  per  tutto  cio’  che

concerne i rapporti  con  le  autorita’  estere,  e’  coordinato  dal

titolare della  Rappresentanza  diplomatica,  nel  quadro  delle  sue

funzioni di vigilanza e  di  direzione,  e  opera  in  linea  con  le

strategie  di  internazionalizzazione  delle  imprese  definite   dal

Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli

affari esteri.

26. In sede di prima applicazione, con i decreti  di  cui  al  comma

26-bis, e’ trasferito  all’Agenzia  un  contingente  massimo  di  300

unita’, provenienti dal personale dipendente  a  tempo  indeterminato

del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione

comparativa per titoli. Il personale  locale,  impiegato  presso  gli

uffici all’estero del soppresso  istituto  con  rapporti  di  lavoro,

anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l’ordinamento dello

Stato estero, e’ attribuito all’Agenzia. I contratti  di  lavoro  del

personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza

diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e  direzione,

al fine dell’impiego del personale  in  questione  nell’ambito  della

Rappresentanza stessa.

26-bis. Con uno o piu’  decreti  di  natura  non  regolamentare  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26  edalla lettera b)  del  comma  26-sexies,  alla  individuazione  delle

risorse  umane,  strumentali,  finanziarie,  nonche’   dei   rapporti

giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da

trasferire all’Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i

medesimi decreti si provvede a rideterminare le  dotazioni  organiche

del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente  alle

unita’ di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.  Il

Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato  ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.  Al  fine

della adozione dei decreti di cui al  presente  comma,  il  Ministero

dello sviluppo  economico  cura,  anche  con  la  collaborazione  dei

competenti dirigenti del soppresso istituto,  la  ricognizione  delle

risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla

gestione delle attivita’ strumentali a tale trasferimento. Nelle more

dell’adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono  fatti  salvi

gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia’  facenti

capo all’ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a

fronte  di  obbligazioni  gia’   assunte.   Fino   all’adozione   del

regolamento di cui al comma 19, con  il  quale  sono  individuate  le

articolazioni  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  necessarie

all’esercizio  delle  funzioni   e   all’assolvimento   dei   compiti

trasferiti, le attivita’ relative all’ordinaria amministrazione  gia’

facenti capo all’ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con

gli uffici gia’ a tal fine utilizzati. Per garantire  la  continuita’

dei  rapporti  che  facevano  capo  all’ICE  e  la  correttezza   dei

pagamenti,  il  predetto  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo’

delegare un dirigente per lo svolgimento delle attivita’ di ordinaria

amministrazione.

26-ter. A decorrere dall’anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al

comma 19 e’ determinata ai sensi dell’articolo 11, comma  3,  lettera

d),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed   e’   destinata

all’erogazione  all’Agenzia  di  un   contributo   annuale   per   il

finanziamento  delle  attivita’  di  promozione   all’estero   e   di

internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere  dall’anno

2012 e’ altresi’ iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero

dello  sviluppo  economico  un   apposito   capitolo   destinato   al

finanziamento delle spese  di  funzionamento,  la  cui  dotazione  e’

determinata ai sensi dell’articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196 e  di  un  apposito  capitolo  per  il

finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della  medesima

Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento  delle  attivita’

di promozione all’estero e di  internazionalizzazione  delle  imprese

italiane non puo’ essere utilizzato a copertura delle spese fisse per

il personale dipendente. Ai predetti oneri  si  provvede  nell’ambito

delle risorse individuate al comma 4.

26-quater. Le entrate dell’Agenzia sono costituite,  oltre  che  dai

contributi di cui al comma 26-ter, da:

a)  eventuali  assegnazioni  per  la   realizzazione   di   progetti

finanziati parzialmente o integralmente dall’Unione europea;

b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori  pubblici  o

privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

c) utili delle societa’ eventualmente costituite o partecipate;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-quinquies. L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento

e alle spese relative  alle  attivita’  di  promozione  all’estero  e

internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  nei  limiti   delle

risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo,  26-ter  e

26-quater.

26-sexies. Sulla base delle linee guida e  di  indirizzo  strategico

adottate dal Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero

degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero  dell’economia

e delle finanze, l’Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione

a: a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma  25  mantenendo

in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.  Il  Ministero  dello

sviluppo economico, l’Agenzia, le regioni e le Camere  di  commercio,

industria,  artigianato  e  agricoltura  possono  definire  opportune

intese  per  individuare  la  destinazione   delle   risorse   umane,

strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;

b)  una  rideterminazione  delle  modalita’  di  svolgimento   delle

attivita’ di promozione fieristica, al fine  di  conseguire  risparmi

nella misura di almeno il 20 per cento della spesa  media  annua  per

tali attivita’ registrata nell’ultimo triennio;

c) una concentrazione delle  attivita’  di  promozione  sui  settori

strategici e sull’assistenza alle piccole e medie imprese.

26-septies.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del   soppresso

istituto, fatto salvo quanto previsto per  il  personale  di  cui  al

comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati  nei

ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di  apposite

tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu’  dei  decreti  del

Ministro per la pubblica  amministrazione  e  per  l’innovazione,  su

proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il

Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  assicurando  l’invarianza

della spesa complessiva. L’eventuale trasferimento di dipendenti alle

Regioni  o  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e

agricoltura ha luogo in conformita’ con le intese  di  cui  al  comma

26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza

pubblica.

26-octies. I  dipendenti  trasferiti  al  Ministero  dello  sviluppo

economico e all’Agenzia di cui al comma 18 mantengono l’inquadramento

previdenziale  di  provenienza  nonche’  il   trattamento   economico

fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e

continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso  in

cui tale trattamento risulti piu’ elevato rispetto a quello  previsto

per il personale  del  Ministero  e  dell’Agenzia,  disciplinato  dai

contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,

ai dipendenti trasferiti e’ attribuito per la differenza  un  assegno

ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici  a

qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione del presente  comma  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

26-novies. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura  dello

Stato, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,

n. 1611.

