Titolo II   –  Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
 Art. 7  –  Partecipazione italiana a banche e fondi
  • 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato  ad  accettare  gli

emendamenti  all’Accordo  istitutivo  della  Banca  Europea  per   la

Ricostruzione e  lo  Sviluppo  (BERS),  adottati  dal  Consiglio  dei

Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e  n.  138

del 30 settembre 2011. Il Ministro dell’Economia e delle  Finanze  e’

incaricato dell’esecuzione della presente disposizione e dei rapporti

da  mantenere  con  l’amministrazione  della  Banca  Europea  per  la

Ricostruzione e lo Sviluppo,  conseguenti  ai  predetti  emendamenti.

Piena ed intera  esecuzione  e’  data  agli  emendamenti  di  cui  al

presente  comma  a  decorrere  dalla  sua  entrata  in   vigore,   in

conformita’  a  quanto   disposto   dall’articolo   56   dell’Accordo

istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,

ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e  successive

modificazioni.

  • 2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano  derivanti

dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali  e’  autorizzata

la spesa di 87,642 milioni di euro nell’anno 2012, di 125,061 milioni

di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014.  Ai  relativi

oneri si provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  gli  anni

2012, 2013 e 2014 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto

capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,

nell’ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2012,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l’accantonamento  relativo   al   medesimo

Ministero.

  • 3 Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli  aumenti  di

capitale nelle Banche Multilaterali di  Sviluppo,  la  somma  di  226

milioni di euro delle disponibilita’ giacenti sul conto  corrente  di

Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31  marzo  1998,

n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e’ versata all’entrata

del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012,  45

milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel  2016

e 29,5 milioni  di  euro  nel  2017,  per  essere  riassegnata  nella

pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa

del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 Titolo II  – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

 Art. 8 –  Misure per la stabilita’ del sistema creditizio

  • 1.  Ai  sensi  della   Comunicazione   della   Commissione   europea

C(2011)8744 concernente l’applicazione  delle  norme  in  materia  di

aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della

crisi finanziaria, il Ministro dell’economia e delle finanze, fino al

30 giugno 2012, e’ autorizzato a concedere la  garanzia  dello  Stato

sulle passivita’ delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino

a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette  anni  per  le

obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge  30

aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data  di  entrata

in vigore del  presente  decreto.  Con  decreti  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell’economia  e

delle finanze, si procede all’eventuale proroga del predetto  termine

in conformita’ alla normativa europea in materia.

  • 2. La concessione della garanzia di cui al  comma  1  e’  effettuata

sulla  base  della  valutazione  da  parte   della   Banca   d’Italia

dell’adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e

della sua capacita’ di fare fronte alle obbligazioni assunte.

  • 3. La garanzia dello Stato di cui  al  comma  1  e’  incondizionata,

irrevocabile e a prima richiesta.

  • 4. La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  1  sara’  elencata

nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia  e

delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.

196. Per tale finalita’ e’ autorizzata la spesa  di  200  milioni  di

euro  annui  per  il  periodo  2012-2016.  I  predetti  importi  sono

annualmente versati su apposita  contabilita’  speciale,  per  essere

destinati alla copertura  dell’eventuale  escussione  delle  suddette

garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori  oneri,  si  provvede  ai   sensi

dell’articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  con

imputazione nell’ambito dell’unita’ di voto parlamentare  25.2  dello

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

  • 5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane  si  intendono

le banche aventi sede legale in Italia.

  • 6. L’ammontare delle garanzie concesse  ai  sensi  del  comma  1  e’

limitata  a  quanto  strettamente  necessario  per  ripristinare   la

capacita’  di  finanziamento  a  medio-lungo  termine  delle   banche

beneficiarie.  L’insieme  delle   operazioni   e   i   loro   effetti

sull’economia sono oggetto di monitoraggio semestrale  da  parte  del

Ministero dell’economia e delle finanze, con il supporto della  Banca

d’Italia, anche al fine di verificare la necessita’ di  mantenere  in

vigore l’operativita’ di cui al comma 1  e  l’esigenza  di  eventuali

modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla

Commissione europea; le eventuali necessita’ di prolungare la vigenza

delle operazioni oltre i sei mesi dall’entrata in vigore del presente

decreto e le eventuali modifiche operative ritenute  necessarie  sono

notificate alla Commissione europea.  Il  Ministero  dell’Economia  e

delle  Finanze,  sulla  base  degli  elementi  forniti  dalla   Banca

d’Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico  sul

funzionamento dello schema di garanzia di cui  al  comma  1  e  sulle

emissioni garantite e non garantite delle banche.

