Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 7 – Partecipazione italiana a banche e fondi
- 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato ad accettare gli
emendamenti all’Accordo istitutivo della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138
del 30 settembre 2011. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze e’
incaricato dell’esecuzione della presente disposizione e dei rapporti
da mantenere con l’amministrazione della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti.
Piena ed intera esecuzione e’ data agli emendamenti di cui al
presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformita’ a quanto disposto dall’articolo 56 dell’Accordo
istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive
modificazioni.
- 2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali e’ autorizzata
la spesa di 87,642 milioni di euro nell’anno 2012, di 125,061 milioni
di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni
2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
- 3 Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di
capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226
milioni di euro delle disponibilita’ giacenti sul conto corrente di
Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e’ versata all’entrata
del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45
milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016
e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella
pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 8 – Misure per la stabilita’ del sistema creditizio
- 1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea
C(2011)8744 concernente l’applicazione delle norme in materia di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della
crisi finanziaria, il Ministro dell’economia e delle finanze, fino al
30 giugno 2012, e’ autorizzato a concedere la garanzia dello Stato
sulle passivita’ delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino
a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le
obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, si procede all’eventuale proroga del predetto termine
in conformita’ alla normativa europea in materia.
- 2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e’ effettuata
sulla base della valutazione da parte della Banca d’Italia
dell’adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e
della sua capacita’ di fare fronte alle obbligazioni assunte.
- 3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e’ incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta.
- 4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara’ elencata
nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per tale finalita’ e’ autorizzata la spesa di 200 milioni di
euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono
annualmente versati su apposita contabilita’ speciale, per essere
destinati alla copertura dell’eventuale escussione delle suddette
garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi
dell’articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
imputazione nell’ambito dell’unita’ di voto parlamentare 25.2 dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
- 5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono
le banche aventi sede legale in Italia.
- 6. L’ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 e’
limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la
capacita’ di finanziamento a medio-lungo termine delle banche
beneficiarie. L’insieme delle operazioni e i loro effetti
sull’economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze, con il supporto della Banca
d’Italia, anche al fine di verificare la necessita’ di mantenere in
vigore l’operativita’ di cui al comma 1 e l’esigenza di eventuali
modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla
Commissione europea; le eventuali necessita’ di prolungare la vigenza
delle operazioni oltre i sei mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono
notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca
d’Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul
funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle
emissioni garantite e non garantite delle banche.
- 7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente
articolo devono svolgere la propria attivita’ in modo da non abusare
del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte
al pubblico.
- 8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7,
il Ministero dell’economia e delle finanze, su segnalazione della
Banca d’Italia, puo’ escludere la banca interessata dall’ammissione
alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni gia’ in
essere. Di tale esclusione e’ data comunicazione alla Commissione
europea.
- 9. Per singola banca, l’ammontare massimo complessivo delle
operazioni di cui al presente articolo non puo’ eccedere, di norma,il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo
livello. La Banca d’Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei
suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al
Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio.
- 10. La garanzia dello Stato puo’ essere concessa su strumenti
finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente
le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all’entrata in vigore del
presente decreto, anche nell’ambito di programmi di emissione
preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non
superiore a cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette anni
per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un’unica soluzione a
scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del
capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne’
incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento
alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le
banche (Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
- 11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli
interessi.
- 12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello
Stato le passivita’ computabili nel patrimonio di vigilanza, come
individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le
banche (Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006,
Titolo I, Capitolo 2).
- 13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10
emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali puo’
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo’ eccedere un
terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato
emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.
- 14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della
garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1° gennaio 2012,
sono cosi’ determinati:
a) per passivita’ con durata originaria di almeno 12 mesi, e’
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di
0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come
segue: la meta’ del rapporto fra la mediana degli spread sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla
banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente
la data di emissione della garanzia e la mediana dell’indice iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni,
piu’ la meta’ del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti
CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea e
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell’Italia
nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto
(ii) della lettera a), e’ computata per la meta’;
c) per passivita’ con durata originaria inferiore a 12 mesi, e’
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti
percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito seniorunsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di
rating.
- 15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o
comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli
spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e’ calcolata
nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI
riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque
anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di
emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche,
definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell’area euro
appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior
unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui
contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell’area dell’euro e appartenenti alla piu’ bassa categoria di
rating disponibile.
- 16. In caso di difformita’ delle valutazioni di rating, il rating
rilevante per il calcolo della commissione e’ quello piu’ elevato.
- 17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al
momento della concessione della garanzia.
- 18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia
concessa sulle passivita’ emesse nel periodo intercorrente tra
l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le
commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio
2010.
- 19. La commissione e’ applicata in ragione d’anno all’ammontare
nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle
banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad
apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Le
relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
- 20. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca
d’Italia, puo’ variare i criteri di calcolo e la misura delle
commissioni del presente articolo in conformita’ delle Comunicazioni
della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia’ in essere.
- 21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca
d’Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita’ che assicurano la
rapidita’ e la riservatezza della comunicazione.
