Titolo III – Consolidamento dei conti pubblici
Capo I – Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
Art. 10 – Regime premiale per favorire la trasparenza
- 1 Al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in
forma individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5
del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i
seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte
dell’Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attivita’ di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
- 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attivita’ artistica, professionale o di impresa esercitata.
- 3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta. In particolare, col provvedimento potra’ essere previsto:
a) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonche’ gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
c) soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformita’ per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.
- 4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilita’ ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma
2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi’ i seguenti benefici:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dalversamento dell’acconto ai fini IVA.
- 5. Con uno o piu’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
- 7. Il contribuente puo’ adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
- 8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonche’ a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi precedenti e sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale e’ possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.
- 9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attivita’ di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’ ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
- 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la
posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici
indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
- 11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacita’ operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosita’ dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella appositasezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera
b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- 12. Il comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attivita’ svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
- 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualita’ 2011 ed a quelle successive. Per le attivita’ di accertamento effettuate in relazione alle annualità’ antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Titolo III – Consolidamento dei conti pubblici
Capo I – Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
Art. 11 – Emersione di base imponibile
- 1 Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei
poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e’ punito ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche’ l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
- 3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sonostabilite le modalita’ della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.
- 4. Oltre che ai fini previsti dall’articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
- All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies e’ abrogato.
- 6. Nell’ambito dello scambio informativo previsto dall’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinche’ vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedelta’ dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
- All’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: ” a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorita’ competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attivita’ di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;”
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.
- 8. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole “e dei consigli tributari” e le parole “nonche’ ai relativi consigli tributari” sono soppresse, nel terzo comma le parole “, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario” sono soppresse, la parola “segnalano” e’ sostituita dalla seguente: “segnala”, e le parole “Ufficio delle imposte dirette” sono sostituite dalle seguenti:”Agenzia delle entrate”;
b) al quarto comma, le parole:”, ed il consiglio tributario”
sono soppresse, la parola: ” comunicano” e’ sostituita dalla
seguente:”comunica”;
c) all’ottavo comma le parole: “ed il consiglio tributario
possono” sono sostituite dalla seguente: “puo’”;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: “e dei consigli tributari” sono soppresse.
- All’articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 10. L’articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e’ abrogato.
Titolo III – Consolidamento dei conti pubblici
Capo I – Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
Art. 12 – Riduzione del limite per la tracciabilita’ dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante
- 1 Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di
cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole:
“30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2011″.
- All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-bis, e’ inserito il seguente:
“4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte
mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di
sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in
via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o
postali dei creditori ovvero con le modalita’ offerte dai servizi
elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare
l’importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti
dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in
via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro,
debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante
ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo’ essere modificato
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti,
alle banche e agli altri intermediari finanziari e’ fatto divieto di
addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
contante, fatte salve le attivita’ di riscossione dei tributi
regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle
finanze promuove la stipula di una o piu’ convenzioni con gli
intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di
categoria, affinche’ i soggetti in questione possano dotarsi di POS
(Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delleeconomie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme
introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla
stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni
possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la
possibilita’ per gli intermediari di offrire condizioni migliorative
di quelle stabilite con le convenzioni.”.
- 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare
entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente di base.
- 4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al
comma 3.
- 5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo
riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed
operazioni, compresa la disponibilita’ di una carta di debito;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente
comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalita’ di inclusione
finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della
Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011
sull’accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il
conto corrente e’ offerto senza spese.
- 6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 e’
esente dall’imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
- 7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e’ stipulata entro tre
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche
del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
- 8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di
conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
- 9. L’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese
rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali
per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico
dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di
pagamento.
- Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, verifica l’efficacia delle misure definite dalle
rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo, le regole cosi’ definite si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
- 11. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per la
immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle
entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.
Capo II – Disposizioni in materia di maggiori entrate
Art. 13 – Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria
- L’istituzione dell’imposta municipale propria e’ anticipata, in
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed e’ applicata in
tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale
propria e’ fissata al 2015.
- 2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze
della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unita’
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo.
- 3. La base imponibile dell’imposta municipale propria e’ costituita
dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi
1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei
commi 4 e 5 del presente articolo.
- 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da
quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate
del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della
categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
C/1.
- 5. Per i terreni agricoli, il valore e’ costituito da quello
ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.
- 6. L’aliquota di base dell’imposta e’ pari allo 0,76 per cento. I
comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base
sino a 0,3 punti percentuali.
- 7. L’aliquota e’ ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali.
- 8. L’aliquota e’ ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
- 9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle societa’, ovvero nel caso di immobili locati.
- 10. Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione
principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l’importo di
euro 200 puo’ essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta,
nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che
ha adottato detta deliberazione non puo’ stabilire un’aliquota
superiore a quella ordinaria per le unita’ immobiliari tenute a
disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita’
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano
anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 11. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta’
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche’ dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e’ versata allo Stato
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni
previste dal presente articolo, nonche’ le detrazioni e le riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di
imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per
l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta municipale propria. Le attivita’ di accertamento e
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita’ a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- 12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ effettuato secondo
le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con le modalita’ stabilite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.
- 13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo
14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, le parole: “dal 1° gennaio 2014”, sono sostituite dalle seguenti:
“dal 1° gennaio 2012”. Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma
31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
“ad un quarto” sono sostituite dalle seguenti “alla misura stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472″. Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile
il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi
comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di
cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e’ consolidata, a decorrere
dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al
decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanzeemanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione
dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
- 14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del
comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446;
c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4
dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
- 15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo e’ sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita’ di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997.
- 16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole “31 dicembre” sono sostituite
dalle parole:”20 dicembre”. All’articolo 1, comma 11, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole da “differenziate” a “legge statale” sono
sostituite dalle seguenti: “utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressivita’”. L’Agenzia delle Entrate provvede
all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche gia’ richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del
diritto dei contribuenti.
- 17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad
aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal
presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le
procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonche’ le Province
autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio
statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e’ accantonato un importo pari al maggior gettitodi cui al precedente periodo.
- 18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 dopo le parole: “gettito di cui ai commi 1 e 2”, sono aggiunte
le seguenti: “nonche’, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla
compartecipazione di cui al comma 4″;
- 19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le
disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2,
nonche’ dal comma 10 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
- La dotazione del fondo di solidarieta’ per i mutui per
l’acquisto della prima casa e’ incrementata di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013.
- 21. All’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole “30 settembre
2011″, sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012”;
b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: “20 novembre 2011”,
sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;
c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: “20 novembre 2012”,
sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2013”.
Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono
prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti
dall’articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.
Capo II – Disposizioni in materia di maggiori entrate
Art. 14 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- A decorrere dal 1° gennaio 2013 e’ istituito in tutti i comuni
del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni.
- 2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria e’ il comune nel cui
territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie
degli immobili assoggettabili al tributo.
- 3. Il tributo e’ dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva.
- 5. Il tributo e’ dovuto da coloro che occupano o detengono i locali
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta’
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse.
- 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, il tributo e’ dovuto soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta’, usufrutto,uso, abitazione, superficie.
