referendumIn relazione a notizie apparse su organi di stampa e circolate anche su social media, la Farnesina tiene a precisare che le operazioni di voto all’estero chiudono alle ore 16 locali del 1° dicembre.

Se è pur vero che la Legge dispone che l’elettore debba spedire la busta con la scheda votata “non  oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per  le  votazioni  in Italia” (art. 12 co. 6, L. 459/2001) – ossia, in questo caso, non oltre il 24 novembre – tale termine è puramente ordinatorio e non perentorio, come chiarito anche dalla successiva disposizione che prevede che gli uffici consolari devono inviare in Italia “le  buste  comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del  giovedì  antecedente la data stabilita per  le  votazioni  in  Italia” (art. 12 co. 7, L. 459/2001), ossia appunto il 1° dicembre.

Gli elettori all’estero sono invitati ad attenersi alle indicazioni contenute nel foglio informativo contenuto nel plico ricevuto dal consolato e a non dare credito a informazioni in contraddizione con quanto ivi indicato.