equitaliaItalia. Dopo la sentenza del TAR LAZIO, la quale rimette la questione della firma dirigenziale alla Corte Costituzionale, scoviamo dagli archivi della Cassazione un’altra importante pronuncia che potrebbe far tremare Equitalia.

La Cassazione, infatti, con sentenza n. 4516 del 22 febbraio 2012, statuisce che la cartella di pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti. Al contrario, in essa deve essere indicato come si è arrivati ad un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle annualità prese in considerazione. Quindi, l’operato di Equitalia non deve essere ricostruibile soltanto attraverso difficili indagini che non competono al contribuente, poichè, se così fosse, risulterebbe violato il diritto di difesa del destinatario dell’atto.

La Cassazione, pertanto, ha precisato che sono illegittimi tutti gli atti di riscossione notificati dopo il giugno 2008, se privi dell’indicazione della base di calcolo degli interessi: quindi sono tutte illegittime le cartelle di Equitalia notificate dal giugno 2008.

Dott. Caltabiano Giuseppe

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