- 7. Nel caso di locali in multiproprieta’ e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e’ responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 8. Il tributo e’ corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno
solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
- 9. La tariffa e’ commisurata alle quantita’ e qualita’ medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita’ di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita’ svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unita’
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e’
pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili gia’
denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta
percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi
della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo
modalita’ di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie
catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del
comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le
modalita’ stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le
altre unita’ immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e’
costituita da quella calpestabile.
- 10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola
rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri
l’avvenuto trattamento in conformita’ alla normativa vigente.
- 11. La tariffa e’ composta da una quota determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita’ di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entita’ dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio. La tariffa e’ determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
- 12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi
del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall’anno
successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino
alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento di cui al
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai
commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro permetro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del
consiglio comunale, modificare in aumento la misura della
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della
tipologia dell’immobile e della zona ove e’ ubicato.
13-bis. A decorrere dall’anno 2013 il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti
in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione
standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato
le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d’Aosta, nonche’ le Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior
gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e’
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
periodo.
- 14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui
all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il
costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche e’ sottratto dal costo che deve essere coperto con il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 15. Il comune con regolamento puo’ prevedere riduzioni tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
- 16. Nelle zone in cui non e’ effettuata la raccolta, il tributo e’
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza
dal piu’ vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita.
- 17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
- 18. Alla tariffa e’ applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantita’ di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero.
- 19. Il consiglio comunale puo’ deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e’ assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio
al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
- 20. Il tributo e’ dovuto nella misura massima del 20 per cento della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonche’ di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorita’
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
- 21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anchealla maggiorazione di cui al comma 13.
- 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale
determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente
tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attivita’ con omogenea
potenzialita’ di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attivita’ produttive di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficolta’ di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attivita’ viene
svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di
versamento del tributo.
- 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, in conformita’ al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorita’ competente.
- 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalita’ di applicazione del
tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione e’
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.
- 25. La misura tariffaria e’ determinata in base alla tariffa annuale
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo
percentuale non superiore al 100 per cento.
- 26. L’obbligo di presentazione della dichiarazione e’ assolto con il
pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita’ e nei termini
previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano
in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale,
compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
- 28. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e’ applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
- 29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono,
con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva, in luogo del tributo.
- 30. Il costo del servizio e’ determinato sulla base dei criteri
stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.
- 31. La tariffa e’ applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni
determinato ai sensi del comma 13.
- 33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro
il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione
alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione
dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso dioccupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo’ essere
presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche’ non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a un
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
- 35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale
per l’anno di riferimento e’ effettuato, in mancanza di diversa
deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di
conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E’
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di
ciascun anno.
- 36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attivita’
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attivita’, nonche’ la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile puo’ inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a
enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e
diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso
di almeno sette giorni.
- 38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento puo’ essere
effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729
del codice civile.
- 39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo
risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica
la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.
- 41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50
per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di
50 euro.
- 42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al
questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a
euro 500.
- 43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se,
entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,
della sanzione e degli interessi.
- 44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa statale.
- 45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente
articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l’applicazione
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
All’articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da “Ai rifiutiassimilati” fino a “la predetta tariffazione”.
- 47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e’ abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al
comma 46 del presente articolo.
Capo II – Disposizioni in materia di maggiori entrate
Art. 15 – Disposizioni in materia di accise
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le seguenti aliquote di accisa di cui all’Allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77
per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo nonche’ l’aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70
per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
- 3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1,
lettera a), e 2, non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa
sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b),
e 2, e’ rimborsato, con le modalita’ previste dall’articolo 6, comma
2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1,
limitatamente agli esercenti le attivita’ di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Capo II – Disposizioni in materia di maggiori entrate
Art. 16 – Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
- 1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “A partire
dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di
cui al primo periodo e’ fissata in euro 20 per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.
- 2. Dal 1° maggio 2012 le unita’ da diporto che stazionino in porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unita’ con scafo di lunghezza da 10,01 metri a
12 metri;
b) euro 8 per le unita’ con scafo di lunghezza da 12,01 metri a
14 metri;
c) euro 10 per le unita’ con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri;
d) euro 30 per le unita’ con scafo di lunghezza da 17,01 a 24
metri;
e) euro 90 per le unita’ con scafo di lunghezza da 24,01 a 34
metri;
f) euro 207 per le unita’ con scafo di lunghezza da 34,01 a 44
metri;
g) euro 372 per le unita’ con scafo di lunghezza da 44,01 a 54
metri;
h) euro 521 per le unita’ con scafo di lunghezza da 54,01 a 64
metri;
i) euro 703 per le unita’ con scafo di lunghezza superiore a 64
metri.
- 3. La tassa e’ ridotta alla meta’ per le unita’ con scafo di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari
residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche’ per le
unita’ di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
- 4. La tassa non si applica alle unita’ di proprieta’ o in uso allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai battelli di servizio, purche’ questi rechino l’indicazione
dell’unita’ da diporto al cui servizio sono posti, nonche’ alle
unita’ di cui al comma 2 che si trovino in un’area di rimessaggio e
per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
- 5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita’ da diporto
possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato
esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
- 6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3 la lunghezza e’ misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
- 7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita’ ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione
dei dati identificativi dell’unita’ da diporto e delle informazioni
necessarie all’attivita’ di controllo. I pagamenti sono eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata
del bilancio dello Stato.
- 8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui
al comma 2 e’ esibita dal comandante dell’unita’ da diporto
all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di
carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i
controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato delcarburante per lo stazionamento o la navigazione.
- 9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche’ le altre forze preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e
tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente
articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale
di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale
dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al
luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle
stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per
l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione
ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta
giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione
mediante il pagamento dell’imposta e della sanzione minima ridotta al
cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al
comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si
applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per
cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.
- 11. E’ istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui
all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta e’ pari al doppio di quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
- 12. L’imposta e’ dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere
proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato
dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell’aeromobile, ed e’ corrisposta all’atto della richiesta di
rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita’ in relazione all’intero periodo di validita’ del
certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita’
inferiore ad un anno l’imposta e’ dovuta nella misura di un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di
validita’.
- 13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della
aeronavigabilita’ in corso di validita’ alla data di entrata in
vigore del presente decreto l’imposta e’ versata, entro novanta
giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla
predetta data sino al mese in cui scade la validita’ del predetto
certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita’ avviene nel periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
31 gennaio 2012.
- 14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta’ o in
esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea,
nonche’ del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili diproprieta’ o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei
Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO – Type Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta’ o in esercenza
dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione
nazionale paracadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.
- 15. L’imposta di cui al comma 11 e’ versata secondo modalita’
stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto.
Capo II – Disposizioni in materia di maggiori entrate
Art. 17 – Canone RAI
1. Le imprese e le societa’, ai sensi di quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella
relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di
abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di
appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento
radiotelevisivo speciale, nonche’ gli altri elementi che saranno
eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello
per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del
pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.
Capo II – Disposizioni in materia di maggiori entrate
Art. 18 – Clausola di salvaguardia
All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e’ sostituito dal seguente:
“1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le
aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti
percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi
il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette
aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.”.
b) al comma 1-quater, dopo le parole: “comma 1-ter” sono inserite leseguenti: “, secondo e terzo periodo”; nel medesimo comma la parola:
” adottati” e’ sostituita dalle seguenti: “entrati in vigore”; nel
medesimo comma le parole: “4.000 milioni di euro per l’anno 2012,
nonche’ a 16.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2014″ sono sostitute dalle
seguenti: “13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2014″.
