BANCAItalia – Non è la prima volta che, all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla banca, il giudice, accogliendo le eccezioni dell’utente bancario, revochi il provvedimento condannando piuttosto la banca alla restituzione di importi in favore del correntista e al pagamento delle spese di lite. E’ ormai, principio consolidato quello secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere della banca provare la fondatezza del credito producendo tutti gli estratti conto fin dall’inizio del rapporto. Nel caso in cui essa presenti la documentazione solamente a partire da una certa data, ciò non consente di comprendere come il saldo iniziale debitore risultante dall’estratto conto fornito si sia determinato: è per questo, quindi, che la giurisprudenza prevalente adotta il principio del cosiddetto “saldo zero” disponendo, quindi, l’azzeramento del primo saldo di cui la banca ha fornito documentazione e conteggiandosi, dunque, solo gli addebiti successivi.

Il Tribunale di Verona, il cui orientamento, in materia di controversie bancarie, non è parso, finora, di certo, il più favorevole alle tesi difensive degli utenti bancari ove si consideri che, in materia di verifica dell’usurarietà, varie pronunce appaiono in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui anche le commissioni di massimo scoperto devono essere computate ai fini del calcolo del TEG e del conseguente confronto col tasso soglia, con sentenza n.2117 del 22 Luglio 2015 ha confermato, però, che è carico della banca, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della prova del credito ingiunto.

Il caso. Nel 2012, un imprenditore, fideiussore di una società fallita, riceveva, su istanza di uno dei principali colossi bancari, la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale si ingiungeva il  pagamento di1.128.638,06 euro oltre interessi e spese liquidate; il credito aveva origine, secondo quanto sostenuto dall’impresa creditizia, dal saldo di alcuni rapporti di conto corrente intercorsi con la società fallita. Proposta opposizione, l’utente con l’ausilio dei sempre battaglieri Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato,  e difeso in giudizio dall’avv. Roberto Di Napoli, eccepiva vari vizi tra i quali la mancata prova della fondatezza del credito, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale in quanto in contrasto anche con la delibera Cicr del 9 Febbraio 2000, l’illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e di altri oneri addebitati nel corso del rapporto.

All’esito della prima udienza, con ordinanza del 13 dicembre 2012, il Giudice, non avendo la banca ancora fornito la prova della fondatezza del credito ingiunto, accoglieva l’istanza proposta dalla difesa dell’opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto. Successivamente, fissata l’udienza per discussione orale della causa, il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo sostenendo l’illegittimità delle commissioni di massimo scoperto che, quindi, sarebbero dovute essere stornate e fissava apposita udienza per il conferimento di incarico al consulente tecnico contabile. Durante i lavori peritali, però, anche il ctu rilevava la mancanza di estratti conto completi, ragion per cui non risultava possibile rispondere al quesito e decurtare gli importi non dovuti.

Fissata, quindi, nuova udienza per la discussione orale, il Tribunale di Verona ha emesso la sentenza rigettando, dunque, la pretesa della banca che aveva ingiunto l’ingente importo di oltre 1 milione di euro e che, invece, è stata costretta a pagare all’utente le spese di lite.