Si chiama Amorelli ed è uno dei più famosi artigiani produttori di pipe. Da qualche anno non si occupa più solo della sua esclusiva produzione famosa in tutto il mondo, ma dopo essersi reso conto dei numeri reali dei suoi conti correnti si dedica alla lotta contro un sistema bancario usuraio e iniquo.

Le Banche denunciate da Amorelli, hanno fornito alla Banca d’Italia informazioni sui propri crediti che non sono né certi né veri né esigibili, e tali informazioni vanno cancellate e rettificate dall’Archivio Centralizzato dei Rischi. Non è una decisione dell’Autorità Giudiziaria bensì il risultato di un esposto presentato alle sedi romane della Banca d’Italia e della Unità di Informazione Creditizia.  Con l’esposto, l’imprenditore,  notificando la sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/99 avvisava la Banca d’Italia del rischio in cui la stessa incorreva per il trattamento di dati scorretti e inveritieri forniti dagli Intermediari creditizi (in parte denunciati per usura bancaria), l’istituto ha potuto così esercitare i suoi poteri di vigilanza richiedendo alle banche la verifica della correttezza delle proprie segnalazioni con particolare riferimento alla normativa della Centrale dei Rischi sulla sospensione dei termini ex art. 20 della L. 44/99. Il risultato è facile immaginarlo, ogni Banca ha rettificato retroattivamente tutti i dati che erano stati trasmessi dalla Banca d’Italia.

La cosa non è di poco conto dal momento che ciò avviene dopo le numerose diffide, reclami e ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario, le cui decisioni, fra l’altro, in punto di diritto sull’applicabilità della sospensione dei termini alla centrale dei rischi, erano state favorevoli per le Banche ed ora sostanzialmente smentite dalle stesse Banche! La problematica della Centrale Rischi è di interesse generale, molto complessa e investe di responsabilità da un lato gli Istituti di Credito, che segnalano mensilmente alla Banca d’Italia la situazione dei crediti vantati nei confronti dei propri clienti nelle diverse categorie di rischio, dall’altro, la Banca d’Italia che gestisce la Centrale dei Rischi trattando tali dati ricevuti per diffonderli al sistema del credito e dall’altro ancora, le aziende che per un ritardo nel pagamento oppure per una controversia con la propria banca possono subire segnalazioni “negative” sul proprio nominativo con conseguenze a volte esiziali per la libertà d’impresa: revoche dei fidi, difficoltà di accesso al credito bancario, discredito commerciale, cattiva reputazione ecc….

E’ una delle tante consuetudini delle banche quella di costringere i propri clienti a rientrare nei conti, prima solo “minacciando” di segnalare il rapporto in Centrale Rischi e se l’imprenditore rifiuta di aderire alle richieste scatta la sofferenza. E’ la fine del sogno d’impresa: revoca di sistema, esclusione dal credito legale e procedure esecutive immobiliari. Non si tratta, però, soltanto di un abuso o di approfittamento di difficoltà magari solo temporanea del cliente ma anche e forse soprattutto di un uso distorto di una attività pericolosa ex art. 2050 c.c. che le banche fanno della Centrale dei Rischi per conseguire un profitto altrimenti non dovuto. Dal canto loro, le Banche sostengono candidamente che si tratta di un atto dovuto per legge, ma così non è: “sono dovute solo le segnalazioni corrette e veritiere perché quelle errate o che rappresentano una realtà falsata, sono illegittime e causano un danno ingiusto che va risarcito” sostengono l’Avv. Marcello Petitto di Caltanissetta e il Prof. Paolo Grassi di Roma che assistono l’imprenditore nelle 11 cause civili per censurare il comportamento delle Banche e degli Enti che gli hanno fatto credere di averlo assistito nella realizzazione di un programma d’investimenti agevolato dallo Stato. “Anche per la copiosa giurisprudenza formatasi in materia, è pacifico che una segnalazione errata rappresenta una fattispecie pluri offensiva per chi la subisce”, aggiunge l’Avv. Giuseppe Salvato, del foro di Agrigento, che rincarando la dose ricorda alle “smemorate” banche “in ossequio all’art. 9 della L. n. 675/96 ed all’art. 183 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 Codice in materia dei dati personali: idati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza”.

