“Il copia-incolla non va di per sé demonizzata”. Questo sostiene una recente sentenza della seconda sezione della Cassazione. La sentenza riguarda  il ricorso presentato da un indagato che sosteneva una tesi difensiva basata sul fatto che l’ordinanza del gip era insanabilmente nulla in quanto il giudice aveva operato il letterale richiamo della richiesta del pm attraverso la tecnica informatica del ‘copia-incolla. La seconda sezione penale ha bocciato tale tesi osservando che ai fini dell’assolvimento dell’onere motivazionale non conta lo strumento utilizzato dal giudice, in questo caso la tecnica del copia-incolla. Il ‘copia-incolla’ è un modo spicciolo utilizzato a tutti i livelli e che permette di servirsi direttamente di un documento senza doverlo ricopiare manualmente guadagnando così tempo.  La Cassazione dice che quando si affronta la questione non se ne può fare una mera questione di stile, né queste tecniche possono essere di per sé demonizzate. In altre parole salva questa pratica.