L’art. 150 c.c. dice che è ammessa la separazione personale dei coniugi e che essa può essere o giudiziale o consensuale.
Lo status di separato porta alla sospensione dei doveri coniugali , fatti salvi quello dell’assistenza e del rispetto reciproco.
La riforma del diritto di famiglia ha introdotto la parità giuridica e morale nella coppia ed ha sancito il principio secondo il quale la causa della separazione può essere l’intollerabilità della convivenza . La Cassazione ha ravvisato anche nella disaffezione o nel distacco spirituale motivi per cui decidere di separarsi, ovviamente perchè ciò accada in forma consensuale , bisogna che l’altro assuma un atteggiamento di accettazione.
Chiaramente per il sol fatto di essere basato su un accordo , l’iter della separazione consensuale è quello auspicabile , visto che non trova alcun limite , se non quello inderogabile dato dal rispetto degli interessi morali e patrimoniali dei figli , inoltre ha il vantaggio di evitare le conseguenze psicologiche di una separazione giudiziale.
La separazione consensuale è un negozio giuridico bilaterale familiare, pertanto ad essa sono applicabili i principi generali del negozio giuridico , vale a dire le norme sui vizi di consenso, sulla capacità e sulla simulazione. Ove i coniugi siano entrambi economicamente indipendenti e non ci sia prole l’accordo è facilmente raggiungibile , diversamente il patto di separazione ha necessità di un contenuto minimo, cioè sono necessarie le pattuizioni relative al mantenimento del coniuge economicamente più debole e all’affidamento e mantenimento dei figli. Qui andrebbe aperta una parentesi sulla novità introdotta dalla legge n°54 dell’8 febbraio 2006 :legge sull’affido condiviso. Mi riservo di però di farne una trattazione a parte.
Accanto agli accordi essenziali , se ne collocano altri di tipo accessorio , questi sono di varia natura , possono riguardare ad esempio il trasferimento di una proprietà immobiliare ove i coniugi siano in regime patrimoniale di comunione di beni.
Negli accordi può essere stabilita l’assegnazione della casa coniugale all’affidatario della prole; si potrebbe altresì stabilire che , a titolo di mantenimento, vengano trasferite alcune proprietà immobiliari ai figli. Si può determinare anche che venga erogata una tantum una somma di danaro capace di ricoprire l’intero valore del mantenimento.
La separazione dei coniugi acquista efficacia con l’omologazione del Tribunale. Questo provvedimento, di volontaria giurisdizione e rientra nella categoria degli atti autorizzativi, cioè all’autorità giudiziaria compete solo il controllo sulla legittimità e a volte sul merito della separazione.
Col controllo sulla legittimità si constata se ci sia e se sia valido il consenso di entrambe le parti e che le condizioni della separazione siano compatibili con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico. Per esempio, ove uno dei due coniugi fosse privo di adeguati mezzi propri di mantenimento , una clausola che escludesse l’obbligo di mantenimento comporterebbe il diniego dell’omologazione .
Al giudice spetta anche un controllo nel merito riguardo le disposizioni relative agli interessi della prole.
Vediamo qual’è l’iter che porta all’omologa di separazione : I coniugi presentano una domanda /istanza di separazione , il Presidente del Tribunale esperisce un tentativo di conciliazione e ove questo risulti vano, il Tribunale emetterà un decreto che conferirà efficacia alla separazione consensuale.
Il decreto di omologazione è sottoposto alla clausola “rebus sic stantibus”, cioè le condizioni della separazione permangono ove non mutino le circostanze di fatto e di diritto , quali possono essere la salute o una sopravvenuta precarietà delle condizioni economiche di un coniuge. Ove bisogni apportare modifiche si interverrà in camera di consiglio per l’omologa delle nuove pattuizioni.
La separazione produce i suoi effetti dall’omologazione.
Maria Palumbo
Avvocato specializzato in legislazione minorile
Foro di Taranto
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