bonificiE’ definitiva l’abrogazione della norma che aveva istituito nel 2013 l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% sui bonifici provenienti dall’estero, applicabile direttamente da banche e posta.

Tutto è iniziato con l’entrata in vigore di un Provvedimento dell’Agenzia delle entrate contenente istruzioni operative per l’applicazione della ritenuta d’acconto a suo tempo introdotta dalla Legge 97/2013, per colpire i redditi derivanti da investimenti esteri e attività finanziarie svolte all’estero.

Il Provvedimento era entrato nella questione “a gamba tesa”, prevedendo che l’assoggettamento alla ritenuta d’acconto doveva riguardare, dal 1 Febbraio 2014, tutti i bonifici esteri in entrata percepiti da persone fisiche, a prescindere dalla loro natura e origine. Spettava al beneficiario dichiarare che le somme riscosse non rientravano tra quelle colpite dalla ritenuta (e quindi non costituivano redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria), così da evitare il prelievo.

Una presunzione che a suo tempo causò molta confusione tra gli intermediari finanziari e sollevò forti polemiche, arrivando anche sotto la lente della commissione europea. Dopo pochi giorni dall’entrata in vigore, l’Agenzia delle entrate fu costretta quindi a fare un passo indietro sospendendo l’applicazione della ritenuta al 1 Luglio 2014, in attesa delle decisioni del Governo che già ne annunciava l’annullamento.

Con il decreto diventato legge oggi, il Governo è passato ai fatti ed ha quindi sancito l’abrogazione totale della norma. Si fa presente, per completezza d’informazione, che i redditi in questione sono comunque colpiti da obblighi dichiarativi e da tassazione. L’abrogazione riguarda esclusivamente l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle riscossioni tramite bonifici esteri ad essi collegati.