Roma, 21 mar – Nuovi indennizzi per i passeggeri dei treni che hanno subito i ritardi più consistenti durante l’eccezionale nevicata dello scorso 1° febbraio. Questa la disponibilità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) al termine di un incontro con le Associazioni dei Consumatori che è servito ad approfondire varie questioni relative all’emergenza maltempo. Nonostante la normativa europea in vigore non lo preveda espressamente, Trenitalia riconobbe sin da subito (2 febbraio) ai suoi clienti gli indennizzi per ritardo pari al 25% e al 50 % del valore del biglietto, per ritardi rispettivamente da 60 a 120 minuti e da 120 a 240, fino al rimborso integrale per i ritardi superiori alle 4 ore. L’eccezionalità e l’imprevedibilità dell’evento meteo non hanno comunque impedito al Gruppo FS Italiane di garantire la mobilità dei viaggiatori in tutto il Paese, grazie all’impegno di migliaia ferrovieri e l’impiego di mezzi speciali nelle aree più critiche. Trenitalia, su proposta delle Associazioni dei Consumatori, avendo constatato l’assenza di una sua responsabilità diretta negli episodi citati, si è dichiarata disponibile a offrire un indennizzo speciale ai passeggeri dell’Intercity 615, del Frecciabianca 9823 e del Frecciabianca 9829 che lo scorso 1° febbraio hanno incontrato le maggiori difficoltà e i ritardi più consistenti. I viaggiatori di questi tre convogli riceveranno, come ulteriore attenzione commerciale, un indennizzo di 150 euro che andrà ad aggiungersi al rimborso integrale del biglietto. La richiesta, indirizzata a Trenitalia SpA – Conciliazioni (Piazza della Croce Rossa 1, Roma) dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2013 con raccomandata postale oppure consegnata negli uffici dell’assistenza clienti in stazione. Allo speciale modulo, pubblicato su trenitalia.com e disponibile negli uffici assistenza clienti, andrà allegato il biglietto di viaggio oltre alla copia di un documento di identità e del codice fiscale. I viaggiatori dei tre convogli che hanno già ottenuto l’indennizzo per ritardo dovranno allegare, al posto del titolo di viaggio, la documentazione che certifica l’avvenuto rimborso.

(AGENPARL)