- 22. La richiesta e’ presentata secondo un modello uniforme
predisposto dalla Banca d’Italia e dal Dipartimento del Tesoro che
deve indicare, tra l’altro, il fabbisogno di liquidita’, anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia gia’
stata ammessa o per le quali abbia gia’ fatto richiesta di
ammissione.
- 23. Ai fini dell’ammissione alle operazioni, la Banca d’Italia
valuta l’adeguatezza patrimoniale e la capacita’ di fare fronte alle
obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell’ultima
segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli
obbligatori;
b) la capacita’ reddituale della banca sia adeguata per far
fronte agli oneri delle passivita’ garantite.
- 24. La Banca d’Italia comunica tempestivamente al Dipartimento delTesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva
la Banca d’Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruita’ delle condizioni e dei volumi
dell’intervento di liquidita’ richiesto, alla luce delle dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l’ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il
patrimonio di terzo livello;
c) l’ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al
comma 14.
- 25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d’Italia, il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro
cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca
d’Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine
tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema,
dell’andamento del mercato finanziario e delle esigenze di
stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell’operazione,
nonche’ dell’insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca
richiedente e alla Banca d’Italia, con modalita’ che assicurano la
rapidita’ e la riservatezza della comunicazione.
- 26. La banca che non sia in grado di adempiere all’obbligazione
garantita presenta richiesta motivata d’intervento della garanzia al
Dipartimento del Tesoro e alla Banca d’Italia, allegando la relativa
documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni
contrattuali per i quali richiede l’intervento e i relativi importi
dovuti. La richiesta e’ presentata, di norma, almeno 30 giorni prima
della scadenza della passivita’ garantita, salvo casi di motivata
urgenza.
- 27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle
valutazioni della Banca d’Italia, l’ammissibilita’ della richiesta,
autorizza l’intervento della garanzia entro il giorno antecedente la
scadenza dell’operazione. Qualora non sia possibile disporre il
pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta
autorizzazione, la Banca d’Italia effettua il pagamento a favore dei
creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il
pagamento e’ regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
- 28. A seguito dell’intervento della garanzia dello Stato, la banca
e’ tenuta a rimborsare all’erario le somme pagate dallo Stato
maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del
rimborso. La banca e’ altresi’ tenuta a presentare un piano di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione
europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e
integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea
entro e non oltre sei mesi.
- 29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico
bancario, sia stato adottato in conseguenza della escussione della
garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento e’
trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
- 30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze
di liquidita’, la Banca d’Italia effettui operazioni di finanziamento
o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di
credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei
terzi all’atto della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800
del codice civile e all’articolo 3, comma 1-bis del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita da
crediti ipotecari, non e’ richiesta l’annotazione prevista
dall’articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si
applica l’articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia
finanziaria a favore della Banca d’Italia stipulati entro la data del
31 dicembre 2012.
- 31. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione
europea una relazione (viability review) per ciascuna banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il
totale delle passivita’ garantite ecceda sia il 5 per cento delle
passivita’ totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita’ e la capacita’ di raccolta
della banca interessata, e’ redatto in conformita’ dei criteri
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed
e’ comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio
della garanzia.
- 32. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d’Italia, comunica alla Commissione
europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti
garantiti ai sensi del comma 1, l’ammontare della commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
- 33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, possono
essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalita’
di attuazione del presente articolo.
- 34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, il Ministro dell’Economia e delle Finanze puo’ rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati
discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di
liquidita’ (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si
provvede nell’ambito delle risorse e con le modalita’ di cui al comma
4 del presente articolo.
Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 9 – Imposte Differite Attive
1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2011, n. 10,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole “dei soci” sono aggiunte le seguenti: “- o dei
diversi organi competenti per legge -“;
2) dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: “Con decorrenza
dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del
bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti
alle attivita’ per imposte anticipate trasformate in credito
d’imposta ai sensi del presente comma;”
b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
“56-bis. La quota delle attivita’ per imposte anticipate iscritte in
bilancio relative alle perdite di cui all’articolo 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione deicomponenti negativi di reddito di cui al comma 55, e’ trasformata per
intero in crediti d’imposta. La trasformazione decorre dalla data di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata
la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d’imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
e’ computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta
successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d’imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla
quota di attivita’ per imposte anticipate trasformata in crediti
d’imposta ai sensi del presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica
anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a
societa’ sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle
crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria
e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Qualora il
bilancio finale per cessazione di attivita’, dovuta a liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi
un patrimonio netto positivo, e’ trasformato in crediti d’imposta
l’intero ammontare di attivita’ per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.”
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole “al comma 55” sono sostituite dalle
parole “ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter” e le parole “rimborsabile
ne’” sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole “puo’ essere ceduto ovvero” sono
soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le parole “n. 241” sono aggiunte le
seguenti: “, ovvero puo’ essere ceduto al valore nominale secondo
quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;
4) dopo il terzo periodo, e’ aggiunto il seguente: “L’eventuale
credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al
secondo periodo del presente comma e’ rimborsabile.”;
5) l’ultimo periodo e’ soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole “modalita’ di attuazione” sono
aggiunte le parole “dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57”.
Seguono i Titoli III – IV