  • 7. Le banche che ricorrono agli  interventi  previsti  dal  presente

articolo devono svolgere la propria attivita’ in modo da non  abusare

del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per  il  tramite

dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte

al pubblico.

  • 8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al  comma  7,

il Ministero dell’economia e delle  finanze,  su  segnalazione  della

Banca d’Italia, puo’ escludere la banca  interessata  dall’ammissione

alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le  operazioni  gia’  in

essere. Di tale esclusione e’  data  comunicazione  alla  Commissione

europea.

  • 9.  Per  singola  banca,  l’ammontare  massimo   complessivo   delle

operazioni di cui al presente articolo non puo’ eccedere,  di  norma,il patrimonio di  vigilanza,  ivi  incluso  il  patrimonio  di  terzo

livello. La Banca d’Italia effettua un monitoraggio del rispetto  dei

suddetti  limiti  e  ne  comunica  tempestivamente   gli   esiti   al

Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento  del  Tesoro  comunica  alla

Commissione europea i risultati del monitoraggio.

  • 10. La garanzia  dello  Stato  puo’  essere  concessa  su  strumenti

finanziari di debito emessi da banche che  presentino  congiuntamente

le seguenti caratteristiche:

a)  sono  emessi  successivamente  all’entrata  in  vigore   del

presente  decreto,  anche  nell’ambito  di  programmi  di   emissione

preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi  e  non

superiore a cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette  anni

per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all’art.  7-bis  della

legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) prevedono il rimborso del capitale in  un’unica  soluzione  a

scadenza;

c) sono a tasso fisso;

d) sono denominati in euro;

e) rappresentano un debito  non  subordinato  nel  rimborso  del

capitale e nel pagamento degli interessi;

f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti  complessi   ne’

incorporano una componente derivata. A tal  fine  si  fa  riferimento

alle definizioni contenute  nelle  Istruzioni  di  Vigilanza  per  le

banche (Circolare della Banca d’Italia n. 229  del  21  aprile  1999,

Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);

  • 11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale  e  gli

interessi.

  • 12. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello

Stato le passivita’ computabili nel  patrimonio  di  vigilanza,  come

individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per  le

banche (Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27  dicembre  2006,

Titolo I, Capitolo 2).

  • 13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10

emessi dalle banche con durata superiore ai 3  anni  sui  quali  puo’

essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo’  eccedere  un

terzo del valore nominale totale dei  debiti  garantiti  dallo  Stato

emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del  comma 1.

  • 14. Gli oneri economici a carico  delle  banche  beneficiarie  della

garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1° gennaio  2012,

sono cosi’ determinati:

a) per passivita’ con durata originaria di almeno  12  mesi,  e’

applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e

(ii) una commissione basata sul rischio eguale  al  prodotto  di

0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come

segue: la  meta’  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui

contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi  alla

banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente

la data di emissione della garanzia e la mediana  dell’indice  iTraxx

Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo  di  tre  anni,

piu’ la meta’ del rapporto fra la mediana degli spread sui  contratti

CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell’Unione  Europea  e

la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell’Italia

nel medesimo periodo di tre anni.

b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art.  7-bis

della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  punto

(ii) della lettera a), e’ computata per la meta’;

c) per passivita’ con durata originaria inferiore a 12 mesi,  e’

applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e

(ii) una commissione basata sul  rischio  eguale  a  0,20  punti

percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  seniorunsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso

di banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  punti

percentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  di

rating.

  • 15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o

comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana  degli

spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e’ calcolata

nel modo seguente:

a)  per  banche  che  abbiano  un  rating  rilasciato  da   ECAI

riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS  a  cinque

anni nei tre anni  che  terminano  il  mese  precedente  la  data  di

emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche,

definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell’area euro

appartenenti  alla  medesima  classe  di  rating  del  debito  senior

unsecured;

b) per banche prive di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui

contratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  di

grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi

dell’area dell’euro e  appartenenti  alla  piu’  bassa  categoria  di

rating disponibile.

  • 16. In caso di difformita’ delle valutazioni di  rating,  il  rating

rilevante per il calcolo della commissione e’ quello piu’ elevato.

  • 17. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al

momento della concessione della garanzia.

  • 18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al  comma  1  sia

concessa  sulle  passivita’  emesse  nel  periodo  intercorrente  tra

l’entrata in vigore del presente decreto e il 31  dicembre  2011,  le

commissioni  sono   determinate   secondo   quanto   previsto   dalle

Raccomandazioni della Banca Centrale Europea  del  20  ottobre  2008,

come aggiornate dalla Commissione europea a far  data  dal  1  luglio

2010.