Capo II – Disposizioni in materia di maggiori entrate
Art. 19 – Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli,
strumenti e prodotti finanziari nonche’ su valori “scudati”
- A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente:
———————————————————————
Articolo | Indicazione degli atti | Imposte | Imposte dovute
della | soggetti all’imposta | dovute | proporzionali
Tariffa | | fisse |
———|————————–|———|———————-
13 | 2-ter. Le comunicazioni | | 0,1 per cento annuo
| relative ai prodotti e | | per il 2012
| agli strumenti finan- | | 0,15 per cento a
| ziari, anche non soggetti| | decorrere dal 2013
| ad obbligo di deposito, | |
| ad esclusione dei fondi | |
| pensione e dei fondi | |
| sanitari. | |
| Per ogni esemplare, sul | |
| complessivo valore di | |
| mercato o, in mancanza, | |
| sul valore nominale o | |
| di rimborso. | |
———————————————————————
- 2. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “L’estratto
conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai
prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si
considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno
nonche’ alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non
sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate
periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta e’
rapportata al periodo rendicontato”; b) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: “Per le
comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari,
l’imposta e’ dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura
massima di euro 1.200,00.”.
- 3. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13
della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della somma da
versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell’articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e’
ridotta al 50 per cento.
- 4. Le attivita’ oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai
sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del
decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a
un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.
- 5. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b),
del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a
trattenere l’imposta dalle attivita’ rimpatriate o regolarizzate,
ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente. I medesimi
intermediari effettuano il relativo versamento in due rate di pari
importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013,
secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 6. Gli intermediari di cui al comma precedente segnalano
all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non
e’ stata applicata e versata l’imposta a causa dell’intervenuta
cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle
attivita’ rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver
ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei confronti dei
contribuenti l’imposta e’ riscossa mediante iscrizione a ruolo ai
sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
- 7. Per l’omesso versamento si applica una sanzione pari
all’importo non versato.
- 8. Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta, nonche’ per
il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi.
- 9. L’imposta di cui al comma 4 e’ dovuta anche per le attivita’
oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di
deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della
procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
- 10. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 9.
Capo II – Disposizioni in materia di maggiori entrate
Art. 20 – Riallineamento partecipazioni
- La disposizione del comma 12 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento
dell’imposta sostitutiva e’ dovuto in tre rate di pari importo da
versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei
versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata
di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta
2014.
- 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
- 3. Si applicano, ove compatibili, le modalita’ di attuazione dei
commi da 12 a 14 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, disposte con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 22 novembre 2011.
Capo III – Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
Art. 21 – Soppressione enti e organismi
- In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione
del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo
contributivo, nonche’ al fine di migliorare l’efficienza e
l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e
assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sono
attribuite all’ INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e
passivi degli Enti soppressi.
- 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla
data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base
delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31
marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti
soppressi sono trasferite all’INPS. Conseguentemente la dotazione
organica dell’INPS e’ incrementata di un numero di posti
corrispondente alle unita’ di personale di ruolo in servizio presso
gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto
alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse
quelle di cui all’articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo
costituiscono eccedenze ai sensi dell’articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono
trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale
dell’INPS, con conseguente aumento della dotazione organica
dell’Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l’inquadramento previdenziale di provenienza.
- 3. L’Inps subentra, altresi’, nella titolarita’ dei rapporti di
lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua
durata.
- 4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e
integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano
dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
- 5. I posti corrispondenti all’incarico di componente del Collegio
dei sindaci dell’INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello
generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono cosi’
attribuiti:
a) in considerazione dell’incremento dell’attivita’ dell’INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,
di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti
del Collegio dei sindaci dell’INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze sono trasformati in posizioni
dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza,
studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni
organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate
in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad
adeguare in misura corrispondente l’organizzazione dei medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i
relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di
cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
- 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per
assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui
corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza
dell’INPS e’ integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti
con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
- 7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2,
l’Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente
alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una
razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure.
- 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una
riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all’INPS ed
agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50
milioni di euro per l’anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato.
Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento
all’entrata del bilancio statale, derivante dall’attuazione delle
misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza,
previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
- 9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e
di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonche’ la
riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell’INPS, la
cui durata in carica, a tal fine, e’ differita al 31 dicembre 2014,
promuove le piu’ adeguate iniziative, ne verifica l’attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell’economia e
delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di
riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige
alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i
risultati conseguiti.
- 10. Al fine di razionalizzare le attivita’ di approvvigionamento
idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonche’ nei
territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l’Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania
(EIPLI) e’ soppresso e posto in liquidazione.
- 11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e
strumentali, nonche’ tutti i rapporti attivi e passivi, sono
trasferiti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni
interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti
amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e’ garantita con
riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con l’ente soppresso. A far data dalla soppressione di
cui al comma 10 e fino all’adozione delle misure di cui al presente
comma, la gestione liquidatoria dell’Ente e’ assicurata dall’attuale
gestione commissariale.
- 12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, e’
istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall’articolo 63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio
del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio
dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e al consorzio
dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como. Per garantire
l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita’
istituzionali fino all’avvio del Consorzio nazionale, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub
commissario e, su designazione del Ministro dell’economia e delle
finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno
con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del
commissario, il consorzio del Ticino – Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del
lago Maggiore, il consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del
lago d’Iseo e il consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del
lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La
denominazione “Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini”
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni:
<<Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore>>,
<<Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo>> e
<<Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como».
Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari
competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita’, efficienza, economicita’ e
rappresentativita’, gli organi di amministrazione e controllo, la
sede, nonche’ le modalita’ di funzionamento, e sono trasferite le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla
base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni
alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono
deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione,
corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in
carica alla medesima data, e trasmessi per l’approvazione al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi
dei soppressi consorzi, i compensi, indennita’ o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data
di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente
periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi
ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi
Consorzi mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e
sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del
comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo’ eccedere il
numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
- 13. Gli enti di cui all’allegato A sono soppressi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
- 14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla
normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione,
neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate
nel medesimo allegato A.
- 15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e
finanziarie degli enti soppressi. Fino all’adozione dei predetti
decreti, per garantire la continuita’ dei rapporti gia’ in capo
all’ente soppresso, l’amministrazione incorporante puo’ delegare uno
o piu’ dirigenti per lo svolgimento delle attivita’ di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti gia’ intestati all’ente
soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
- 16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi
sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione
dell’ente, corredati della relazione redatta dall’organo interno di
controllo in carica alla data di soppressione dell’ente medesimo e
trasmessi per l’approvazione al Ministero vigilante al Ministero
dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti
di cui al comma 13 i compensi, indennita’ o altri emolumenti comunque
denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di
soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del
presente comma ai componenti dei predetti organi spettaesclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente
sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
- 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni
incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite
massimo delle unita’ previste dalle specifiche disposizioni di cui
alle leggi istitutive degli enti soppressi.
- 18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire
la continuita’ delle attivita’ di interesse pubblico gia’ facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l’attivita’ facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli
uffici gia’ a tal fine utilizzati.
