unione_europeaLa Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’UE per non aver integralmente recuperato gli aiuti di Stato illegalmente concessi all’industria alberghiera in Sardegna.

La Commissione ha nuovamente adito la Corte con riguardo agli aiuti concessi a numerosi alberghi in Sardegna in quanto le autorità italiane non hanno rispettato la prima sentenza del marzo 2012 (C-243/10), in cui la Corte ha confermato che l’Italia non aveva attuato la decisione della Commissione del 2 luglio 2008. La decisione concludeva che la Regione autonoma della Sardegna aveva concesso aiuti a talune imprese alberghiere sarde in violazione delle condizioni stabilite negli orientamenti approvati dalla Commissione. La Commissione ha intimato all’Italia di recuperare gli aiuti illegali per un totale di quasi 15 milioni di euro.

Ad oggi, devono ancora essere recuperati circa 13 milioni di euro. Il ritardo è dovuto alla sospensione da parte dei giudici nazionali degli ordini di recupero emessi dall’amministrazione nazionale italiana . Secondo la Commissione, molte di queste sospensioni non soddisfano le rigide condizioni stabilite nella giurisprudenza riguardo alla possibilità per i giudici nazionali di sospendere, anche provvisoriamente, l’esecuzione degli atti dell’Unione. La Commissione chiede pertanto alla Corte di giustizia di condannare nuovamente l’Italia e di imporre un’ammenda forfettaria di circa 20 milioni di euro, oltre a un’ammenda giornaliera di circa 160 000 euro finché l’Italia non avrà pienamente recuperato l’aiuto e posto fine all’infrazione.

Contesto

Nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato, il recupero degli aiuti illegali e incompatibili rientra nella sfera relativa alle infrazioni. La Commissione impone a uno Stato membro di recuperare gli aiuti di Stato dalle imprese (ed è giuridicamente tenuta a farlo) solo se constata che l’aiuto in questione è stato concesso dallo Stato membro in violazione dell’obbligo procedurale di aspettare l’autorizzazione da parte della Commissione (il cosiddetto “obbligo di sospensione”) e se l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il funzionamento del mercato interno.

A seguito dell’iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato, gli Stati membri dispongono di maggior flessibilità nell’ambito della “zona di sicurezza” del regolamento generale di esenzione per categoria per concedere aiuti senza notifica preventiva. Pertanto, è estremamente importante che gli aiuti che non rispettano tale regolamento siano notificati alla Commissione ed esaminati in base al trattato prima che lo Stato membro dia loro attuazione.

In questo nuovo contesto, il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato da parte degli Stati membri è diventato ancora più importante. Qualora uno Stato membro conceda aiuti incompatibili in violazione all’obbligo di sospensione, la Commissione è giuridicamente tenuta a ordinare allo Stato membro di recuperare il vantaggio indebito che i beneficiari hanno ricevuto rispetto ai loro concorrenti.

I ritardi nel recupero minano l’efficacia delle norme in materia di aiuti di Stato e prolungano la distorsione della concorrenza e del funzionamento del mercato interno. L’articolo 14 del regolamento n. 659/99 e la comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato prevedono pertanto che gli Stati membri recuperino gli aiuti incompatibili presso i beneficiari in modo effettivo e immediato.

Se uno Stato membro non si conforma a una decisione ordinante il recupero, la Commissione può adire la Corte di Giustizia conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Se lo Stato membro interessato continua a non adempiere ai propri obblighi, la Commissione può deferirlo nuovamente alla Corte a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE chiedendo che gli venga comminata una sanzione.