Il Tribunale di Caltanissetta, accoglie le tesi dell’Avv. Mario Lupica che assiste Amorelli in alcune cause civili intraprese contro le Banche e ha revocato un Decreto Ingiuntivo di € 236.997,36 ottenuto nel 2007 dalla Banca per due rapporti di credito. La sentenza (AMORELLIREVOCA DECRETO INGUNTIV ) pronunciata qualche giorno fa afferma due principi fondamentali di interesse generale:

a)      E’ insufficiente il “saldaconto” sottoscritto da un funzionario dell’istituto di credito ai fini dell’emissione di un Decreto Ingiuntivo;

b)      E’ insufficiente ai fini della prova del credito, anche nel procedimento di merito, la produzione di una proposta di adesione alle condizioni contrattuali predisposta dalla Banca su modelli precompilati sottoscritta dal solo cliente.

La lungimirante Sentenza supera un contrasto giurisprudenziale e ha sposato appieno la tesi di Amorelli che aveva reagito alle pretese della Banca, condannata anche alle spese, con un articolato atto difensivo svolto dall’Avv. Lupica secondo cui “una attestazione bancaria, non prova alcunché, non è idonea a fondare l’emissione di un decreto ingiuntivo essendo necessaria, ora anche per il Tribunale di Caltanissetta, la produzione di tutti gli estratti conto relativi all’intero rapporto contrattuale già nella fase di richiesta di Decreto Ingiuntivo”. Sul secondo punto invece il giudicante disattendendo quella prassi bancaria che vede concludere i contratti con l’utilizzo di modelli predisposti dalla banca sottoscritti per adesione dal solo cliente ha ritenuto non soddisfatto il principio di prova scritta ossia l’esistenza di un regolare contratto sottoscritto da entrambe le parti dal quale potere desumere le clausole e le condizioni che caratterizzano i contratti bancari.

Si tratta dunque di una Sentenza conforme a giustizia che, indagando oltre, rivela  come possa essere ingannevole una condotta di taluni funzionari bancari già a partire dalla instaurazione del rapporto per proseguire nei successivi sviluppi e adempimenti con l’applicazione di interessi e commissioni che risultano sempre ultralegali alla luce delle recenti Sentenze della Sezione Penale di Cassazione. Figuriamoci cosa può accadere nella fase patologica del rapporto, laddove le Banche possono abusare del diritto di recedere da un contratto – senza averlo validamente stipulato – e tentare il recupero del credito – senza dimostrare di averlo erogato – dopo avere costretto il cliente a pagare le capitalizzazioni di interessi usurari. E quando il malcapitato si accorge dell’illecito e si rifiuta di aderire alle richieste, la Banca decide la fine della libera impresa: gli attribuisce l’equivalente di uno stato di insolvenza per segnalarlo “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi con il duplice scopo uno, di eludere la Vigilanza della Banca d’Italia che non ha più neanche il potere di sanzionare gli sforamenti del tasso di usura addebitati al cliente e due di ricorrere al Giudice con dichiarazioni di credito rese da un proprio funzionario che possono essere tali da avvalorare una inveritiera prospettazione dei dati racchiusi nelle medesime dichiarazioni e ottenere ingiustamente un Decreto Ingiuntivo oppure possono simulare, sempre davanti ad un Giudice, come certo, liquido ed esigibile un credito dubbioso nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare correndo il rischio di portare alle estreme conseguenze il reato di usura. Tali fattispecie delittuose riconducibili alle finalità estorsive richiamate dall’art. 2 della L. n. 3/2012, sono state rappresentate dall’Amorelli alla Procura della Repubblica e alla Prefettura di Caltanissetta, alla Banca d’Italia e alla UIF di Roma. Tra l’altro, in questi ultimi esposti, i legali di Amorelli hanno evidenziato come anche la Banca d’Italia, nella gestione della Centrale dei Rischi, non si sottrae alle responsabilità in caso di trattamento di dati scorretti e inveritieri scientemente trasmessi dagli Intermediari creditizi con l’intenzione di conseguire un ingiusto vantaggio a danno del segnalato.

Sulla complessa vicenda e per una molteplicità di eventi indagano, da tempo i Magistrati di Caltanissetta chiamati a fare luce tanto sulle responsabilità oggettive quanto su quelle soggettive di Enti ed Istituti di Credito che hanno fatto credere di avere assistito una Azienda artigiana impegnata nella realizzazione di un programma d’investimenti approvato dallo Stato con una pubblica contribuzione non più erogata per motivi ancora oscuri, il cui titolare ha reagito denunciando gli abusi delle Banche sfociati nell’aggressione di un ingente patrimonio immobiliare una volta scoperto che le condizioni applicate nei rapporti di credito erano fuori dai limiti previsti dalla legge.

D.R.

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