- 19. Con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la
vigilanza in materia di acqua, in deroga a quanto previsto
dall’allegato A, sono trasferite all’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e alla
vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
- 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche
e’ soppressa.
ALLEGATO A
———————————————————————
Ente soppresso | Amministrazione | Ente incorporante
| interessata |
———————-|———————–|———————-
Agenzia nazionale per | Ministero | Ministero
la regolazione e la | dell’ambiente e della | dell’ambiente e
vigilanza in materia | tutela del territorio | della tutela del
di acqua | e del mare | territorio
| | e del mare
———————-|———————–|———————-
Agenzia per la | Ministero dello | Ministero dello
sicurezza nucleare | sviluppo economico | sviluppo economico
| | d’intesa con il
| | Ministero
| | dell’ambiente e
| | della tutela del
| | territorio
| | e del mare
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Agenzia nazionale di | Ministero dello | Autorita’ per le
regolamentazione del | sviluppo economico | garanzie nelle
settore postale | | comunicazioni
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- 21. Dall’attuazione dei commi da 13 a 20 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo III – Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
Art. 22 – Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
- Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli
organismi pubblici, anche con personalita’ giuridica di diritto
privato, escluse le societa’, che ricevono contributi a carico del
bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano,
a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o
approvazione.
- 2. Al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione della spesa di
funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con
uno o piu’ regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
riordinati, tenuto conto della specificita’ dei rispettivi
ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione,
vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui
all’articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati,
assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei
medesimi organi.
- 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri
ordinamenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie,
agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall’entrata in vigore
del presente decreto.
- 4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo
rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti.
- 5. All’articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64,
recante “Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita’
culturali”, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno
2010, n. 100, le parole “entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”
sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2012”.
- 6. I commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. E’ istituita l’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata “ICE –
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane”, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie di
rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il
Ministero dell’economia e delle finanze.
19. Le funzioni attribuite all’ICE dalla normativa vigente e le
inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale,
al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge e’ conseguentemente riorganizzato
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, e all’Agenzia di cui al comma
precedente. Le risorse gia’ destinate all’ICE per il finanziamento
dell’attivita’ di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali
con l’estero, come determinate nella Tabella C della legge 13
dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la
promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, da
istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.
20. L’Agenzia opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, nonche’ la commercializzazione dei beni e dei
servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere
l’immagine del prodotto italiano nel mondo. L’Agenzia svolge le
attivita’ utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza
alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e
promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e
agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di
incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita’, l’Agenzia
opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
21. Sono organi dell’Agenzia il presidente, nominato, al proprio
interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di
amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni
di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri
e’ designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio
di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse
moralita’ e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita’ e
competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di
amministrazione e’ incompatibile con incarichi politici elettivi. Le
funzioni di controllo di regolarita’ amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita’ della gestione dell’Agenzia sono affidate
al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro
supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli
affari esteri e dell’economia e delle finanze, che nomina anche il
supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell’Agenzia durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta. All’Agenzia si applica il decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E’ esclusa l’applicabilita’ della
disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2009, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell’Agenzia. Formula
proposte al consiglio di amministrazione, da’ attuazione ai programmi
e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti
di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita’
dell’Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita’ istituzionali.Il direttore generale e’ nominato per un periodo di quattro anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica
il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in
conformita’ alle norme di contenimento della spesa pubblica e,
comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari
dimensioni. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma
sono coperti nell’ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo
periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il
comma 5 dell’articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia delibera lo
statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita’, la
dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unita’,
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri
vigilanti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni
per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita’ e’ definito tenuto conto
delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli esteri,
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. L’Agenzia opera all’estero nell’ambito delle Rappresentanze
diplomatiche e consolari con modalita’ stabilite con apposita
convenzione stipulata tra l’Agenzia, il Ministero degli affari esteri
e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell’Agenzia
all’estero – e’ individuato, sentito il Ministero degli Affari
Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell’ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 – e puo’ essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri,
secondo le procedure previste dall’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita’
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di
accreditamento. Il funzionario responsabile dell’ufficio e’
accreditato presso le autorita’ locali in lista diplomatica. Il
restante personale e’ notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell’Agenzia all’estero dipende
dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto cio’ che
concerne i rapporti con le autorita’ estere, e’ coordinato dal
titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue
funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con le
strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli
affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma
26-bis, e’ trasferito all’Agenzia un contingente massimo di 300
unita’, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli
uffici all’estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l’ordinamento dello
Stato estero, e’ attribuito all’Agenzia. I contratti di lavoro del
personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione,
al fine dell’impiego del personale in questione nell’ambito della
Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu’ decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 edalla lettera b) del comma 26-sexies, alla individuazione delle
risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche’ dei rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da
trasferire all’Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche
del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle
unita’ di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine
della adozione dei decreti di cui al presente comma, il Ministero
dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei
competenti dirigenti del soppresso istituto, la ricognizione delle
risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla
gestione delle attivita’ strumentali a tale trasferimento. Nelle more
dell’adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti salvi
gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia’ facenti
capo all’ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
fronte di obbligazioni gia’ assunte. Fino all’adozione del
regolamento di cui al comma 19, con il quale sono individuate le
articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie
all’esercizio delle funzioni e all’assolvimento dei compiti
trasferiti, le attivita’ relative all’ordinaria amministrazione gia’
facenti capo all’ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
gli uffici gia’ a tal fine utilizzati. Per garantire la continuita’
dei rapporti che facevano capo all’ICE e la correttezza dei
pagamenti, il predetto Ministero dello sviluppo economico puo’
delegare un dirigente per lo svolgimento delle attivita’ di ordinaria
amministrazione.
26-ter. A decorrere dall’anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al
comma 19 e’ determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e’ destinata
all’erogazione all’Agenzia di un contributo annuale per il
finanziamento delle attivita’ di promozione all’estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall’anno
2012 e’ altresi’ iscritto nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al
finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e’
determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita’
di promozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese
italiane non puo’ essere utilizzato a copertura delle spese fisse per
il personale dipendente. Ai predetti oneri si provvede nell’ambito
delle risorse individuate al comma 4.
26-quater. Le entrate dell’Agenzia sono costituite, oltre che dai
contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall’Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c) utili delle societa’ eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento
e alle spese relative alle attivita’ di promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle
risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e
26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico
adottate dal Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero
degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero dell’economia
e delle finanze, l’Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione
a: a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo
in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello
sviluppo economico, l’Agenzia, le regioni e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune
intese per individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita’ di svolgimento delle
attivita’ di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi
nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per
tali attivita’ registrata nell’ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita’ di promozione sui settori
strategici e sull’assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso
istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al
comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite
tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu’ dei decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e per l’innovazione, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, assicurando l’invarianza
della spesa complessiva. L’eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ha luogo in conformita’ con le intese di cui al comma
26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo
economico e all’Agenzia di cui al comma 18 mantengono l’inquadramento
previdenziale di provenienza nonche’ il trattamento economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu’ elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell’Agenzia, disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,
ai dipendenti trasferiti e’ attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’Agenzia e’
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita’ di cui all’articolo 12 della legge stessa.»
- 7. Fino alla piena operativita’ dell’Agenzia di cui al comma 18
dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30
giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis,
fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno o piu’
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del
medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque
spettanti al soppresso istituto, le iniziative di promozione e
internazionalizzazione da realizzare ed e’ definito il limite di
spesa per ciascuna di esse.
