“Il figlio maggiorenne che rifiuta il lavoro offerto dal padre, compatibile peraltro con il titolo di studio conseguito, perde il diritto al mantenimento”. Lo ha sentenziato la sesta sezione civile della Cassazione che con la sentenza n° 610 ha detto stop al mantenimento di una ragazza 36enne, laureata in architettura, e titolare di una rendita immobiliare, che aveva rifiutato l’offerta di lavoro del padre che opera nel settore dell’edilizia.

Per l’Alta Corte il rifiuto della figlia è “ingiustificato” e quindi è giusto che il padre sospenda il mantenimento.

A ricorrere in Cassazione la madre della ragazza che chiedeva di fare riavere gli alimenti alla figlia. A causa del rifiuto della figlia la donna si era vista ridurre l’assegno da 5mila euro a 1600 euro mensili. Alla ragazza infatti, nel maggio 2010 erano stati revocati gli alimenti da parte della Corte d’appello di Napoli sulla base del fatto che la ragazza era in grado di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza. La ragazza figlia di una coppia separata aveva anche due fratelli che a differenza di lei avevano invece, accettato la soluzione lavorativa offerta dal padre.