I certificati in carta libera non esistono più si sono estinti. Dal primo di gennaio l’amministrazione pubblica rilascia solo certificati in bollo. Praticamente marca da bollo e certificato anagrafico camminano a braccetto.
Da gennaio, con l’entrata in vigore della Legge 183/2011 ‘Legge di stabilità 2012’ le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione e destinati all’uso verso privati, banche, assicurazioni, datori di lavoro, notai e altri, devono essere tutte in bollo.
La marca da bollo è sempre obbligatoria e deve essere apposta agli atti a pena di nullità.
Per cui ora ai diritti di segreteria dovuti al Comune si deve sommare anche il pagamento dell’imposta di bollo pari a 14,62 euro.
Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l’atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.
Non ‘bollare’ il certificato comporta l’evasione dell’imposta di bollo.
L’art. 22 del DPR. 642/1972 ‘Disciplina dell’imposta di bollo’ stabilisce per gli evasori sanzioni pari al pagamento dell’imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie. Quindi la sanzione prevista va da 2 a 10 volte l’importo evaso più la marca prevista. Tale sanzione ricade sul richiedente, su chi ne fa uso e sull’ufficio che accetta il certificato non in regola con l’imposta.
Per le certificazioni invece, destinate alla pubblica amministrazione e ai gestori di servizi pubblici, Trenitalia, Enel, Poste, Gestori telefonia e Trasporti Pubblici e altri, si deve obbligatoriamente utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificato o meglio l’autocertificazione, art. 46 come anche per gli atti di notorietà, art. 47 del DPR. 445/2000 ‘Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione
amministrativa’.
La modulistica per l’autocertificazione deve essere resa disponibile dallo stesso ufficio pubblico al quale il cittadino si rivolge per una pratica che lo riguardi.
I certificati ai privati possono comunque essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione però, solo nei casi in cui il privato accetta il ricorso all’autocertificazione. Le banche nei casi in cui svolgono un servizio per conto della pubblica amministrazione hanno sempre l’obbligo di accettare l’autocertificazione sancita dal DPR. 445/2000 Art.46.
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione era soggette all’imposta di bollo in base all’art. 1 Tariffa Parte Prima allegato A del DPR. 26/10/1972, n. 642. Questa normativa però, non era mai stata applicata in pieno almeno fino a quando il ministro per Funzione Pubblica, Patroni Griffi non l’ha rispolverata lo scorso dicembre.
Come anche l’autocertificazione è un’opportunità che sebbene è stata introdotta in Italia un po’ di tempo fa come agevolazione per il cittadino per evitargli di doversi recare ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare poi, ad un altro ufficio pubblico.
Questa opportunità però, non è mai entrata nell’ordinarietà . La dichiarazione sostitutiva di certificazione da la possibilità al cittadino di dichiarare i propri dati senza dover richiedere una certificazione agli uffici che detengono quei dati ed ha la stessa validità dei certificati che
sostituisce.
Il ministro non ha fatto altro che rendere obbligatorio ciò che finora era facoltativo.
L’esenzione dall’imposta è, invece, sempre prevista per il rilascio di certificazioni di Stato Civile ad uso privato.
Sono comunque previste altre esenzioni in materia di applicazione dell’imposta di bollo contenute nella Tabella All. B del DPR. 26.10.1972 n.642.
Esenzioni sono ad esempio previste in materia di edilizia agevolata, case popolari, cooperative edilizie e mutui agricoli, abbonamenti di viaggio, acquisto terreni, adozioni, ammissione asili nido, assegni familiari, assunzioni, divorzi, copie conformi e altri casi ancora riportati nella tabella predetta.
L’uso e l’esenzione sul rilascio dei certificati anagrafici deve essere indicato obbligatoriamente nella richiesta da parte del richiedente.
L’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