- 8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell’articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente
articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo
1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale
del soppresso istituto necessari per la realizzazione delleiniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i
pagamenti. Puo’ altresi’ delegare, entro limiti di spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti
di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l’autorizzazione dei
pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le
attivita’ necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al
comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia’ a tal fine
utilizzati, con le modalita’ e secondo le procedure previste per il
soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma
7 il personale in servizio presso gli uffici all’estero del soppresso
istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua
ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il
controllo sulla gestione del soppresso ICE e’ assicurato dal collegio
dei revisori dell’Istituto stesso.
- 9. Dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo
scopo le risorse gia’ destinate al soppresso ICE per il finanziamento
dell’attivita’ di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali
con l’estero nonche’ le risorse per le spese di funzionamento e per
le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.
Capo III – Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
Art. 23 – Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo,
del CNEL, delle Autorita’ indipendenti e delle Province
- Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per
il funzionamento delle Autorita’ amministrative indipendenti, il
numero dei componenti:
a) del Consiglio dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni e’ ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente;
b) dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e’ ridotto da sette a tre, compreso il
Presidente;
c) dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e’ ridotto da
cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e’
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione nazionale per la societa’ e la borsa e’
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e’ ridotto da sei a
tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione e’
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrita’ delle amministrazioni pubbliche e’ ridotto da cinque a
tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e’ ridotto da nove acinque, compreso il Presidente.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti
gia’ nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere
dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
- 3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e
delle altre Autorita’ amministrative indipendenti di cui all’Elenco
(ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla
carica, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- 4. All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-bis. I Comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale
di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
- 5. L’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite
successivamente al 31 marzo 2012.
- 6. Fermi restando i divieti e le incompatibilita’ previsti dalla
legge, il secondo comma dell’articolo 47, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro
e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico,
comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione,
eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e’ considerato
utile ai fini dell’anzianita’ di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione
di risultato.
- 7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per
il livellamento retributivo Italia – Europa prevista dall’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto
alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti
economici di cui all’articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98 del
2011, riferiti all’anno precedente ed aggiornati all’anno in corso
sulla base delle previsioni dell’indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Governo
provvedera’ con apposito provvedimento d’urgenza.
- 8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
” Art. 2. Composizione del Consiglio.
1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e’ composto
da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato, in numero di sessantotto, oltre al
presidente e al segretario generale, secondo la seguente
ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,
sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della
Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di benie servizi nei settori pubblico e privato, dei quali ventidue
rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti dei
lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese. Tali
rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna
delle categorie produttive;
c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente,
cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e
cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato.
Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente.”;
b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina dei
componenti”;
2) al comma 2, le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle
seguenti: ” lettere b) e c)”;
c) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina
dei rappresentanti”;
2) il comma 10 e’ soppresso.
- 9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei
componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
secondo la ripartizione di cui all’articolo 2 della legge 30 dicembre
1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal comma
8. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di
continuita’ nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino
alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali
rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonche’
gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione,
la riduzione numerica, nonche’ l’assegnazione dei resti percentuali
risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggiore rappresentativita’ nella categoria di riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita’ del
settore rappresentato nell’ambito della categoria di riferimento;
b) pluralismo.
- 10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui
sopra, ha scadenza coincidente con quella dell’attuale consiliatura
relativa al quinquennio 2010- 2015.
- 11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro alle successive
scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della
legge n. 936 del 1986.
- 12. All’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, e’ soppresso il terzo periodo.
- 13. Dall’applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
- 14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo
politico e di coordinamento delle attivita’ dei Comuni nelle materie
e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
- 15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale
ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque
anni.
- 16. Il Consiglio provinciale e’ composto da non piu’ di dieci
componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel
territorio della Provincia. Le modalita’ di elezione sono stabilite
con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.
- 17. Il Presidente della Provincia e’ eletto dal Consiglio
provinciale tra i suoi componenti.
- 18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le
Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze,
provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le
funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che,
per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle
Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta’, differenziazione
ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da
parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via
sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, con legge dello Stato.
- 19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze,
provvedono altresi’ al trasferimento delle risorse umane, finanziarie
e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando
nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di
segreteria per l’operativita’ degli organi della provincia.
- 20. Con legge dello Stato e’ stabilito il termine decorso il quale
gli organi in carica delle Province decadono.
- 21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per
l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo
l’invarianza della spesa.
- 22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e’ a
titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna
forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.
Capo IV – Riduzioni di spesa. Pensioni
Art. 24 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il
rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei
vincoli di bilancio, la stabilita’ economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita’ di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul
prodotto interno lordo, in conformita’ dei seguenti principi e
criteri:
a) equita’ e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole
derogative soltanto per le categorie piu’ deboli;
b) flessibilita’ nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita’ dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita’
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianita’ e’ calcolata secondo il sistema
contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di
eta’ e di anzianita’ contributiva, previsti dalla normativa vigente,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini
del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita’, consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo’ chiedere
all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei
regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianita’ sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione
di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11,
salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e’ liquidata a
carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e
delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche’ della
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo’ conseguire
all’eta’ in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell’attivita’ lavorativa e’ incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione
calcolati fino all’eta’ di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia
delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilita’.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1°
gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di
conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito
indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e’
liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e’ fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66
anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione
e’ liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria,
nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e’
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti
di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e’
liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, e’ determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e’ liquidata a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’ della
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni
per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e’ determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e’
conseguito in presenza di un’anzianita’ contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non
inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia
pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di
cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non puo’ in ogni caso essere inferiore, per un dato
anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo
minimo se in possesso di un’eta anagrafica pari a settanta anni,
ferma restando un’anzianita’ contributiva minima effettiva di cinque
anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27
novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti
di accesso alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e’ incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e’ liquidata a
carico dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per
l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente
articolo devono essere tali da garantire un’eta’ minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021. Qualora, per
effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi
della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta’
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei
predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza
utile del pensionamento dall’anno 2021, un’eta’ minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del
presente comma. L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e’
soppresso.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la
cui pensione e’ liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive
ed esclusive della medesima, nonche’ della gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla
pensione anticipata ad eta’ inferiori ai requisiti anagrafici di cui
al comma 6 e’ consentito esclusivamente se risulta maturata
un’anzianita’ contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41
anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano
i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono
aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese
a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle
anzianita’ contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012,
e’ applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per
ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’eta’
di 62 anni. Nel caso in cui l’eta’ al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale e’ proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre
successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo’ essere
conseguito, altresi’, al compimento del requisito anagrafico di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere
non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l’anno da rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo
mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo’ in ogni caso
essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile
dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per
l’accesso attraverso le diverse modalita’ ivi stabilite al
pensionamento, nonche’ al requisito contributivo di cui al comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,”
aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento
indipendentemente dall’eta’ anagrafica”;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di
eta’” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di eta’ e di
anzianita’ contributiva”;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e’ soppressa, alla
fine, la parola “anagrafici”.
