leggeNonostante l’art. 416-bis cp abbia un’applicabilità finanche troppo facile ed ampia, la magistratura ha, fin qui, trovato, molto anomalamente, modo di non applicarlo alle condotte illecite bancarie.

Fulcro del 416-bis è infatti semplicemente l’associarsi per divenire così capaci di assoggettare intimidendo per ottenere cose che, di per sé, possono anche essere lecite. (416-bis cp: «L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri»).

Intimidazione che non occorre sia violenta – bastando che la forza dell’essere associati sia atta, di fatto, a condizionare, minacciare di escludere o escludere, ledere, lanciare ‘moniti’ ecc – non rilevando che, all’apparenza, sia formalmente legale o finanche garbata.

Crimini la cui responsabilità penale e civile è sia del funzionariato, che li commette, che dei vertici e dei CDA (consigli di amministrazione) che li preordinano.

Ipotizziamo, a riguardo, tra i moltissimi esempi possibili, il (tipico) caso di un correntista che, per ottenere un fido di 100.000 euro, venga però nella sostanza obbligato (attraverso le usuali formule artificiose) a comprare 20.000 euro di titoli della banca, magari nemmeno quotati in borsa, che non avrebbe mai comprato, specie poi in un momento in cui ha talmente bisogno di denaro da chiedere un fido. Titoli che, di solito, sa già che, probabilmente, non gli renderanno nulla e perderanno valore, nel mentre dovrà pagare competenze automaticamente usuraie, perché calcolate su 100.000 euro, a fronte degli 80.000 ricevuti in realtà.

Una condotta che, solo ad un’analisi giuridica superficiale, potrebbe sembrare ‘semplicemente’ estorsiva, perché la sua mafiosità è qualificata da quell’avvalersi «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento» che ne deriva, si badi, non da parte di un singolo, ma della collettività di coloro che si trovino in quelle condizioni.

Una mafiosità che sussiste praticamente in tutte le condotte bancarie in qualunque maniera illegittime, perché il mezzo per attuarle resta comunque l’intimidatorietà quale frutto di uno stabile e vasto vincolo associativo coerente al fine.

Una condotta – ridetto in altri termini – che non può essere considerata semplicemente estorsiva anche perché non è diretta ad alcuno specifico singolo, bensì a costringere, mediante un’associazione in cui ciascuno gioca il suo ruolo, la generalità di coloro che si trovino in un certo tipo di situazioni a fare ciò che altrimenti giammai farebbero.

Si osservi, d’altra parte, che la magistratura non esista ad applicare il 416-bis a fattispecie quali in ipotesi quella di pastori accusati di essersi associati per intimidire dei proprietari di fondi su cui ottenere così di far pascolare le loro pecore, sicché è una vergogna che trovi il modo di evitare di applicarla a fattispecie bancarie come quella descritta o analoghe.

Art. 416-bis a mio avviso peraltro gravemente errato e che andrebbe modificato laddove non fissa i limiti qualitativi e quantitativi oltre i quali la capacità di pressione frutto dell’associarsi diventa illecita, nonché i limiti oltre i quali l’assoggettamento e l’omertosità diventano giuridicamente rilevanti, rischiando così di colpire ogni tipo di aggregazioni umane, visto che i rapporti sono sempre di forza.

Problemi che però in ambito bancario non ci sono perché – premesso che, qui sì, siamo di fronte ad una super organizzazione – la sussistenza o no dell’intimidatorietà riguarda fattispecie che già di per sé sono illecite poiché, se non configurassero il 416-bis, configurerebbero comunque l’usura, l’estorsione, la truffa, l’appropriazione indebita ecc.

Avv. Alfonso Luigi Marra