26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria  dell’Agenzia  e’

esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,

n. 259, con le modalita’ di cui all’articolo 12 della legge stessa.»

  • 7. Fino alla piena operativita’ dell’Agenzia  di  cui  al  comma  18

dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   come

sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a  non  oltre  30

giorni dalla data di adozione dei decreti di  cui  al  comma  26-bis,

fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno o  piu’

decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il

Ministro degli affari esteri, nei limiti  delle  risorse  finanziarie

disponibili a valere sui fondi di  cui  ai  commi  19  e  26-ter  del

medesimo  articolo  e  delle  altre  risorse   finanziarie   comunque

spettanti al  soppresso  istituto,  le  iniziative  di  promozione  e

internazionalizzazione da realizzare ed  e’  definito  il  limite  di

spesa per ciascuna di esse.

  • 8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell’articolo 14 del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come  inserito  dal  presente

articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25  marzo

1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore  generale

del  soppresso  istituto  necessari  per   la   realizzazione   delleiniziative di cui al comma 7,  stipula  i  contratti  e  autorizza  i

pagamenti.  Puo’   altresi’   delegare,   entro   limiti   di   spesa

specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai  decreti

di cui al comma 7, la stipula dei contratti  e  l’autorizzazione  dei

pagamenti  ai  titolari  degli  uffici  del  soppresso  istituto.  Le

attivita’ necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui  al

comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia’ a  tal  fine

utilizzati, con le modalita’ e secondo le procedure previste  per  il

soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma

7 il personale in servizio presso gli uffici all’estero del soppresso

istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua

ad operare presso i medesimi uffici. Fino  allo  stesso  termine,  il

controllo sulla gestione del soppresso ICE e’ assicurato dal collegio

dei revisori dell’Istituto stesso.

  • 9. Dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  utilizzando  allo

scopo le risorse gia’ destinate al soppresso ICE per il finanziamento

dell’attivita’ di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali

con l’estero nonche’ le risorse per le spese di funzionamento  e  per

le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.

       

     

 Capo III  – Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

 

  Art. 23  – Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo,

       del CNEL, delle Autorita’ indipendenti e delle Province

 

  • Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per

il funzionamento  delle  Autorita’  amministrative  indipendenti,  il

numero dei componenti:

     a)  del  Consiglio  dell’Autorita’   per   le   garanzie   nelle

comunicazioni e’ ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente;

     b) dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi  e  forniture  e’  ridotto  da  sette  a  tre,  compreso   il

Presidente;

     c) dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e’ ridotto da

cinque a tre, compreso il Presidente;

     d) dell’Autorita’ garante della concorrenza  e  del  mercato  e’

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

     e) della Commissione nazionale per la societa’  e  la  borsa  e’

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

     f)  del  Consiglio  dell’Istituto   per   la   vigilanza   sulle

assicurazioni private e di interesse collettivo e’ ridotto da  sei  a

tre, compreso il Presidente;

     g) della Commissione per la  vigilanza  sui  fondi  pensione  e’

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

     h) della  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e

l’integrita’ delle amministrazioni pubbliche e’ ridotto da  cinque  a

tre, compreso il Presidente;

     i) della Commissione di  garanzia  dell’attuazione  della  legge

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e’ ridotto da  nove  acinque, compreso il Presidente.

  • 2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  componenti

gia’ nominati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.

Ove  l’ordinamento  preveda  la  cessazione  contestuale   di   tutti

componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere

dal primo rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

  • 3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1  e

delle altre Autorita’ amministrative indipendenti di  cui  all’Elenco

(ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre

2009, n. 196, non possono essere  confermati  alla  cessazione  dalla

carica, fermo restando quanto  previsto  dall’articolo  1,  comma  3,

della legge 31 luglio 1997, n. 249.

  • 4. All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,

e’ aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:  “3-bis.  I  Comuni  con

popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti  nel  territorio

di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale

di  committenza  l’acquisizione  di  lavori,  servizi   e   forniture

nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo

unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove

esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i

comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

  • 5. L’articolo 33, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica  alle  gare  bandite

successivamente al 31 marzo 2012.

  • 6. Fermi restando i divieti e  le  incompatibilita’  previsti  dalla

legge, il secondo comma dell’articolo 47, della legge 24 aprile 1980,

n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici,  che  non

siano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di  Ministro

e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento  economico,

comprese le componenti accessoria  e  variabile  della  retribuzione,

eccedente il  limite  indicato  nella  predetta  disposizione,  fermo

restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e’  considerato

utile ai fini  dell’anzianita’  di  servizio  e  del  trattamento  di

quiescenza e di previdenza, con  riferimento  all’ultimo  trattamento

economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la  parte  fissa  e

variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione

di risultato.

  • 7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per

il livellamento retributivo Italia – Europa prevista dall’articolo 1,

comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto  del  Presidente

del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011  non  abbia  provveduto

alla ricognizione e alla individuazione della media  dei  trattamenti

economici di cui all’articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98  del

2011, riferiti all’anno precedente ed aggiornati  all’anno  in  corso

sulla base delle previsioni dell’indice  armonizzato  dei  prezzi  al

consumo contenute nel Documento di economia  e  finanza,  il  Governo

provvedera’ con apposito provvedimento d’urgenza.

  • 8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive  modificazioni,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:

” Art. 2. Composizione del Consiglio.

     1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e’ composto

da  esperti,  da  rappresentanti  delle  categorie  produttive  e  da

rappresentanti delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle

organizzazioni di volontariato, in numero di  sessantotto,  oltre  al

presidente  e   al   segretario   generale,   secondo   la   seguente

ripartizione:

     a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,

sociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal  Presidente  della

Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

     b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di benie  servizi  nei  settori  pubblico  e  privato,  dei  quali  ventidue

rappresentanti dei lavoratori  dipendenti,  nove  rappresentanti  dei

lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese.  Tali

rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna

delle categorie produttive;

     c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale

e delle organizzazioni di volontariato, dei  quali,  rispettivamente,

cinque designati dall’Osservatorio nazionale  dell’associazionismo  e

cinque designati dall’Osservatorio  nazionale  per  il  volontariato.

Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente.”;

b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina dei

componenti”;

2) al comma  2,  le  parole:  “lettera  b)”  sono  sostituite  dalle

seguenti: ” lettere b) e c)”;

c) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina

dei rappresentanti”;

     2) il comma 10 e’ soppresso.

  • 9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei

componenti  del  Consiglio  nazionale  dell’economia  e  del  lavoro,

secondo la ripartizione di cui all’articolo 2 della legge 30 dicembre

1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato  dal  comma

8. In sede di prima applicazione, al fine  di  evitare  soluzione  di

continuita’ nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino

alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali  esperti,  gli  attuali

rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi,  nonche’

gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e

delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima  applicazione,

la riduzione numerica, nonche’ l’assegnazione dei  resti  percentuali

risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:

     a) maggiore rappresentativita’ nella categoria  di  riferimento,

secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della  composizione  per

il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita’  del

settore rappresentato nell’ambito della categoria di riferimento;

     b) pluralismo.

  • 10. La durata in  carica  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale

dell’economia e del lavoro  individuati  secondo  i  criteri  di  cui

sopra, ha scadenza coincidente con quella  dell’attuale  consiliatura

relativa al quinquennio 2010- 2015.

  • 11. Per quanto concerne la procedura di nomina  dei  componenti  del

Consiglio  nazionale  dell’economia  e  del  lavoro  alle  successive

scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3  e  4,  della

legge n. 936 del 1986.

  • 12. All’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, e’ soppresso il terzo periodo.

  • 13. Dall’applicazione delle disposizioni dei commi da  8  a  12  non

derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  • 14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di  indirizzo

politico e di coordinamento delle attivita’ dei Comuni nelle  materie

e nei limiti indicati con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le

rispettive competenze.

  • 15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio  provinciale

ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque

anni.

  • 16. Il Consiglio provinciale  e’  composto  da  non  piu’  di  dieci

componenti eletti dagli organi  elettivi  dei  Comuni  ricadenti  nel

territorio della Provincia. Le modalita’ di elezione  sono  stabilite

con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.

  • 17.  Il  Presidente  della  Provincia  e’   eletto   dal   Consiglio

provinciale tra i suoi componenti.

  • 18. Fatte salve le funzioni di cui  al  comma  14,  lo  Stato  e  le

Regioni,  con  propria  legge,  secondo  le  rispettive   competenze,

provvedono a trasferire ai  Comuni,  entro  il  30  aprile  2012,  le

funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo  che,

per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle

Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta’,  differenziazione

ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento  delle  funzioni  da

parte delle Regioni entro il 30  aprile  2012,  si  provvede  in  via

sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.

131, con legge dello Stato.

  • 19. Lo  Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,

provvedono altresi’ al trasferimento delle risorse umane, finanziarie

e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite,  assicurando

nell’ambito  delle  medesime  risorse  il  necessario   supporto   di

segreteria per l’operativita’ degli organi della provincia.

  • 20. Con legge dello Stato e’ stabilito il termine decorso  il  quale

gli organi in carica delle Province decadono.

  • 21. I Comuni possono istituire  unioni  o  organi  di  raccordo  per

l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo

l’invarianza della spesa.

  • 22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo  di  natura

elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e’ a

titolo esclusivamente onorifico e non può  essere  fonte  di  alcuna

forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.     

Capo IV – Riduzioni di spesa.   Pensioni

Art. 24 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il

rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei

vincoli di bilancio, la stabilita’ economico-finanziaria e a

rafforzare la sostenibilita’ di lungo periodo del sistema

pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul

prodotto interno lordo, in conformita’ dei seguenti principi e

criteri:

a) equita’ e convergenza intragenerazionale e

intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole

derogative soltanto per le categorie piu’ deboli;

b) flessibilita’ nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche

attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della

speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita’ dei

profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita’

contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione

corrispondente a tali anzianita’ e’ calcolata secondo il sistema

contributivo.

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di

eta’ e di anzianita’ contributiva, previsti dalla normativa vigente,

prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini

del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento

pensionistico di vecchiaia o di anzianita’, consegue il diritto alla

prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo’ chiedere

all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A

decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei

regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla

medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di

anzianita’ sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione

di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di

cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita

esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11,

salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e’ liquidata a

carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e

delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche’ della

gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo’ conseguire

all’eta’ in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi

commi. Il proseguimento dell’attivita’ lavorativa e’ incentivato,

fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di

appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione

calcolati fino all’eta’ di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti

alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e

integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia

delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970,

n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del

predetto limite massimo di flessibilita’.

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1°

gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai

commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le

disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di

conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il

conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia

tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,

a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso

alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito

indicati:

a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e’

liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima.

Tale requisito anagrafico e’ fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere

dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66

anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la

disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema

pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi

dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione

e’ liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria,

nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e’

fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni

e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal

1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di

adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli

incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti

di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio

2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e’

liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle

forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico

di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel

sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui

all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.

243, e successive modificazioni, e’ determinato in 66 anni;

d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e’ liquidata a

carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’ della

gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni

per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il

requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1,

comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive

modificazioni, e’ determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e’

conseguito in presenza di un’anzianita’ contributiva minima pari a 20

anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non

inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo

accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a

1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma

6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia

pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di

cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’

annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale

del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al

quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di

eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i

tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie

preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e

quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto

importo soglia non puo’ in ogni caso essere inferiore, per un dato

anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito

per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo

minimo se in possesso di un’eta anagrafica pari a settanta anni,

ferma restando un’anzianita’ contributiva minima effettiva di cinque

anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del

decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27

novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto

1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti

di accesso alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il

conseguimento dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6, della

legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’articolo

10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge

30 marzo 1971, n. 118, e’ incrementato di un anno.