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono
aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita’ previste
dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo
1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche’ nei limiti del numero di 50.000
lavoratori beneficiari, ancorche’ maturino i requisiti per l’accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita’ ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di
mobilita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita’ lunga ai sensi
dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta’ di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre
2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in
corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono
al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di
lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d)
del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai
lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti
di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande
di pensione, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell’ambito del
predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale
risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti
che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1,
comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’
articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini
dell’aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di
cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in
via derogatoria a quanto previsto all’articolo 12, comma 12-quinquies
del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni
con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente
di trasformazione e’ esteso anche per le eta’ corrispondenti a valori
fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e’ adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell’ambito del procedimento gia’ previsto per
i requisiti del sistema pensionistico dall’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto
adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento
dello stesso tale da superare di una o piu’ unita’ il predetto valore
di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’
articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’ esteso, con effetto
dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta’
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della
medesima procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
anche per eta’ corrispondenti a valori superiori a 70 anni e’
effettuata con la predetta procedura di cui all’ articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la
periodicita’ temporale della procedura di cui all’articolo 1, comma
11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei
coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello
decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita’
biennale.
17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le
seguenti modifiche all’articolo 1 ai fini del riconoscimento della
pensione anticipata, ferma restando la possibilita’ di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma
dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:
– al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti:
“2008-2011” e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole “per gli
anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”;
– al comma 4, la parola “2013” e’ sostituita dalla seguente: “2012”
e le parole: “con un’eta’ anagrafica ridotta di tre anni ed una somma
di eta’ anagrafica e anzianita’ contributiva ridotta di tre unita’
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle
seguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”;
– al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al 31
dicembre 2011” e “al comma 5”;
– dopo il comma 6 e’ inserito il seguente comma
“6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita’ di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato
dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita’
per coloro che svolgono le predette attivita’ per un numero di giorni
lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita’
per coloro che svolgono le predette attivita’ lavorative per un
numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.”
– al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti:
“commi 6 e 6-bis”.
Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma, le
disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e
alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di
entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli
vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche’
dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30
giugno 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le relative
misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita’ ed esigenze
dei settori di attivita’ nonche’ dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata non inferiore a tre anni,”
sono soppresse.
20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta’ gia’
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente
provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e’
istituito un contributo di solidarieta’ a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del
predetto Fondo. L’ammontare della misura del contributo e’ definita
dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge
ed e’ determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in base ai parametri piu’ favorevoli
rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono
escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e
gli assegni di invalidita’ e le pensioni di inabilita’. Per le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di
riferimento e’ al lordo della quota di pensione capitalizzata al
momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta’
complessivo non puo’ essere comunque inferiore a 5 volte il
trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 0,3 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa
gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformita’ alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure
volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un
arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono
sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo
definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l’adozione dei previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta’, per gli anni 2012 e 2013, a carico
dei pensionati nella misura dell’1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 e’ riconosciuta
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo
fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per
cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni e integrazioni, e’ soppresso. Per le pensioni di
importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a
tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione e’
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’
istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e’ finanziato per
l’anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall’anno 2013 con
300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definiti i criteri e le modalita’ istitutive del
predetto Fondo.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da
esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza
obbligatoria nonche’ di Autorita’ di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle
compatibilita’ finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita’ nell’accesso al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del
principio dell’adeguatezza della prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita’
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita’ di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora
annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A cio’ concorrono la comunicazione da
parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la
posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita’ di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita’ operanti nel
settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a
diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani
generazioni, della necessita’ dell’accantonamento di risorse a fini
previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di
un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il
sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita’ di fine rapporto di cui all’articolo
17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale
importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le
disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i
compensi e indennita’ a qualsiasi titolo erogati agli amministratori
delle societa’ di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 23
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita’ ed ai compensi il cui
diritto alla percezione e’ sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Capo V – Misure per la riduzione del debito pubblico
Art. 25 – Riduzione del debito pubblico
1. Una quota dei proventi di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell’economia e delle finanze, e’ versata all’entrata del bilancio
dello stato per essere destinata al Fondo per l’ammortamento dei
titoli di Stato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27
ottobre 1993, n. 462.
Capo V – Misure per la riduzione del debito pubblico
Art. 26 – Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1
bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all’articolo 52-ter, commi 1
ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le
banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si
prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il
relativo controvalore e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
Capo V – Misure per la riduzione del debito pubblico
Art. 27 Dismissioni immobili
1. Dopo l’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e’
inserito il seguente articolo:
“Art. 33 bis
Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del
patrimonio immobiliare pubblico di proprieta’ dei Comuni, Province,
Citta’ metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli
stessi, nonche’ dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche
demaniali, il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del
demanio promuove, anche ai sensi della presente legge, iniziative
idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di societa’, consorzi o fondi immobiliari.
2. L’avvio della verifica di fattibilita’ delle iniziative di cui al
presente articolo e’ promosso dall’Agenzia del demanio ed e’
preceduto dalle attivita’ di cui al comma 4 dell’art. 3-ter del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili
soggetti a vincoli di tutela, per l’acquisizione di pareri e
nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l’Agenzia del demanio procede
alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all’articolo
14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei
termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la
procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva
all’avvio dell’iniziative. In caso di mancata espressione entro i
termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme
societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero
dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, che aderisce
anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprieta’ dello
Stato in qualita’ di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.
L’Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza
pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa
Agenzia, per lo svolgimento delle attivita’ relative all’attuazione
del presente articolo, puo’ avvalersi di soggetti specializzati nel
settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di
altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita’ di cui al
presente comma dovra’ avvenire nel limite delle risorse finanziarie
disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono
soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione
finanziaria, con le modalita’ previste dall’articolo 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze –
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla
legge, e da un atto contenente a pena di nullita’ i diritti e i
doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita’ e dei criteri
di eventuale annullamento dell’iniziativa, prevedendo l’attribuzione
delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti
partecipanti.
5. Il trasferimento alle societa’ o l’inclusione nelle iniziative
concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti
reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle
iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di
societa’, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi
comuni di investimento immobiliare.
6. L’investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente
articolo e’ compatibile con i fondi disponibili di cui all’articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Il primo e il secondo comma dell’articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono cosi’ sostituiti:
“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti
locali, nonche’ di societa’ o Enti a totale partecipazione dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi’ redatto il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio
di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di
proprieta’ dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e
delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel
relativo territorio.
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo
il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e’ trasmesso agli
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la
predetta classificazione e’ resa definitiva. La deliberazione del
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di
deliberazione se trattasi di societa’ o Ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le
destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del
consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento
urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della predetta
normativa approvano procedure di copianificazione per l’eventuale
verifica di conformita’ agli strumenti di pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al
presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3
e all’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4
dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica”.”
