È nullo l’accertamento bancario se l’Agenzia delle Entrate non prende in considerazione le giustificazioni del contribuente.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari – sentenza n.18/20/12 sentenzactpbarin.18.02.12–  la quale evidenzia come “la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato risulta decisamente inadeguata. L’affermazione, infatti, dell’Ufficio … che tale avviso trae origine dalle liste selettive rappresenta una motivazione piuttosto generica, non essendo specificato, invero, in base a quali elementi dette liste afferiscono al ricorrente”.

I giudici di Bari, inoltre, sottolineano l’importanza del confronto contribuente/Fisco che deve essere sempre improntato ai canoni della correttezza e della buona fede.

La Commissione, infatti, rileva che quanto sostenuto dall’Ufficio, secondo cui il contribuente non avrebbe giustificato le risultanze bancarie, non corrisponde al vero poiché “… pur in presenza di documenti esibiti sin dall’origine della richiesta, l’Agenzia delle Entrate non fornisce spiegazioni in ordine al mancato riconoscimento della valenza di tutta la documentazione facente parte della contabilità regolarmente tenuta”.

Da qui, infatti, il convincimento dei giudici che “l’atto impugnato sia effettivamente poco attendibile, proprio perché l’Ufficio, reputando necessario emendarlo per ben due volte, ha ammesso indirettamente che tale avviso non fosse affidabile”.

Tale sentenza, dunque, dimostra quanto sia importante per il contribuente gestire correttamente tutte le fasi del confronto con l’Amministrazione, cercando di giustificare (e documentare) la correttezza del suo operato.

Avv. Matteo Sances