  • 19. La commissione e’  applicata  in  ragione  d’anno  all’ammontare

nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni  dovute  dalle

banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,  ad

apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello  Stato  per  essere

riassegnate al Fondo per  l’ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Le

relative  quietanze  sono  trasmesse  dalla  banca   interessata   al

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.

  • 20. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca

d’Italia, puo’ variare  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle

commissioni del presente articolo in conformita’ delle  Comunicazioni

della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di  mercato.

Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia’ in essere.

  • 21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1  sono

presentate dalle banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Banca

d’Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita’ che assicurano la

rapidita’ e la riservatezza della comunicazione.

  • 22.  La  richiesta  e’  presentata  secondo  un   modello   uniforme

predisposto dalla Banca d’Italia e dal Dipartimento  del  Tesoro  che

deve indicare,  tra  l’altro,  il  fabbisogno  di  liquidita’,  anche

prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  banca

chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia’

stata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia’  fatto  richiesta   di

ammissione.

  • 23. Ai fini  dell’ammissione  alle  operazioni,  la  Banca  d’Italia

valuta l’adeguatezza patrimoniale e la capacita’ di fare fronte  alle

obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:

a)   i   coefficienti   patrimoniali   alla   data   dell’ultima

segnalazione di vigilanza disponibile non siano  inferiori  a  quelli

obbligatori;

b) la capacita’ reddituale della  banca  sia  adeguata  per  far

fronte agli oneri delle passivita’ garantite.

  • 24. La Banca d’Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  delTesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della  richiesta,

le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di  valutazione  positiva

la Banca d’Italia comunica inoltre:

a) la valutazione della congruita’ delle condizioni e dei volumi

dell’intervento di liquidita’ richiesto, alla luce  delle  dimensioni

della banca e della sua patrimonializzazione;

b)  l’ammontare  del  patrimonio  di   vigilanza,   incluso   il

patrimonio di terzo livello;

c) l’ammontare della garanzia;

d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al

comma 14.

  • 25. Sulla base degli elementi comunicati dalla  Banca  d’Italia,  il

Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entro

cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della   Banca

d’Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine

tiene conto del complesso delle richieste  provenienti  dal  sistema,

dell’andamento  del  mercato  finanziario   e   delle   esigenze   di

stabilizzazione  dello  stesso,  della   rilevanza   dell’operazione,

nonche’ dell’insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.

Il  Dipartimento  del  Tesoro  comunica  la  decisione   alla   banca

richiedente e alla Banca d’Italia, con modalita’  che  assicurano  la

rapidita’ e la riservatezza della comunicazione.

  • 26. La banca che non sia  in  grado  di  adempiere  all’obbligazione

garantita presenta richiesta motivata d’intervento della garanzia  al

Dipartimento del Tesoro e alla Banca d’Italia, allegando la  relativa

documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni

contrattuali per i quali richiede l’intervento e i  relativi  importi

dovuti. La richiesta e’ presentata, di norma, almeno 30 giorni  prima

della scadenza della passivita’ garantita,  salvo  casi  di  motivata

urgenza.

  • 27.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla   base   delle

valutazioni della Banca d’Italia, l’ammissibilita’  della  richiesta,

autorizza l’intervento della garanzia entro il giorno antecedente  la

scadenza dell’operazione.  Qualora  non  sia  possibile  disporre  il

pagamento  con  procedure  ordinarie,  sulla  base   della   predetta

autorizzazione, la Banca d’Italia effettua il pagamento a favore  dei

creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo.  Il

pagamento e’ regolarizzato entro i successivi novanta giorni.

  • 28. A seguito dell’intervento della garanzia dello Stato,  la  banca

e’ tenuta  a  rimborsare  all’erario  le  somme  pagate  dallo  Stato

maggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  del

rimborso. La banca e’  altresi’  tenuta  a  presentare  un  piano  di

ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione

europea  del  25  ottobre   2008   e   successive   modificazioni   e

integrazioni. Tale piano viene  trasmesso  alla  Commissione  europea

entro e non oltre sei mesi.

  • 29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV  del  Testo  unico

bancario, sia stato adottato in conseguenza  della  escussione  della

garanzia  ai  sensi  del  presente  articolo,  il  provvedimento   e’

trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.