2. Dopo l’articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e’ aggiunto il seguente articolo:
2. Dopo l’articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e’ aggiunto il seguente articolo:
“Art. 3 ter
Processo di valorizzazione degli immobili pubblici
1. L’attivita’ dei Comuni, Citta’ metropolitane, Province, Regioni e
dello Stato, anche ai fini dell’attuazione del presente articolo, si
ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e
accordi procedimentali, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di
sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
l’armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle
procedure di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche’
per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla
coesione sociale e per garantire la stabilita’ del Paese, il
Presidente della Giunta regionale, d’intesa con la Provincia e i
comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno
o piu’ protocolli d’intesa ai sensi dell’articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, la formazione di “programmi unitari di
valorizzazione territoriale” per il riutilizzo funzionale e la
rigenerazione degli immobili di proprieta’ della Regione stessa,
della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche
statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici,
nonche’ degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui
al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali
programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano piu’
Enti territoriali, il potere d’impulso puo’ essere assunto
dall’Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari
di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprieta’ dello
Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere
d’impulso e’ assunto, ai sensi del comma 15 dell’articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal Ministero dell’economia e
delle finanze – Agenzia del demanio, concordando le modalita’ di
attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta’, differenziazione e
adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonche’ di
leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai
programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le
Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle
tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei
predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di
valorizzazione di cui al presente articolo.
4. Per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo il
Ministero dell’economia e finanze – Agenzia del demanio e le
strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati
possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con
particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno
oggetto di sviluppo nell’ambito dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura
unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui
all’articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono
finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei
limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un
processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione
economica che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e
sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche’ per incrementare
le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative
all’abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione
territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni gia’ inseriti
in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato
al comma 5 bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, nonche’ di alienazione e permuta gia’ avviati e quelli
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente norma,
risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno
che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per
l’applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e
urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui
al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l’Organo di
governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di
programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche’ in base alla relativa legge regionale di
regolamentazione della volonta’ dei soggetti esponenziali del
territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di
pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in
qualita’ di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono
interessati all’attuazione del programma.
7. Nell’ambito dell’accordo di programma di cui al comma 6, puo’
essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una
quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli
immobili valorizzati se di proprieta’ dello Stato da corrispondersi a
richiesta dell’ente locale interessato, in tutto o in parte, anche
come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano
oggetto di concessione o locazione onerosa, all’Amministrazione
comunale e’ riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non
superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi
dell’articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative
leggi regionali per l’esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il
locatario corrisponde all’atto del rilascio o dell’efficacia del
titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l’attribuzione
di tali importi e’ definita nell’accordo stesso, in modo commisurato
alla complessita’ dell’intervento e alla riduzione dei tempi del
procedimento e sono finalizzati all’applicazione dei commi da 138 a
150 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti
importi sono versati all’Ente territoriale direttamente al momento
dell’alienazione degli immobili valorizzati.
8. L’accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120
giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono
disciplinare eventuali ulteriori modalita’ di conclusione del
predetto accordo di programma, anche ai fini della celere
approvazione della variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e
delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si
impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle
modalita’ di superamento delle criticita’, anche tramite l’adozione
di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche’ ogni altra modalita’ di
definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l’accordo non sia concluso
entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell’articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere
entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle
Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione
territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale,
integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di
adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell’ambito del
procedimento di conclusione dell’accordo di programma. La ratifica
dell’accordo di programma da parte dell’Amministrazione comunale, ove
ne ricorrano le condizioni, puo’ assumere l’efficacia di cui al comma
2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni,
ovvero l’Amministrazione promuovente per l’attuazione dei processi di
valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o piu’
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attivita’
culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la
formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni
immobili, in coerenza con la sostenibilita’ economica-finanziaria e
attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione
delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell’ambito
dell’accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell’accordo di
programma, il Ministro per i beni e le attivita’ culturali puo’
avocare a se’ la determinazione, assegnando alle proprie strutture
centrali un termine non superiore a 30 giorni per l’emanazione dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per
l’attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale.
Analoga facolta’ e’ riservata al Ministro per l’ambiente, per la
tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.
11. Per le finalita’ di cui al presente articolo, e’ possibile
avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui
all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di
fattibilita’ e delle azioni di supporto dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, l’Agenzia del demanio, anche in
cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, puo’
provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per
l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del
demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche’ per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita’ organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all’ultimo capoverso del comma 2,
per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della
difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della
Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonche’ con gli
Organi di governo dei comuni provvede alla individuazione delle
ipotesi di destinazioni d’uso da attribuire agli immobili stessi, in
coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e
urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di
riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi
dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A
tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di
cui al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo
degli immobili non necessari in via temporanea alle finalita’ di
difesa dello Stato e’ consentito, previa intesa con il Comune e con
l’Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l’utilizzo dello
strumento della concessione di valorizzazione di cui all’articolo
3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L’utilizzo deve
avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso
interventi di cui alla lettera c) dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono,
eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre
alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis,
e’ rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa,
un’aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario,
ove richiesto, e’ obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al
termine del periodo di concessione o di locazione. Nell’ambito degli
interventi previsti per la concessione dell’immobile possono essere
concordati con l’Amministrazione comunale l’eventuale esecuzione di
opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi
pubblici dei beni stessi, nonche’ le modalita’ per il rilascio delle
licenze di esercizio delle attivita’ previste e delle eventuali
ulteriori autorizzazioni amministrative.”.
3. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo le parole “a vocazione agricola” sono inserite le seguenti
parole “e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,”
All’articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
le parole “terreni alienati” sono inserite le seguenti “ai sensi del
presente articolo”
All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e’
aggiunto il seguente capoverso: “Il prezzo dei terreni da porre a
base delle procedure di vendita di cui al presente comma e’
determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.”
All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
le parole “i comuni” sono aggiunte le seguenti “, anche su richiesta
dei soggetti interessati”
All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le
parole “aventi destinazione agricola” sono sostituite “a vocazione
agricola e agricoli”
4. All’articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
le parole “c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne
assumono ogni responsabilita’ e onere. A decorrere dal 1° gennaio
2011, e’ nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato
dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per
la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito
un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le
predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell’economia e delle finanze l’importo dei canoni locativi. Le
risorse del fondo sono impiegate dall’Agenzia del demanio per il
pagamento dei canoni di locazione.” sono sostituite dalle seguenti:
“c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in
scadenza, ancorche’ sottoscritti dall’Agenzia del demanio. E’ nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell’Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i
contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di
locazione ed assumono ogni responsabilita’ e onere per l’uso e la
custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime
amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia del
demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l’avvenuta
sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla
stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di
registrazione presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle
Entrate.”.
5. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “1 gennaio 2012” sono soppresse e
sostituite dalle seguenti “1 gennaio 2013”;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole “limiti stabiliti
dalla normativa vigente, ” sono inserite le seguenti “dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all’Agenzia del
demanio che ne assicurera’ la copertura finanziaria a valere sui
fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi
nel piano generale degli interventi.”
c) al comma 8, dopo le parole “manutenzione ordinaria e
straordinaria” le parole “si avvale” sono soppresse e sono inserite
le seguenti parole “puo’ dotarsi di proprie professionalita’ e di
strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri
a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello
0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l’Agenzia del demanio puo’
avvalersi”.
6. Il comma 442 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e’ abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “nonche’ agli alloggi
di cui al comma 442” sono soppresse.
7. Al comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le
parole “nonche’ definire organicamente il piano di localizzazione
delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli
uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di
riutilizzazione dei beni pubblici” sono soppresse.
Il comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’
abrogato.
I commi 208 e 209 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati.
Al comma 4 dell’articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, e’
soppressa la lettera h).
8. All’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85: sono soppresse le parole “In sede di prima applicazione del
presente decreto”; le parole “entrata in vigore del presente decreto”
sono sostituite dalle seguenti parole: “presentazione della domanda
di trasferimento”.
