BORG PISANIRoma.  E’ così che l’associazione “la Dignità in Uniforme”,  per conto di tutti coloro che intendono sostenere il culto della memoria dei Caduti in nome dell’Italia e la commemorazione di coloro che si sono immolati sia in tempo di guerra che in tempo di pace, presenta una petizione presso il Ministero della Difesa e altri organi competenti, affinché vengano restituite le spoglie di Carmelo Borg Pisani per una degna sepoltura nel Sacrario delle Medaglie d’oro al cimitero Verano. L’unica “medaglia d’oro” a non avere degna sepoltura in seno alla propria Patria.

Carmelo Borg Pisani (Senglea, 10 agosto 1915 –Paola, 28 novembre 1942) è stato un rivoluzionario, agente segreto e patriota maltese naturalizzato italiano. Preso prigioniero dal British Army e giustiziato, fu insignito da Vittorio Emanuele III, con motu proprio, della medaglia d’oro al valor militare. Venne impiccato alle ore 7,34 di sabato 28 novembre 1942 nel carcere di Corradino. E lì giacque confuso nella fossa comune con sedici malfattori giustiziati in carcere. I suoi resti mortali sono dispesi nell’ossario del cimitero di Casal Paola e ciò ha così impedito di dare una tomba alla medaglia d’oro.

Diego Abbo, Presidente dell’Associazione “la Dignità in Uniforme”evidenza che entrambi i Paesi, Italia e Malta, hanno sottoscritto le varie Convenzioni di Ginevra relative alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali dove nel protocollo aggiuntivo del 12 agosto 1949 viene sancito:  Le Parti contraenti sul cui territorio sono situate le tombe e, all’occorrenza, altri luoghi in cui si trovano i resti delle persone decedute a causa delle ostilità, durante l’occupazione o nel corso di una detenzione, concluderanno accordi volti: a facilitare il ritorno dei resti delle persone decedute e dei loro effetti personali nel paese di origine, su richiesta di detto paese o su richiesta della famiglia, salvo che vi si opponga il paese stesso.

Pertanto l’attuale sepoltura di Carmelo Borg Pisani, giustiziato  il 28 novembre 1942 a Malta, non appare conforme alle pertinenti convenzioni internazionali, ossia né all’articolo 34 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 né all’articolo 130 della IV Convenzione di Ginevra.

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