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e’ liquidata a

carico dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,

nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per

l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente

articolo devono essere tali da garantire un’eta’ minima di accesso al

trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in

possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima

decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021. Qualora, per

effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi

della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta’

minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente

incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale

di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31

dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei

predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza

utile del pensionamento dall’anno 2021, un’eta’ minima di accesso al

trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta

ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al

sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi

dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli

adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del

presente comma. L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e’

soppresso.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la

cui pensione e’ liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive

ed esclusive della medesima, nonche’ della gestione separata di cui

all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che

maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla

pensione anticipata ad eta’ inferiori ai requisiti anagrafici di cui

al comma 6 e’ consentito esclusivamente se risulta maturata

un’anzianita’ contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41

anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano

i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono

aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese

a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle

anzianita’ contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012,

e’ applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per

ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’eta’

di 62 anni. Nel caso in cui l’eta’ al pensionamento non sia intera la

riduzione percentuale e’ proporzionale al numero di mesi.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori

con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre

successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione

anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo’ essere

conseguito, altresi’, al compimento del requisito anagrafico di

sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in

favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e

che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere

non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato

sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno

lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale

di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente

l’anno da rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo

mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 della

legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e

integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica

del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono

quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si

verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni

successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo’ in ogni caso

essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile

dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per

l’accesso attraverso le diverse modalita’ ivi stabilite al

pensionamento, nonche’ al requisito contributivo di cui al comma 10,

trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui

all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive

modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono

conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,”

aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del

conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento

indipendentemente dall’eta’ anagrafica”;

b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di

eta’” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di eta’ e di

anzianita’ contributiva”;

c. al comma 12-quater, al primo periodo, e’ soppressa, alla

fine, la parola “anagrafici”.

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita

successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono

aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita’ previste

dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive

modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i

riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del

citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive

modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime

delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del

presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i

requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo

1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive

modificazioni e integrazioni, nonche’ nei limiti del numero di 50.000

lavoratori beneficiari, ancorche’ maturino i requisiti per l’accesso

al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilita’ ai sensi degli articoli

4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive

modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati

anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il

pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di

mobilita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio

1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilita’ lunga ai sensi

dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e

successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi

collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono

titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di

solidarieta’ di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge

23 dicembre 1996, n. 662;

d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre

2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della

contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in

corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72,

comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono

al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di

lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d)

del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai

lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti

di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di

entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal predetto

monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande

di pensione, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori

domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici

previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell’ambito del

predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che

intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e

requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di

quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo

12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con

modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale

risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al

predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il

regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti

che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma

trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1,

comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’

articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini

dell’aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di

cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in

via derogatoria a quanto previsto all’articolo 12, comma 12-quinquies

del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni

con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e

integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente

di trasformazione e’ esteso anche per le eta’ corrispondenti a valori

fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e’ adeguato agli incrementi

della speranza di vita nell’ambito del procedimento gia’ previsto per

i requisiti del sistema pensionistico dall’articolo 12 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e

integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto

adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore

originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento

dello stesso tale da superare di una o piu’ unita’ il predetto valore

di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’

articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’ esteso, con effetto

dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta’

corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della

medesima procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata

legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata

del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma

anche per eta’ corrispondenti a valori superiori a 70 anni e’

effettuata con la predetta procedura di cui all’ articolo 1, comma

11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la

periodicita’ temporale della procedura di cui all’articolo 1, comma

11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive

modificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al

comma 12-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei

coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello

decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita’

biennale.

17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le

seguenti modifiche all’articolo 1 ai fini del riconoscimento della

pensione anticipata, ferma restando la possibilita’ di conseguire la

stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli

addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma

dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:

– al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti:

“2008-2011” e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole “per gli

anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”;

– al comma 4, la parola “2013” e’ sostituita dalla seguente: “2012”

e le parole: “con un’eta’ anagrafica ridotta di tre anni ed una somma

di eta’ anagrafica e anzianita’ contributiva ridotta di tre unita’

rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle

seguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”;

– al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” sono

sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al 31

dicembre 2011” e “al comma 5”;

– dopo il comma 6 e’ inserito il seguente comma

“6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita’ di cui al comma 1,

lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui

inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato

dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui

alla Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita’

per coloro che svolgono le predette attivita’ per un numero di giorni

lavorativi all’anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita’

per coloro che svolgono le predette attivita’ lavorative per un

numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.”

– al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti:

“commi 6 e 6-bis”.

Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le

disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a

trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il

pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto

legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma, le

disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti

minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e

alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di

entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli

vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i

lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche’

dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30

giugno 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le relative

misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema

pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita’ ed esigenze

dei settori di attivita’ nonche’ dei rispettivi ordinamenti. Fermo

restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni

di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti

al Fondo speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43

della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

19. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio

2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto

dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata non inferiore a tre anni,”

sono soppresse.

20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui

all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito

con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che

maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio

2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al

pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di

agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle

pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di

collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta’ gia’

adottati, prima della data di entrata in vigore del presente

provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto

successivamente al 1° gennaio 2012.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e’

istituito un contributo di solidarieta’ a carico degli iscritti e dei

pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni

lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di

volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di

determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del

predetto Fondo. L’ammontare della misura del contributo e’ definita

dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge

ed e’ determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente

l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla

quota di pensione calcolata in base ai parametri piu’ favorevoli

rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono

escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo

pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e

gli assegni di invalidita’ e le pensioni di inabilita’. Per le

pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo

dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di

riferimento e’ al lordo della quota di pensione capitalizzata al

momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto

contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento

pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta’

complessivo non puo’ essere comunque inferiore a 5 volte il

trattamento minimo.

