Il 23 ottobre 2012 è  la data in cui  Luigi De Magistris, sindaco di Napoli,  dovrà comparire davanti ai giudici della Corte d’Appello di Salerno.

L’eurodeputato dell’Italia dei Valori, Luigi De Magistris, è imputato del reato di omissione di atti di ufficio per non aver dato seguito all’ordine impartito dal GIP di Catanzaro di procedere ad indagini relativamente alle vicende denunciate dal Signor Luigi Stifanelli.  Una triste vicenda che la dice lunga sulla serietà della giustizia italiana.   Non si tratterebbe di un`omissione qualunque ma, di un`omissione di indagini su collusione fra magistrati di Lecce e magistrati di Potenza con ipotesi delittuose gravissime che vanno dall`associazione per delinquere, all`estorsione, al favoreggiamento di banche che applicano tassi usurari disinvoltamente ed impunemente e che gli erano state ordinate da un GIP.

Tutto ciò sarebbe scaturito da Luigi Sifanelli di Nardò (Puglia), commerciante, ex senza tetto a causa dell’usura bancaria subita.  Stifanelli si potrebbe definire uno degli uomini più coraggiosi e determinati d’Italia, nonostante tutte le angherie subite ha continuato a cercare giustizia. Il nostro impavido commerciante, anni fa aveva denunciato i giudici di Lecce per una brutta storia legata alla sua vicenda sulle banche, le indagini arrivarono a Potenza ma anche lì non ebbe giustizia. Allora si rivolse a Catanzaro e denunciò anche i giudici di Potenza ma anche in questo caso i diritti di Stifanelli non furono rispettati. L’indagine era di De Magistris, una delle tante sulle toghe lucane. Alla seconda richiesta di archiviazione però, Luigi Stifanelli che è ormai più esperto di un avvocato nel parlare di articoli dei codici e di procedure, prepara una querela e la manda a Salerno. Alla Procura di Salerno dopo aver ascoltato la parte offesa hanno acquisito la documentazione dalle Procure di Potenza e Catanzaro, dopo di che i magistrati hanno richiesto il rinvio a giudizio di De Magistris davanti al Tribunale di Salerno. L’udienza si è tenuta il 21 Febbraio 2011.

 

In primo grado però il Dr. De Magistris ha avuto la fortuna di ricevere l’assoluzione dal Giudice Maria Teresa Belmonte, cognata del Santoro televisivo. Ella, infatti, è la moglie dell’avv. Santoro, fratello di Michele; ed è stata, in altra occasione, attenzionata dagli organi di controllo dei magistrati per un’altra assoluzione del De Magistris che ha suscitato scandalo.

La tesi dell’eurodeputato, che è stata condivisa dalla Dr.ssa Belmonte, presidente del collegio giudicante, è stata la seguente: il P. M. è il “Dominus” delle indagini; egli decide se farle oppure no; e può disattendere anche l’ordine di un GIP che gliele ordina.

Peccato, però, per lui che il Procuratore capo della Procura della Repubblica di Salerno, Dr. Franco Roberto ed il suo sostituto, Carmine Olivieri, non condividono questa interpretazione della norma. Quest’ultimo, infatti, ha interposto impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Salerno.

Il pupillo di Di Pietro si ritrova, quindi, ad essere ancora imputato di un grave reato.

Egli, secondo l’accusa, “…indebitamente rifiutava di compiere un atto del suo ufficio…” quando era  sostituto procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica di Catanzaro ed aveva omesso di “procedere alle indagini ordinate…dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro” in un “procedimento…a carico dei magistrati di Potenza Ianuario Roberta E Iannuzzi Alberto” che si era aperto a loro carico su denuncia del signor Luigi Stifanelli per ipotesi delittuose di “associazione per delinquere, favoreggiamento, falsità, concorso in estorsione ed usura” a carico di “alcuni magistrati di Lecce e di Potenza”.