Più incisivo è l’Avv. Pietro Ivan Maravigna del foro di Catania che assiste Amorelli per gli aspetti penalistici della vicenda spiegati nelle denunce/querele presentate alla Guardia di Finanza e al Comando dei Carabinieri su cui indaga la Procura della Repubblica di Caltanissetta:“l’incidente probatorio ha riguardato l’analisi tecnica dei rapporti intrattenuti con tre Banche; secondo il metodo amministrativo dettato dalla Banca d’Italia è stato accertato dai Consulenti della Procura, il tasso usuraio in un solo rapporto. Mentre negli altri conti il tasso di interesse rilevato, sempre secondo il metodo BankItalia è risultato leggermente al di sotto della soglia. Già questo denota che gli Istituti  bancari pure praticando tassi al limite di quelli usurari sono consapevoli che non versano in ipotesi di errore inevitabile o di ignoranza scusabile, poiché è pacifico che con la illecita pratica anatocistica essi debordano con facilità dal limite di tasso usurario previsto dalla legge”.  Attenzione si parla della famosa formula fuorviante dettata dalla banca d’Italia e non della formula prevista dalla Legge 108/96 in vigore al momento dei fatti.

Dunque la segnalazione a sofferenza a carico di persone offese del reato di usura è illegittima oltre ogni ragionevole dubbio, non è frutto di un errore e non è scusabile.

Ma volendoci interrogare sul perché una Banca arriva ad attribuire ad un proprio cliente l’equivalente “stato di insolvenza persistente e irreversibile”, scopriamo tante cose, tutte vantaggiose, ovviamente solo per le Banche. Primo, non sono più tenute a comunicare i dati trimestrali alla Banca d’Italia ai fini del rispetto della legge sull’usura cosicchè la Vigilanza della Banca d’Italia  non ha più alcun potere di controllo o di censura in caso di sforamenti del tasso di usura. Secondo, con il sistema delle Cessioni di Credito (con contratti stipulati in Svizzera), le Banche si sbarazzano del rapporto  molto spesso usurario mascherandolo “a sofferenza” per conseguire un profitto dalla Banca Cessionaria oltre al risparmio fiscale commisurato alla perdita dichiarata, in altri termini realizzano un illecito arricchimento a tutto danno patrimoniale del segnalato. Terzo, il valore del credito segnalato a sofferenza viene aumentato ogni anno senza alcun criterio e senza alcun potere di controllo da parte delle competenti Autorità.

Per esempio: i rapporti di credito intrattenuti dai boss mafiosi (vedi Michele Greco che disponeva di illecite fortune) vengono passati a sofferenza (100.000.000 di vecchie lire), il credito viene ceduto ad un’altra banca che lo segnala alla Centrale dei Rischi e lievita in maniera esponenziale (oltre € 2.500.000) poi con una operazione (magari pretesa come etica), la banca raggiunge un accordo e si “accontenta” di una somma (€ 500.000) per cancellare l’ipoteca sui beni che aveva pignorato (Feudo Verbumcaudo di 150 ettari) scaricando sul fisco la “perdita” della restante parte (€ 2.000.000).

Sono forse più di semplici riflessioni che svelano scenari ombrosi sull’uso che le banche fanno delle Cessioni di Credito e della Centrale dei Rischi alle quali solo qualche illuminata Procura potrà dare risposta. Si spera in quella di Caltanissetta sensibilizzata dalle denunce sporte da Amorelli.

E’ necessario ricordare che per accedere ai benefici della Sospensione dei Termini ex art. 20   L. 44/99 bisogna presentare una denuncia circostanziata, doverosa per contrastare ogni tipo di richiesta che si ritiene contra legem, perchè per la Commissione Antiracket ed Antiusura istituita in ogni Prefettura, non è differente il comportamento di un malavitoso da quello di una Banca se questa pretende interessi considerati usurari dalla legge, tant’è che è prevista l’aggravante.

Infatti, risulta che con le regolari denunce per usura bancaria comprovate dalle perizie del CTP, il Dott. Baldassare Accolla, l’impresa Amorelli ha conseguito dalla Prefettura di Caltanissetta ben due provvedimenti di Sospensione dei Termini ex art. 20 L. 44/99 e la Proroga fiscale dall’Agenzia delle Entrate (ovviamente disattesi dalle Banche e dalla Serit Sicilia ma non dalla Banca d’Italia) che tanto clamore hanno suscitato in Sicilia, abituati a contrastare con strumenti legislativi fenomeni usurari, finalità estorsive e/o intimidazioni di tipo ambientale provenienti dalla criminalità organizzata, notoriamente poco denunciati. Il messaggio è chiaro, la denuncia è un dovere e poi conviene.

D.R.