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive

pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni

pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle

gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 0,3 punti

percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive

pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori

coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa

gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e

C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto.

24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio

finanziario delle rispettive gestioni in conformita’ alle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e

al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme

gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della

loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure

volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per

prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un

arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono

sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le

disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo

definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.

Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l’adozione dei previsti

provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri

vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le

disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo

sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarieta’, per gli anni 2012 e 2013, a carico

dei pensionati nella misura dell’1 per cento.

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la

rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il

meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23

dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 e’ riconosciuta

esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo

fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per

cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive

modificazioni e integrazioni, e’ soppresso. Per le pensioni di

importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a

tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica

spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione e’

comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite

maggiorato.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla

gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre

forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui

all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’

istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore

dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi

dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e’ finanziato per

l’anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall’anno 2013 con

300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, sono definiti i criteri e le modalita’ istitutive del

predetto Fondo.

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce, senza

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da

esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza

obbligatoria nonche’ di Autorita’ di vigilanza operanti nel settore

previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel

rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle

compatibilita’ finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo

periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita’ nell’accesso al

trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo

rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono

essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle

dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del

principio dell’adeguatezza della prestazione pensionistica.

Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita’

succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali

forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva

obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a

favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di

previdenza obbligatoria e con le Autorita’ di vigilanza operanti nel

settore della previdenza.

29. Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora

annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza

obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e

di educazione previdenziale. A cio’ concorrono la comunicazione da

parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la

posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita’ di

comunicazione e promozione istruite da altre Autorita’ operanti nel

settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a

diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani

generazioni, della necessita’ dell’accantonamento di risorse a fini

previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art.

38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le

risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di

un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il

sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al

reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennita’ di fine rapporto di cui all’articolo

17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui

redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo

complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di

tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale

importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le

disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i

compensi e indennita’ a qualsiasi titolo erogati agli amministratori

delle societa’ di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 23

luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si

applicano con riferimento alle indennita’ ed ai compensi il cui

diritto alla percezione e’ sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Capo V –  Misure per la riduzione del debito pubblico

Art. 25 – Riduzione del debito pubblico

 

1. Una quota dei proventi di cui all’articolo 2, comma 4, del

decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri

dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro

dell’economia e delle finanze, e’ versata all’entrata del bilancio

dello stato per essere destinata al Fondo per l’ammortamento dei

titoli di Stato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27

ottobre 1993, n. 462.

 

Capo V – Misure per la riduzione del debito pubblico

Art. 26 – Prescrizione anticipata delle lire in circolazione

1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1

bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all’articolo 52-ter, commi 1

ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le

banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si

prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il

relativo controvalore e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

 

Capo V – Misure per la riduzione del debito pubblico

Art. 27 Dismissioni immobili

1. Dopo l’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e’

inserito il seguente articolo:

“Art. 33 bis

Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici

1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del

patrimonio immobiliare pubblico di proprieta’ dei Comuni, Province,

Citta’ metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli

stessi, nonche’ dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche

demaniali, il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del

demanio promuove, anche ai sensi della presente legge, iniziative

idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, di societa’, consorzi o fondi immobiliari.

2. L’avvio della verifica di fattibilita’ delle iniziative di cui al

presente articolo e’ promosso dall’Agenzia del demanio ed e’

preceduto dalle attivita’ di cui al comma 4 dell’art. 3-ter del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili

soggetti a vincoli di tutela, per l’acquisizione di pareri e

nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle

Amministrazioni preposte alla tutela, l’Agenzia del demanio procede

alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all’articolo

14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei

termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la

procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma,

i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento

della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva

all’avvio dell’iniziative. In caso di mancata espressione entro i

termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.

3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme

societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero

dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, che aderisce

anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprieta’ dello

Stato in qualita’ di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.

L’Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza

pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa

Agenzia, per lo svolgimento delle attivita’ relative all’attuazione

del presente articolo, puo’ avvalersi di soggetti specializzati nel

settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di

altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita’ di cui al

presente comma dovra’ avvenire nel limite delle risorse finanziarie

disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono

soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione

finanziaria, con le modalita’ previste dall’articolo 12 della legge

21 marzo 1958, n. 259.

4. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze –

Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla

legge, e da un atto contenente a pena di nullita’ i diritti e i

doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto

deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita’ e dei criteri

di eventuale annullamento dell’iniziativa, prevedendo l’attribuzione

delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti

partecipanti.

5. Il trasferimento alle societa’ o l’inclusione nelle iniziative

concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime

giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice

civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti

reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle

iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di

societa’, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina

prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi

comuni di investimento immobiliare.

6. L’investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente

articolo e’ compatibile con i fondi disponibili di cui all’articolo

2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Il primo e il secondo comma dell’articolo 58 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, sono cosi’ sostituiti:

“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del

patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti

locali, nonche’ di societa’ o Enti a totale partecipazione dei

predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo

individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli

beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di

valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi’ redatto il piano

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio

di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di

proprieta’ dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e

delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel

relativo territorio.

2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la

conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo

il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,

architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e’ trasmesso agli

Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i

quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la

predetta classificazione e’ resa definitiva. La deliberazione del

consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di

deliberazione se trattasi di societa’ o Ente a totale partecipazione

pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le

destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del

consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento

urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate

per la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della predetta

normativa approvano procedure di copianificazione per l’eventuale

verifica di conformita’ agli strumenti di pianificazione

sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine

perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i

predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al

presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3

e all’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4

dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica”.”

2. Dopo l’articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351

convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

e’ aggiunto il seguente articolo:

2. Dopo l’articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351

convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

e’ aggiunto il seguente articolo:

“Art. 3 ter

Processo di valorizzazione degli immobili pubblici

1. L’attivita’ dei Comuni, Citta’ metropolitane, Province, Regioni e

dello Stato, anche ai fini dell’attuazione del presente articolo, si

ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di

copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e

accordi procedimentali, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di

sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,

l’armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle

procedure di pianificazione del territorio.