L’impostazione dell’atto di appello della Procura salernitana si radica sul concetto dell’obbligatorietà dell’azione penale che è un dettato costituzionale, fondamento della democrazia.

Secondo il De Magistris,  il concetto di obbligatorietà dell’azione penale è elastico: l’investigatore, se vuole effettua le indagini, se non vuole le disattende anche quelle che riguardano ipotesi delittuose gravissime; e non c’è nessuno che gli possa imputare alcunchè, anche disattendendo l’ordine del Giudice che è deputato dalla legge ad esercitare un controllo sul suo operato.

Questo è stato il ragionamento a sua difesa in sede dibattimentale; questo ha consentito l’assoluzione del De Magistris nel I grado di giudizio.

Di parere contrario è la Procura della Repubblica di Salerno che ha deciso di proporre appello avverso la sentenza di assoluzione.

E’ scritto nel suddetto atto di appello che il Dr. De Magistris  «aveva l’obbligo di compiere le indagini sul tema indicatogli entro il termine di sei mesi assegnatogli dal GIP, e cioè entro il 16-4-2008, atteso che l’ordinanza dispositiva portava la stessa data dell’udienza ex art. 409 CPP, ossia la data del 16-10-2007.

Un obbligo, quello in esame, avente ad oggetto il compimento di uno o più atti (le indagini sul tema o sui tempi indicati dal GIP) che per ragioni di giustizia andavano compiuti senza ritardo.

E’ appena il caso di premettere, in proposito, che la fattispecie dell’omissione di cui all’art. 328 co.1° CP va ad integrare una speciale forma di “silenzio penalmente significativo”, il rifiuto indebito del pubblico ufficiale a provvedere, che non è una qualsivoglia inerzia a compiere un atto del proprio ufficio, bensì quella inazione che si registra rispetto al dovere di porre in essere determinati atti pubblici, questi caratterizzati sia dalla natura primaria dell’interesse coinvolto (giustizia, sicurezza, salute) sia da un fattore in concreto emergenziale che rende necessario agire nell’immediatezza o comunque entro e non oltre termini prestabiliti.

Ma il dott. DE MAGISTRIS non ha ottemperato al provvedimento del GIP, e non lo ha fatto sulla base di una precisa scelta, una scelta che, oltre ad integrare la componente psicologica del dolo, va a refluire nella dimensione oggettiva del reato, fino a rendere qualificabile la sua inazione come contegno indebito ai sensi dell’art. 328 co.1° C.P.

In sede di interrogatorio sia davanti al GUP sia davanti al collegio dibattimentale, il dott. DE MAGISTRIS ha coerentemente affermato di non aver dato corso alle indagini indicategli dal GIP in quanto, in base alla sua personale convinzione di Pubblico Ministero, quelle indagini sarebbero state del tutto superflue anche alla luce della documentazione integrativa prodotta nel frattempo dalla persona offesa ed opponente.

Dunque, il dott. DE MAGISTRIS, dichiarando di non aver proceduto in conformità a quanto disposto dall’ordinanza GIP ex art.409 co. 4° CPP per diversità di veduta circa le indagini da compiersi, ritenute dal primo come superflue e dal GIP come necessarie, ha implicitamente ammesso che non vi erano ostacoli “esterni” di sorta a che quel tema investigativo suggeritogli venisse sviluppato: il dott. DE MAGISTRIS chiarisce con coerenza che, pur essendo nella piena possibilità di compiere le indagini inerenti al tema indicato, ha preferito “fare di testa propria” nella convinzione che in questo caso il Pubblico Ministero potesse discostarsi dall’ordinanza del GIP e determinarsi autonomamente.

Con questa sua inazione il dott. DE MAG1STRIS ha inottemperato al suo obbligo istituzionale di investigare ed ha posto il GIP nell’impossibilità di esercitare il suo controllo sulla legalità dell’agire del Pubblico Ministero in materia di esercizio o non esercizio dell’azione penale nei termini sopra ampiamente spiegati e ricavati dalla lettura dei pronunciati della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione.

