Foto Fabio Ferrari / LaPresse09 01 2012 Torino, ItalianewsFoto Stock - BancheFoto Fabio Ferrari / LaPresse09 01 2012 Turin, ItalynewsStock Picture - Bank
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E’ stato definito, con sentenza emessa dal Tribunale di Latina, pubblicata il 2 maggio 2017, il primo grado di un giudizio, instaurato oltre 12 anni fa, nel quale una società correntista e i fideiussori, difesi dagli avvocati Roberto Di Napoli e Federico Alfredo Bianchi, già nel 2005 avevano formulato varie eccezioni di invalidità delle clausole e degli addebiti che avevano concorso a determinare il saldo vantato dalla banca pari ad oltre 100 mila euro. Negli anni, come è noto, la giurisprudenza si è consolidata in tema di nullità degli oneri anatocistici applicati prima del 2000 nonché per il periodo successivo qualora in difetto dei presupposti sanciti dalla normativa di cui alla delibera Cicr del 9 febbraio 2000; allo stesso modo, in tema di commissioni di massimo scoperto o spese prive di valide pattuizioni.

Sebbene, alla luce di quanto era stato eccepito e domandato dalla correntista con l’atto introduttivo, possa suscitare qualche perplessità quanto affermato in merito alla richiesta decurtazione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interest rate swap, interessante appare quanto ribadito circa la distinzione tra transazione e piano di rientro nonché tra fideiussione contratto autonomo di garanzia.

Il caso: Nel 2005, un’impresa correntista e i soci illimitatamente responsabili, anche nella loro qualità di fideiussori, difesi dall’avvocato Di Napoli, proposero, nei confronti di una banca, azione di accertamento negativo del credito e di conseguente condanna alla ripetizione degli interessi, commissioni ed oneri non dovuti applicati nel corso di rapporto di conto corrente, aperto nel 1999, con aperture di credito e sconto effetti salvo buon fine. Eccepivano, tra l’altro, l’addebito di importi a titolo – secondo quanto desumibile dagli estratti conto – di “interest rate swap” senza, tuttavia, che vi fosse mai stata alcuna valida pattuizione nonché la nullità di alcuni contratti di finanziamento. Risultava, infatti, un documento dal quale si desumeva che, a fronte dell’apparente rinuncia da parte della correntista, alle aperture di credito, la banca concedeva finanziamenti con scadenza mensile il cui importo complessivo del capitale (mai materialmente erogato) era pari al saldo in quel momento vantato dalla banca a causa del rapporto di conto corrente. A garanzia del rimborso, la banca otteneva il rilascio di pagherò cambiari, con scadenza in bianco, per l’importo complessivo pari ad € 140.000,00 sottoscritti sia dalla società che dai due soci. Con l’atto introduttivo, inoltre, era stata eccepita la nullità delle fideiussioni concesse.

Costituitasi nel giudizio, la banca contestava quanto eccepito e domandato dagli attori sostenendo, tra l’altro, che questi ultimi avevano accettato un accordo transattivo riconoscendosi debitori di € 139.332,01 e, dunque, con conseguente impossibilità di ogni contestazione. Non vi era, quindi, secondo la banca, alcuna frode alla legge nell’accordo che andava qualificato come un piano di rientro. Chiedeva, quindi, che venisse confermato il credito pari ad € 133.868,38 alla data del 13.04.2005 e che, anche in virtù dei titoli cambiari prodotti, venisse emessa ordinanza di pagamento ex art. 186 ter cod. proc. civ.

Concessi i termini per note (con le quali parte attrice, difesa dall’avv. Di Napoli e dal collega Avv. F. A. Bianchi, contestava la validità di quei titoli), il Giudice, con ordinanza del 5 giugno 2007, rigettava la richiesta di ordinanza ingiuntiva formulata dalla banca.

Con sentenza del 2 maggio 2017, il Tribunale di Latina ha ribadito vari principi in merito all’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite, all’infondatezza di eccezioni di decadenza per la presunta approvazione tacita degli estratti conto. In merito all’eccezione di usurarietà e alle osservazioni circa la metodologia di verifica del tasso effettivo globale formulate da parte attrice, il Tribunale, pur dando atto che l’interpretazione fornita dagli attori è stata fatta propria da altro orientamento giurisprudenziale, ha aderito all’interpretazione favorevole alle banche con l’applicazione della contestata formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia. E’ doveroso ricordare, tuttavia, che, sebbene varie pronunce dei giudici di legittimità e di merito – al contrario di quanto ritenuto da Trib. Latina con la sentenza menzionata- abbiano più volte ribadito l’inidoneità delle suddette circolari a derogare alla norma di cui all’art. 644 cod. pen. e all’unica formula derivante dal principio sancito nella norma penale secondo cui tutti gli interessi, spese, oneri e commissioni devono essere computati al fine di verificare il tasso effettivo globale (tranne imposte e tasse), il contrasto ancora non è stato risolto e la Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 giugno 2017 n. 15188, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. (Sulla questione del computo o meno delle commissioni di massimo scoperto nel TEG e sulle pronunce che si sono ripetutamente espresse, in un senso o nell’altro, sui paradossi derivanti dall’applicazione della formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia, sia consentito il rinvio al testo “L’usura nel contenzioso bancario”, II edizione, Maggioli Editore, 2017).

Appare di particolare interesse, però, quanto ribadito dal Giudice in merito alla qualificazione dell’atto che – a dire della banca- sarebbe stato un atto transattivo con riconoscimento di debito preclusivo delle contestazioni sollevate dagli attori. La tesi della banca non è stata accolta.

Accolta la domanda di parte attrice di accertamento e declaratoria di nullità degli interessi applicati, la posizione contabile, quindi, è stata rideterminata previa applicazione del criterio sostitutivo di cui all’art. 117, settimo comma, d.lgs. 385/1993 ossia del tasso minimo dei BOT. In accoglimento della tesi della correntista e della fideiubente, inoltre, è stata esclusa la legittimità della capitalizzazione degli interessi non solo fino all’entrata in vigore della Delibera Cicr del 9 febbraio 2000, bensì, per tutta la durata del rapporto.

Di particolare interesse appare quanto ricordato dal Tribunale in merito alla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia: nel caso di specie, il giudice, accogliendo la difesa di parte attrice, ha rigettato la tesi della banca secondo cui il carattere autonomo rispetto all’obbligazione garantita avrebbe precluso eccezioni da parte della fideiubente. La fideiussione, pertanto, sia pure relativamente agli importi accertati come non dovuti dalla correntista, è stata ritenuta nulla.

Pur essendosi notevolmente ridotto il credito, la domanda riconvenzionale così come formulata dalla banca, stante anche la tardività della costituzione, è stata dichiarata inammissibile con conseguente condanna alle spese in favore degli attori.

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