2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche’

per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla

coesione sociale e per garantire la stabilita’ del Paese, il

Presidente della Giunta regionale, d’intesa con la Provincia e i

comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno

o piu’ protocolli d’intesa ai sensi dell’articolo 15 della legge 7

agosto 1990, n. 241, la formazione di “programmi unitari di

valorizzazione territoriale” per il riutilizzo funzionale e la

rigenerazione degli immobili di proprieta’ della Regione stessa,

della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche

statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici,

nonche’ degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui

al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali

programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano piu’

Enti territoriali, il potere d’impulso puo’ essere assunto

dall’Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari

di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprieta’ dello

Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere

d’impulso e’ assunto, ai sensi del comma 15 dell’articolo 3 del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal Ministero dell’economia e

delle finanze – Agenzia del demanio, concordando le modalita’ di

attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.

3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta’, differenziazione e

adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonche’ di

leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai

programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le

Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle

tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei

predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di

valorizzazione di cui al presente articolo.

4. Per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo il

Ministero dell’economia e finanze – Agenzia del demanio e le

strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati

possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con

particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno

oggetto di sviluppo nell’ambito dei programmi unitari di

valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura

unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui

all’articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono

finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi,

autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei

limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un

processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza

con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione

economica che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e

sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di

interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche’ per incrementare

le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative

all’abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione

territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni gia’ inseriti

in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato

al comma 5 bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio

2010, n. 85, nonche’ di alienazione e permuta gia’ avviati e quelli

per i quali, alla data di entrata in vigore della presente norma,

risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno

che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per

l’applicazione della presente disciplina.

6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e

urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui

al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l’Organo di

governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di

programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, nonche’ in base alla relativa legge regionale di

regolamentazione della volonta’ dei soggetti esponenziali del

territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di

pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in

qualita’ di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono

interessati all’attuazione del programma.

7. Nell’ambito dell’accordo di programma di cui al comma 6, puo’

essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una

quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli

immobili valorizzati se di proprieta’ dello Stato da corrispondersi a

richiesta dell’ente locale interessato, in tutto o in parte, anche

come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione.

Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano

oggetto di concessione o locazione onerosa, all’Amministrazione

comunale e’ riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non

superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi

dell’articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative

leggi regionali per l’esecuzione delle opere necessarie alla

riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il

locatario corrisponde all’atto del rilascio o dell’efficacia del

titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l’attribuzione

di tali importi e’ definita nell’accordo stesso, in modo commisurato

alla complessita’ dell’intervento e alla riduzione dei tempi del

procedimento e sono finalizzati all’applicazione dei commi da 138 a

150 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti

importi sono versati all’Ente territoriale direttamente al momento

dell’alienazione degli immobili valorizzati.

8. L’accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120

giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono

disciplinare eventuali ulteriori modalita’ di conclusione del

predetto accordo di programma, anche ai fini della celere

approvazione della variante agli strumenti di pianificazione

urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e

delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si

impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle

modalita’ di superamento delle criticita’, anche tramite l’adozione

di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche’ ogni altra modalita’ di

definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del

termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l’accordo non sia concluso

entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della

Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell’articolo 34 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere

entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di

adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle

Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione

territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale,

integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di

adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell’ambito del

procedimento di conclusione dell’accordo di programma. La ratifica

dell’accordo di programma da parte dell’Amministrazione comunale, ove

ne ricorrano le condizioni, puo’ assumere l’efficacia di cui al comma

2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380.

9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni,

ovvero l’Amministrazione promuovente per l’attuazione dei processi di

valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o piu’

accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attivita’

culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la

formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale,

identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni

immobili, in coerenza con la sostenibilita’ economica-finanziaria e

attuativa del programma stesso.

10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione

delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,

architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell’ambito

dell’accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti

previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale

espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell’accordo di

programma, il Ministro per i beni e le attivita’ culturali puo’

avocare a se’ la determinazione, assegnando alle proprie strutture

centrali un termine non superiore a 30 giorni per l’emanazione dei

pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per

l’attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale.

Analoga facolta’ e’ riservata al Ministro per l’ambiente, per la

tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.

11. Per le finalita’ di cui al presente articolo, e’ possibile

avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del

decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui

all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di

fattibilita’ e delle azioni di supporto dei programmi unitari di

valorizzazione territoriale, l’Agenzia del demanio, anche in

cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, puo’

provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo

relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per

l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la

ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del

demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche’ per gli

interventi sugli immobili confiscati alla criminalita’ organizzata.

12. In deroga a quanto previsto all’ultimo capoverso del comma 2,

per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della

difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della

Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonche’ con gli

Organi di governo dei comuni provvede alla individuazione delle

ipotesi di destinazioni d’uso da attribuire agli immobili stessi, in

coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e

urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di

riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente

della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi

dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A

tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di

cui al presente articolo.

13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo

degli immobili non necessari in via temporanea alle finalita’ di

difesa dello Stato e’ consentito, previa intesa con il Comune e con

l’Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l’utilizzo dello

strumento della concessione di valorizzazione di cui all’articolo

3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con

modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L’utilizzo deve

avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso

interventi di cui alla lettera c) dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno

2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono,

eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre

alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis,

e’ rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa,

un’aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario,

ove richiesto, e’ obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al

termine del periodo di concessione o di locazione. Nell’ambito degli

interventi previsti per la concessione dell’immobile possono essere

concordati con l’Amministrazione comunale l’eventuale esecuzione di

opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi

pubblici dei beni stessi, nonche’ le modalita’ per il rilascio delle

licenze di esercizio delle attivita’ previste e delle eventuali

ulteriori autorizzazioni amministrative.”.

3. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

dopo le parole “a vocazione agricola” sono inserite le seguenti

parole “e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,”

All’articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo

le parole “terreni alienati” sono inserite le seguenti “ai sensi del

presente articolo”

All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e’

aggiunto il seguente capoverso: “Il prezzo dei terreni da porre a

base delle procedure di vendita di cui al presente comma e’

determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8

giugno 2001, n. 327.”

All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo

le parole “i comuni” sono aggiunte le seguenti “, anche su richiesta

dei soggetti interessati”

All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le

parole “aventi destinazione agricola” sono sostituite “a vocazione

agricola e agricoli”

4. All’articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

le parole “c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova,

qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle

predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d),

adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle

amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne

assumono ogni responsabilita’ e onere. A decorrere dal 1° gennaio

2011, e’ nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato

dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per

la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione

della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito

un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di

immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la

quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le

predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero

dell’economia e delle finanze l’importo dei canoni locativi. Le

risorse del fondo sono impiegate dall’Agenzia del demanio per il

pagamento dei canoni di locazione.” sono sostituite dalle seguenti:

“c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla

stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in

scadenza, ancorche’ sottoscritti dall’Agenzia del demanio. E’ nullo

ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni

senza il preventivo nulla osta alla stipula dell’Agenzia del demanio,

fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio

dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli

interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i

contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di

locazione ed assumono ogni responsabilita’ e onere per l’uso e la

custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime

amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia del

demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l’avvenuta

sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla

stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di

registrazione presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle

Entrate.”.

5. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “1 gennaio 2012” sono soppresse e

sostituite dalle seguenti “1 gennaio 2013”;

b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole “limiti stabiliti

dalla normativa vigente, ” sono inserite le seguenti “dandone

comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all’Agenzia del

demanio che ne assicurera’ la copertura finanziaria a valere sui

fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi

nel piano generale degli interventi.”

c) al comma 8, dopo le parole “manutenzione ordinaria e

straordinaria” le parole “si avvale” sono soppresse e sono inserite

le seguenti parole “puo’ dotarsi di proprie professionalita’ e di

strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri

a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello

0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l’Agenzia del demanio puo’

avvalersi”.

6. Il comma 442 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.

311, e’ abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell’articolo 1

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “nonche’ agli alloggi

di cui al comma 442” sono soppresse.

7. Al comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le

parole “nonche’ definire organicamente il piano di localizzazione

delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli

uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di

riutilizzazione dei beni pubblici” sono soppresse.

Il comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’

abrogato.

I commi 208 e 209 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

sono abrogati.

Al comma 4 dell’articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, e’

soppressa la lettera h).

8. All’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010,

n. 85: sono soppresse le parole “In sede di prima applicazione del

presente decreto”; le parole “entrata in vigore del presente decreto”

sono sostituite dalle seguenti parole: “presentazione della domanda

di trasferimento”.

9. Per fronteggiare l’eccessivo affollamento degli istituti

penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della

giustizia puo’ individuare beni immobili statali, comunque in uso

all’Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e

dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante

permuta, anche parziale, con immobili gia’ esistenti o da edificare e

da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli

immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da

edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere

inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta

dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n.196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono

effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l’Agenzia del

demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilita’

generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali

dell’ordinamento giuridico – contabile.

10. Per le finalita’ di cui al comma 9, il Ministero della

giustizia, valutate le esigenze dell’Amministrazione penitenziaria,

individua i comuni all’interno del cui territorio devono insistere

gli immobili gia’ esistenti o da edificare e da destinare a nuovi

istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.

11. Il Ministero della giustizia affida a societa’ partecipata al

100% dal Ministero del Tesoro, in qualita’ di contraente generale, ai

sensi dell’articolo 173, comma 1, lett. b) del codice degli appalti

di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di

provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la

realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate

dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte

conformi alla disciplina urbanistico – edilizia vigente.

12. Per l’approvazione degli interventi volti alla realizzazione

delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni

degli strumenti urbanistici, il contraente generale previsto dal

comma 11 puo’ convocare una o piu’ conferenze di servizi e promuovere

accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle

Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

13. Gli immobili realizzati all’esito delle procedure previste dal

presente articolo sono oggetto di permuta con immobili statali,

comunque in uso all’Amministrazione della giustizia, suscettibili di

valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della

giustizia, sentita l’Agenzia del Demanio, individua con uno o piu’

decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti

procedure:

a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal

Ministero della giustizia, che puo’ avvalersi del supporto

tecnico-operativo dell’Agenzia del Demanio, e/o dell’Agenzia del

Territorio e/o del contraente generale di cui al comma 11;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di

dismissione e’ decretata dal Ministero della giustizia, previo parere

di congruita’ emesso dall’Agenzia del Demanio, che tiene conto della

valorizzazione dell’immobile medesimo;

c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni

e le attivita’ culturali l’elenco degli immobili da valorizzare e

dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12,

comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e

le attivita’ culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di

trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla

verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso

positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con

riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12,

comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del

2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico,

l’accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai

sensi dell’articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le

autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate

entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza. Qualora entro il

termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano

pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato

codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del

citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la

dismissione;

d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal

Ministero della giustizia, sentita l’Agenzia del demanio, ed entrano

a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

e) per l’approvazione della valorizzazione degli immobili

individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti

urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 puo’ convocare

una o piu’ conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai

sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle

altre amministrazioni interessate;

f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della

giustizia. L’approvazione puo’ essere negata per sopravvenute

esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta,

esclusivamente in favore dell’Amministrazione statale, sono versati

all’entrata del bilancio dello Stato per una quota pari all’80 per

cento. La restante quota del 20 per cento e’ assegnata agli enti

territoriali interessati alle valorizzazioni.

14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita’ svolte dalla

societa’ indicata nel comma 3, in virtu’ del presente articolo sono

posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni

oggetto di valorizzazione e/o dismissione.