L’idea del dott. DE MAGISTRIS che il tema di indagine assegnatogli dal GIP fosse qualcosa di superfluo trova secca smentita nell’udienza camerale successiva alla nuova richiesta di archiviazione, e cioè l’udienza del 17-3-2009 celebratasi davanti al medesimo GIP-persona (dott. Rizzuti), che di fronte alla reiterazione dell’archiviazione si esprimeva testualmente: “il giudice, richiamato il proprio provvedimento reso all’udienza del 16-10-07 (in pratica la prima ordinanza ex art. 409 co. 4° CPP); rilevato che, in sostanza, a seguito di tale ordinanza, non è stata compiuta nessuna indagine né tantomeno sui temi che erano stati appositamente indicati; che pertanto valgono le medesime considerazioni svolte nell’ordinanza citata, mancando allo stato ogni attività di verifica circa l’ipotesi di reato formulata.

In questo provvedimento si trova certificata l’ingiustificata inazione del dott. DE MAGISTRIS in contraddizione con il suo dovere istituzionale di investigare, così come appare parimenti cristallizzato l’ingiustificato ritardo investigativo quale derivante di quella inerzia: la volontarietà di tutto ciò si desume agevolmente dalla stessa versione dei fatti proveniente dall’imputato e sopra ricordata.

Insomma, la contestata omissione investigativa ha effettivamente determinato un ritardo ed uno stallo procedimentale (con i conseguenti danni e la denegata giustizia per la presunta persona offesa ed opponente nel procedimento di archiviazione) che, ragionando per pura ipotesi, non avrebbero evidentemente mai potuto conoscere la parola fine nel caso in cui il dott. DE MAGISTRIS non avesse conosciuto il proprio trasferimento ad altra sede ed avesse mantenuto la titolarità del procedimento n.2552/05/Mod. 21: egli, così come già aveva fatto in una occasione (quella per cui è processo), avrebbe potuto rispondere alla nuova ordinanza GIP ex art. 409 co. 4° CPP del 19-3-2009 con una nuova richiesta di archiviazione di analogo tenore della precedente, e così via ad libitum.

E’ chiaro che una prospettiva del genere ha in sé dell’assurdo, e semmai, un giorno essa sarà veramente praticabile, cioè se il Pubblico Ministero non sarà più vincolato dall’ordinanza GIP ex art. 409 co. 4° CPP allora ci si troverà in un altro sistema processualpenalistico, impostato non più sul principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, bensì sul suo opposto, il principio della discrezionalità dell’agire del Pubblico Ministero.»

Per questo il P.M. di Salerno ha chiesto che l’Ecc.ma Corte d’Appello di Salerno, in riforma dell’impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Salerno – I Sezione penale, riconoscesse il reato di omissione in atti d’ufficio a carico di DE MAGISTRIS LUIGI  e pronunciasse condanna a carico del medesimo.

Luigi De Magistris è imputato presso il Tribunale di Salerno di un grave delitto.

I magistrati erano stati denunciati dal signor Stifanelli perché avevano “favorito” funzionari di banca usurai ed estortori. Magistrati di Lecce, infatti, in un procedimento per usura ed estorsione contro una Banca, avevano scelto un consulente che scrivesse nella sua conclusione che i tassi  applicati dalla Banca erano nei limiti della legge; però, nelle tabelle che il consulente stesso aveva predisposto risultava che il tasso che la Banca aveva applicato sui conti dello Stifanelli, era di gran lunga superiore a quello che la legge consente. I Magistrati di Lecce, quindi, con questo trucco archiviarono il procedimento penale contro i funzionari di Banca. Per i Magistrati di Potenza i loro colleghi di Lecce hanno agito correttamente nonostante che l’interessato avesse sottolineato che il consulente stesso aveva riportato nelle tabelle l’elevato tasso che è punito severamente dalla legge. Per De Magistris non valeva nemmeno la pena indagare.

R.D.