  • 30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto  esigenze

di liquidita’, la Banca d’Italia effettui operazioni di finanziamento

o di altra natura che siano garantite mediante pegno  o  cessione  di

credito, la garanzia ha effetto nei  confronti  del  debitore  e  dei

terzi all’atto della sua prestazione,  ai  sensi  degli  articoli  1,

comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo

21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265  e  2800

del  codice  civile  e  all’articolo  3,  comma  1-bis  del   decreto

legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita  da

crediti  ipotecari,   non   e’   richiesta   l’annotazione   prevista

dall’articolo 2843 del codice civile.  Alle  medesime  operazioni  si

applica l’articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia

finanziaria a favore della Banca d’Italia stipulati entro la data del

31 dicembre 2012.

  • 31. Il Ministero dell’Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli

elementi forniti dalla  Banca  d’Italia,  presenta  alla  Commissione

europea  una  relazione  (viability  review)   per   ciascuna   banca

beneficiaria della garanzia di cui al comma 1  nel  caso  in  cui  il

totale delle passivita’ garantite ecceda sia il  5  per  cento  delle

passivita’ totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di euro.

Il rapporto ha ad oggetto la solidita’ e  la  capacita’  di  raccolta

della banca  interessata,  e’  redatto  in  conformita’  dei  criteri

stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed

e’ comunicato alla Commissione europea  entro  3  mesi  dal  rilascio

della garanzia.

  • 32. Il Ministero dell’Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli

elementi forniti dalla  Banca  d’Italia,  comunica  alla  Commissione

europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di  strumenti

garantiti  ai  sensi  del  comma  1,  l’ammontare  della  commissione

effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.

  • 33.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro

dell’economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d’Italia,  possono

essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e  modalita’

di attuazione del presente articolo.

  • 34. Nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di

Stato, il Ministro dell’Economia e  delle  Finanze  puo’  rilasciare,

fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti  erogati

discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche  italiane  e  alle

succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di

liquidita’ (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri  si

provvede nell’ambito delle risorse e con le modalita’ di cui al comma

4 del presente articolo.

 

Titolo II  – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
  Art. 9 –  Imposte Differite Attive
1. All’articolo 2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2011,  n.  10,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 56:

1) dopo le parole “dei soci” sono aggiunte le  seguenti:  “-  o  dei

diversi organi competenti per legge -“;

2) dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il  seguente:  “Con  decorrenza

dal  periodo  d’imposta  in  corso  alla  data  di  approvazione  del

bilancio, non sono deducibili i  componenti  negativi  corrispondenti

alle  attivita’  per  imposte  anticipate  trasformate   in   credito

d’imposta ai sensi del presente comma;”

b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:

“56-bis. La quota delle attivita’ per imposte anticipate iscritte in

bilancio relative alle perdite di cui all’articolo 84 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione  deicomponenti negativi di reddito di cui al comma 55, e’ trasformata per

intero in crediti d’imposta. La trasformazione decorre dalla data  di

presentazione della dichiarazione dei redditi in cui  viene  rilevata

la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d’imposta

rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente

e’  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei  periodi  d’imposta

successivi per un ammontare pari alla perdita del  periodo  d’imposta

rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente

ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo  alla

quota di attivita’ per  imposte  anticipate  trasformata  in  crediti

d’imposta ai sensi del presente comma.

56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56  e  56-bis  si  applica

anche  ai  bilanci  di  liquidazione  volontaria  ovvero  relativi  a

societa’ sottoposte a  procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle

crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione  straordinaria

e  alla  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche   e   altri

intermediari finanziari vigilati dalla  Banca  d’Italia.  Qualora  il

bilancio finale per cessazione di attivita’,  dovuta  a  liquidazione

volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi

un patrimonio netto positivo, e’  trasformato  in  crediti  d’imposta

l’intero ammontare di attivita’ per  imposte  anticipate  di  cui  ai

commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di  cui  al

presente comma si applicano le  disposizioni  previste  dall’articolo

37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600.”

c) al comma 57:

1) nel primo periodo, le parole “al comma 55” sono sostituite  dalle

parole “ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter” e le  parole  “rimborsabile

ne’” sono soppresse;

2) nel secondo periodo, le parole “puo’ essere ceduto  ovvero”  sono

soppresse;

3) nel secondo periodo, dopo le parole “n.  241”  sono  aggiunte  le

seguenti: “, ovvero puo’ essere ceduto  al  valore  nominale  secondo

quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;

4) dopo il terzo periodo,  e’  aggiunto  il  seguente:  “L’eventuale

credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di  cui  al

secondo periodo del presente comma e’ rimborsabile.”;

5) l’ultimo periodo e’ soppresso.

d) nel comma 58 dopo le parole “modalita’  di  attuazione”  sono

aggiunte le parole “dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57”.

Seguono i Titoli III – IV