15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova

realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di

finanziamento e di costruzione. Devono altresi’ essere previste forme

di penalita’ a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di

opere non conformi alla proposta.

16. In considerazione della necessita’ di procedere in via urgente

all’acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti

penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 11

e 12 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal

loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono

conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro

avvio. Ove l’accordo di programma comporti variazione degli strumenti

urbanistici, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal

consiglio comunale entro quindici giorni dall’approvazione

dell’accordo, decorsi i quali l’accordo stesso si intende comunque

ratificato.

17. E’ fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a

statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e

dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento

dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.

 

Capo VI – Concorso alla manovra degli Enti territoriali

Art. 28 – Concorso alla manovra degli Enti territoriali e  ulteriori riduzioni di spese

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011,

n. 68, le parole: “pari allo 0,9 per cento”, sono sostituite dalle

seguenti:”pari a 1,23 per cento”. Tale modifica si applica a

decorrere dall’anno di imposta 2011.

2. L’aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Con le procedure previste dall’articolo 27, della legge 5 maggio

2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di

Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso

alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime

procedure le Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le

Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere

dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di

euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio.

Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto

articolo 27, l’importo complessivo di 920 milioni e’ accantonato,

proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per

ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di

compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si

tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per

effetto del comma 2.

4. All’articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le

parole “entro il termine di trenta mesi stabilito per l’emanazione

dei decreti legislativi di cui all’articolo 2” sono soppresse.

5. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4,

dell’articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si

tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione

dell’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della

definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna

Regione.

6. All’articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in

ciascuno dei commi 4 e 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla

verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate

in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi

della vigente legislazione, ne consentono l’erogabilita’ alle regioni

e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a

quello di iscrizione in bilancio.”.

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi

dell’articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il

fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13, del

medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti

erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione

Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni

2012 e successivi.

8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi

dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il

fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23, del

medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti

erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione

Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni

2012 e successivi.

9. La riduzione di cui al comma 7, e’ ripartita in proporzione alla

distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria

sperimentale di cui all’articolo 13, del presente decreto.

10. La riduzione di cui al comma 8 e’ ripartita proporzionalmente.

11. Il comma 6, dell’articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio

2011, n. 68, e’ soppresso.

 

Capo VII – Ulteriori riduzioni di spese

Art. 29-  Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l’editoria

1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come

individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi

dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la

disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua

qualita’ di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma

34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le

acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo

comunitario.

2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della

spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla

legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall’art. 3, comma

66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di

previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A.

per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui

all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile 2006, n.

163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi

rapporti.

3. Allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio

entro la fine dell’anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre

2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con

decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con

decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al

fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una

piu’ rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonche’ risparmi

nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze

di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle

aziende gia’ destinatarie della contribuzione diretta,

all’innovazione tecnologica del settore, a contenere l’aumento del

costo delle materie prime, all’informatizzazione della rete

distributiva.

 

Capo VIII- Esigenze indifferibili

Art. 30  – Esigenze indifferibili

1. All’articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

le parole “30 giugno 2012” sono sostituite dalle parole “31 dicembre

2012” e le parole “700 milioni” sono sostituite dalle parole “1.400

milioni”.

2. Per l’anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale

ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario

i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche

nell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di

cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.

2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo

restando l’esigenza di applicazione a decorrere dall’anno 2012 di

misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l’articolo

1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e’ abrogato.

3. Il fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, e’ incrementato di 800 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2012. A decorrere dall’anno 2013 il fondo e’

alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise

di cui all’articolo 15 del presente provvedimento; l’aliquota della

compartecipazione e’ stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell’economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto

legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole “ed alle

entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi

dell’articolo 8, comma 4”.

b) all’articolo 8, il comma 4 e’ abrogato;

c) all’articolo 32, comma 4, le parole: “a decorrere dall’anno

2012″, sono sostituite dalle seguenti: ” a decorrere dall’anno 2013″.

4. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio

1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12

novembre 2011, n. 183, e’ incrementata di 40 milioni di euro per

l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies,

comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di

cui all’articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e’

incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere

si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio

1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto

per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:

a) al fine di assicurare la continuita’ e lo sviluppo delle

fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e

diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro piu’ elevate

espressioni nel quadro dell’unita’ e universalita’ della cultura, e’

autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012,

quale contributo per le attivita’ e il funzionamento dell’Accademia

dei Lincei;

b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la

valorizzazione della lingua italiana, e’ autorizzata la spesa di

700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le

attivita’ e il funzionamento dell’Accademia della Crusca.

7. All’onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6,

pari a due milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di

una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle

risorse aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del

decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di parte

corrente.

8. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela,

fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i

principi di efficienza, razionalita’ ed economicita’ e di far fronte

alle richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno

sviluppo del settore tale da renderlo piu’ competitivo ed in grado di

generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese,

nonche’ in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del decreto

legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall’articolo 24, comma

2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le

attivita’ culturali non si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 25 e di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita’ sopra evidenziate,

il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ autorizzato per

gli anni 2012 e 2013 all’assunzione di personale, anche dirigenziale,

mediante l’utilizzazione di graduatorie in corso di validita’, nel

limite delle ordinarie facolta’ assunzionali consentite dalla

normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente

comma si provvede, a valere sulle facolta’ assunzionali del predetto

Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell’ambito degli

stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il

reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita’

culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di

assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 3,

comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive

modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali

procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze

funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario

anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale

degli idonei secondo l’ordine generale di merito risultante dalla

votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle

graduatorie regionali in corso di validita’, applicando in caso di

parita’ di merito il principio della minore eta’ anagrafica. La

graduatoria unica nazionale e’ elaborata anche al fine di consentire

ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la

soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non

accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella

graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i

beni e le attivita’ culturali provvede alle attivita’ di cui al

presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali gia’ disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per

i beni e le attivita’ culturali comunica alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al

Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria

generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente

comma ed i relativi oneri.

       

Segue Titolo IV