9. Per fronteggiare l’eccessivo affollamento degli istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della
giustizia puo’ individuare beni immobili statali, comunque in uso
all’Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia’ esistenti o da edificare e
da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli
immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da
edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere
inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta
dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n.196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono
effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l’Agenzia del
demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilita’
generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico – contabile.
10. Per le finalita’ di cui al comma 9, il Ministero della
giustizia, valutate le esigenze dell’Amministrazione penitenziaria,
individua i comuni all’interno del cui territorio devono insistere
gli immobili gia’ esistenti o da edificare e da destinare a nuovi
istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a societa’ partecipata al
100% dal Ministero del Tesoro, in qualita’ di contraente generale, ai
sensi dell’articolo 173, comma 1, lett. b) del codice degli appalti
di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di
provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la
realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate
dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte
conformi alla disciplina urbanistico – edilizia vigente.
12. Per l’approvazione degli interventi volti alla realizzazione
delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni
degli strumenti urbanistici, il contraente generale previsto dal
comma 11 puo’ convocare una o piu’ conferenze di servizi e promuovere
accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati all’esito delle procedure previste dal
presente articolo sono oggetto di permuta con immobili statali,
comunque in uso all’Amministrazione della giustizia, suscettibili di
valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della
giustizia, sentita l’Agenzia del Demanio, individua con uno o piu’
decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti
procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal
Ministero della giustizia, che puo’ avvalersi del supporto
tecnico-operativo dell’Agenzia del Demanio, e/o dell’Agenzia del
Territorio e/o del contraente generale di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di
dismissione e’ decretata dal Ministero della giustizia, previo parere
di congruita’ emesso dall’Agenzia del Demanio, che tiene conto della
valorizzazione dell’immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni
e le attivita’ culturali l’elenco degli immobili da valorizzare e
dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12,
comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e
le attivita’ culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla
verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico,
l’accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell’articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate
entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza. Qualora entro il
termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano
pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato
codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del
citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la
dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal
Ministero della giustizia, sentita l’Agenzia del demanio, ed entrano
a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l’approvazione della valorizzazione degli immobili
individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 puo’ convocare
una o piu’ conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai
sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle
altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della
giustizia. L’approvazione puo’ essere negata per sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta,
esclusivamente in favore dell’Amministrazione statale, sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per una quota pari all’80 per
cento. La restante quota del 20 per cento e’ assegnata agli enti
territoriali interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita’ svolte dalla
societa’ indicata nel comma 3, in virtu’ del presente articolo sono
posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni
oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova
realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di
finanziamento e di costruzione. Devono altresi’ essere previste forme
di penalita’ a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di
opere non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessita’ di procedere in via urgente
all’acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti
penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 11
e 12 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal
loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono
conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro
avvio. Ove l’accordo di programma comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro quindici giorni dall’approvazione
dell’accordo, decorsi i quali l’accordo stesso si intende comunque
ratificato.
17. E’ fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento
dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.
Capo VI – Concorso alla manovra degli Enti territoriali
Art. 28 – Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, le parole: “pari allo 0,9 per cento”, sono sostituite dalle
seguenti:”pari a 1,23 per cento”. Tale modifica si applica a
decorrere dall’anno di imposta 2011.
2. L’aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall’articolo 27, della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso
alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime
procedure le Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere
dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di
euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio.
Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
articolo 27, l’importo complessivo di 920 milioni e’ accantonato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si
tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per
effetto del comma 2.
4. All’articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le
parole “entro il termine di trenta mesi stabilito per l’emanazione
dei decreti legislativi di cui all’articolo 2” sono soppresse.
5. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4,
dell’articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si
tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione
dell’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della
definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna
Regione.
6. All’articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
ciascuno dei commi 4 e 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla
verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate
in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi
della vigente legislazione, ne consentono l’erogabilita’ alle regioni
e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a
quello di iscrizione in bilancio.”.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell’articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13, del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23, del
medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, e’ ripartita in proporzione alla
distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria
sperimentale di cui all’articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 e’ ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell’articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e’ soppresso.
Capo VII – Ulteriori riduzioni di spese
Art. 29- Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l’editoria
1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua
qualita’ di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma
34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le
acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo
comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della
spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall’art. 3, comma
66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A.
per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui
all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile 2006, n.
163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio
entro la fine dell’anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre
2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con
decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al
fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una
piu’ rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonche’ risparmi
nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle
aziende gia’ destinatarie della contribuzione diretta,
all’innovazione tecnologica del settore, a contenere l’aumento del
costo delle materie prime, all’informatizzazione della rete
distributiva.
Capo VIII- Esigenze indifferibili
Art. 30 – Esigenze indifferibili
1. All’articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole “30 giugno 2012” sono sostituite dalle parole “31 dicembre
2012” e le parole “700 milioni” sono sostituite dalle parole “1.400
milioni”.
2. Per l’anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale
ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario
i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche
nell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di
cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo
restando l’esigenza di applicazione a decorrere dall’anno 2012 di
misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l’articolo
1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e’ abrogato.
3. Il fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e’ incrementato di 800 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2012. A decorrere dall’anno 2013 il fondo e’
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
di cui all’articolo 15 del presente provvedimento; l’aliquota della
compartecipazione e’ stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole “ed alle
entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi
dell’articolo 8, comma 4”.
b) all’articolo 8, il comma 4 e’ abrogato;
c) all’articolo 32, comma 4, le parole: “a decorrere dall’anno
2012″, sono sostituite dalle seguenti: ” a decorrere dall’anno 2013″.
4. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12
novembre 2011, n. 183, e’ incrementata di 40 milioni di euro per
l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di
cui all’articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e’
incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuita’ e lo sviluppo delle
fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e
diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro piu’ elevate
espressioni nel quadro dell’unita’ e universalita’ della cultura, e’
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012,
quale contributo per le attivita’ e il funzionamento dell’Accademia
dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la
valorizzazione della lingua italiana, e’ autorizzata la spesa di
700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le
attivita’ e il funzionamento dell’Accademia della Crusca.
7. All’onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6,
pari a due milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di
una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle
risorse aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di parte
corrente.
8. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
principi di efficienza, razionalita’ ed economicita’ e di far fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu’ competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese,
nonche’ in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del decreto
legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall’articolo 24, comma
2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le
attivita’ culturali non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25 e di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita’ sopra evidenziate,
il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ autorizzato per
gli anni 2012 e 2013 all’assunzione di personale, anche dirigenziale,
mediante l’utilizzazione di graduatorie in corso di validita’, nel
limite delle ordinarie facolta’ assunzionali consentite dalla
normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
comma si provvede, a valere sulle facolta’ assunzionali del predetto
Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell’ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il
reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita’
culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali
procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze
funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario
anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l’ordine generale di merito risultante dalla
votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
graduatorie regionali in corso di validita’, applicando in caso di
parita’ di merito il principio della minore eta’ anagrafica. La
graduatoria unica nazionale e’ elaborata anche al fine di consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i
beni e le attivita’ culturali provvede alle attivita’ di cui al
presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia’ disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per
i beni e le attivita’ culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente
comma ed i relativi oneri.
Segue Titolo IV