Nullità della notifica al portiere, se è stata omessa l’indicazione dell’assenza del destinatario.

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Dagli archivi della Cassazione, troviamo un’altra sentenza che può esser considerata una pietra miliare della giurisprudenza del nostro ordinamento.

Infatti, la Cassazione civile, con sentenza n. 6021/2007, statuisce che: “In materia di notifica a mezzo posta, è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto, non potendosi desumere che il portiere fosse stato espressamente incaricato a ricevere gli atti da una successiva notifica effettuata con le stesse modalità, dovendo la validità della notifica effettuarsi con riferimento esclusivo al suo contesto“.

Tale sentenza va letta in combinato disposto con la sentenza della Cassazione, sez. trib., n. 16164/2003, la quale statusce che in caso di notifica al portiere, occorre un’ulteriore avviso al destinatario, a mezzo raccomandata, dell’avvenuta notificazione al portiere, per come previsto dall’art. 139, comma 4, C.P.C.

Dott. Caltabiano Giuseppe